La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
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I fondamentali principi della deontologia
I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, anche al di fuori dell’esercizio della professione cioè nell’ambito della vita privata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
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Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdf ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
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Il procedimento amministrativo avanti al COA non ha un termine massimo di durata (a pena di nullità)
Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme di cui agli artt. 38, 45 – 50 del RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 del R.D. n. 37/1934, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio dell’Ordine circondariale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare fissato in cinque anni dall’art. 51 RDL n. 1578/1933. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
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Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 101 del 9 ottobre 2019
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Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Fase preliminare del procedimento
Ai fini della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi irrilevante la contestazione deontologica effettuata con la prima richiesta di chiarimenti, in quanto ciò che rileva al fine di poter ravvisare tale corrispondenza è quanto contestato nella delibera di apertura del procedimento disciplinare, cui, pertanto, dovrà essere riferita ogni attività difensiva. Conseguentemente, la lamentata mancata produzione iniziale dell’intero verbale d’udienza, in violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., non può trovare accoglimento in questa sede, poiché la fase preliminare del procedimento disciplinare ha mera natura ricognitiva ed informativa, sicché ad essa non si applicano le garanzie procedimentali di cui alla l. n. 241/1990.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 101 del 9 ottobre 2019