La prova della responsabilità disciplinare deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché la presunzione di non colpevolezza non può ritenersi superata per il semplice fatto che l’incolpato si sia difeso “dal” processo anziché “nel” processo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 103