Autore: admin

  • Il COA di Isernia formula quesiti in merito alle modalità di funzionamento del locale CPO, anche in relazione all’interpretazione dei regolamenti interni.

    In particolare, chiede di sapere come procedere all’integrazione del CPO, ove in sede di elezione del medesimo non vengano presentate candidature in numero sufficiente ad assicurare la copertura di tutti i componenti del collegio.
    Occorre premettere che – a mente dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12 – la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del CPO è demandata a regolamento del consiglio dell’ordine. Il CNF, pertanto, si è limitato ad elaborare due schemi di regolamento, l’uno per l’elezione l’altro per il funzionamento dei CPO, rispetto ai quali i COA ben possono – nell’esercizio della propria autonomia, discostarsi, fatto salvo ovviamente il rispetto della legge e dei principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali.
    Tanto premesso si ritiene che, alla luce dei principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali, al quesito debba rispondersi affermando che – in caso di mancata copertura dei seggi disponibili – possa farsi luogo ad elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per la prima elezione. Si deve altresì osservare che nulla vieta al collegio di iniziare a svolgere le proprie attività, in quanto il numero di eletti – superiore alla maggioranza dei componenti – ne consente la valida costituzione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 25 giugno 2020

  • Il CPO di Taranto formula quesiti in merito alle modalità di funzionamento del locale CPO, anche in relazione all’interpretazione dei regolamenti interni.

    In particolare, chiede di sapere – nel silenzio del regolamento interno – se sia consentito procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO in assenza di dimissioni, morte o impedimento dei medesimi; e se sia possibile l’esercizio del voto, nonché l’assunzione di cariche nel CPO da parte di componenti non eletti, ma designati dal COA.
    Occorre premettere che – a mente dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12 – la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del CPO è demandata a regolamento del consiglio dell’ordine. Il CNF, pertanto, si è limitato ad elaborare due schemi di regolamento, l’uno per l’elezione l’altro per il funzionamento dei CPO, rispetto ai quali i COA ben possono – nell’esercizio della propria autonomia, discostarsi, fatto salvo ovviamente il rispetto della legge e dei principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali.
    Deve altresì premettersi che appare alquanto dubbia la possibilità di prevedere – come fa l’articolo 2, comma 1, del regolamento interno – la presenza di una quota di componenti designati dal COA, a ciò ostando la lettera dell’articolo 25, comma 4 della legge professionale, che espressamente parla di componenti “eletti”.
    Quanto, infine, alla prospettata possibilità di procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO, mentre gli stessi siano validamente in carica (vale a dire in assenza di dimissioni, morte o incompatibilità), questa deve essere esclusa, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 25 giugno 2020

  • AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Avvocato nominato componente di collegio arbitrale – Assunzione ed esercizio dell’incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico – Rilievo disciplinare – Sussistenza – Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale – Irrilevanza – Fondamento.

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell’art. 55 del codice deontologico forense l’assunzione e l’esercizio dell’incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell’avvocatura garantendo l’indipendenza e l’imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020

  • GIUDIZI DISCIPLINARI – AZIONE DISCIPLINARE – PRESCRIZIONE Interruzione – Fase amministrativa – Effetto interruttivo istantaneo – Fase giurisdizionale – Effetto interruttivo permanente.

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020

  • Il COA di Trieste chiede di sapere se possa considerarsi ricompresa nell’ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d), la situazione del lavoratore dipendente collocato in aspettativa non retribuita per la durata di un anno.

    Come correttamente rilevato nello stesso quesito, il collocamento in aspettativa – sebbene non retribuita – non fa venir meno il rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, alla luce della chiara formulazione della norma richiamata – a mente della quale la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” – non può che ritenersi che la situazione evocata nel quesito rientri nell’ipotesi di incompatibilità ivi disciplinata.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Palermo formula quesito in merito ai criteri di computo dell’equipollenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari disciplinato dall’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 ai fini del compimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.

    In particolare, il COA chiede di sapere se sia possibile ritenere la suddetta equipollenza nel caso in cui il tirocinio presso l’ufficio giudiziario, sebbene prossimo a concludersi, non abbia avuto termine.
    La chiara formulazione del comma 13 dell’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 – a mente del quale “per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398” – non consente di dare risposta affermativa al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Milano formula una serie di quesiti relativi all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo da parte di soggetto iscritto nell’Albo degli avvocati.

    In particolare, il COA chiede di sapere:
    a) se, nel caso di avvocato contemporaneamente iscritto nel Registro degli agenti sportivi, debbano osservarsi le norme dell’ordinamento professionale relative alla determinazione del compenso e la norma deontologica relativa al conflitto di interessi (quest’ultima in particolare in relazione alla fattispecie di avvocato-procuratore sportivo che, come consentito dall’ordinamento sportivo, assista tutte le parti coinvolte in una medesima operazione, previo consenso delle medesime);
    b) nel caso di avvocati non iscritti al Registro degli Agenti sportivi come debba interpretarsi, ferma restando la nullità comminata dalla legge dei contratti di prestazione sportiva stipulati con l’assistenza di detti soggetti, la clausola di salvezza delle “competenze professionali previste per legge”, di cui all’articolo 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017;
    c) a quale disciplina resti assoggettato l’avvocato non iscritto al registro degli Agenti Sportivi, anche sotto il profilo deontologico.
    Il Consiglio Nazionale Forense, con il proprio parere n. 20/2019, ha ritenuto la possibilità – per l’avvocato – di essere contemporaneamente iscritto al Registro degli Agenti Sportivi, al fine precipuo di consentire allo stesso di continuare a svolgere l’attività di procuratore sportivo (già consentita, cfr. da ultimo il parere n. 83/2015), seppure “a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”. Per un verso, dunque, l’ordinamento forense consente all’avvocato lo svolgimento delle funzioni tipiche del procuratore sportivo, a tal fine consentendone l’iscrizione nel relativo registro, previsto dall’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017; per altro verso, detta attività deve rivestire i caratteri dell’occasionalità e della non professionalità, con il significativo corollario che, proprio alla luce di tale dato, l’avvocato resta sempre assoggettato alle norme dell’ordinamento forense, anche sotto il profilo deontologico, fermo restando l’obbligo di osservare – per la singola operazione in cui sia coinvolto – le conferenti norme dell’ordinamento sportivo.
    Alla luce di tale principio deve essere data risposta ai quesiti formulati dal COA di Milano, nei seguenti termini.
    L’avvocato iscritto nel registro degli agenti sportivi è tenuto al rispetto delle norme previste dall’ordinamento sportivo in relazione alla singola operazione cui abbia prestato la propria assistenza. Allo stesso tempo, resta soggetto alle norme dell’ordinamento forense, anche per quel che riguarda la determinazione del compenso e la soggezione ai doveri deontologici: e ciò perché – nonostante il dato della contemporanea iscrizione al registro degli agenti sportivi (la quale ha l’unico obiettivo di consentire all’avvocato lo svolgimento di quella singola attività) – l’avvocato-procuratore sportivo resta anzitutto un avvocato, che solo occasionalmente svolge l’attività di agente sportivo.
    Per le medesime ragioni, l’avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, come previsto dall’art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017. Quanto alla clausola di salvezza delle competenze professionali, ben potrà l’avvocato ottenere adeguata remunerazione per le attività svolte, fermo restando che tra esse non potranno rientrare quelle affette da nullità perché avvenute in violazione di legge.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Parma formula quesito in materia di formazione continua. Chiede di sapere, in particolare, se possa essere assimilata ad attività di autoformazione la preparazione – da parte dell’iscritto – di interventi di analisi di casi nel corso di trasmissioni televisive.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Nel tipizzare le attività di autoformazione, l’articolo 13 del Regolamento CNF n. 6/2014 ha cura di circoscrivere il novero di tali ipotesi ad attività chiaramente qualificate in senso didattico e scientifico e, soprattutto, rivolte a specifiche esigenze di formazione giuridica. La partecipazione a trasmissioni televisive, per quanto ben possa richiedere all’iscritto lo studio di questioni giuridiche, non eccede il campo della mera attività di divulgazione, senza attingere pertanto il livello di qualificazione richiesto dalla norma.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 25 giugno 2020

  • Sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici: infondata la qlc sull’inapplicabilità della continuazione

    Va disattesa, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità in materia disciplinare dell’istituto (penalistico) della continuazione e del conseguente regime del cumulo giuridico previsto in caso di concorso formale, per asserito contrasto della legge professionale forense (L. 247/2012) con le previsioni di cui agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, e ciò anche alla luce del temperamento della sanzione che consegue al principio della valutazione unitaria del fatto, pure in presenza di più illeciti deontologici.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019

  • Favor rei: l’incolpato deve essere assolto quando non è raggiunta la prova certa della sua colpevolezza

    Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza (Nel caso di specie, la decisione impugnata fondava le proprie convinzioni sulle mere dichiarazioni degli esponenti, neppure auditi in sede dibattimentale, essendosi gli stessi limitati ad inviare una comunicazione scritta con la quale confermavano il contenuto dell’esposto, senza relativa verifica, in contraddittorio con l’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019