Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione, l’avvocato prelevava indebitamente dal conto corrente dell’interdetto circa un milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni cinque).
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Il CPO di Reggio Emilia chiede di sapere se, a seguito dell’avvenuta decadenza del Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia ai sensi dell’articolo 28, comma 8 della legge n. 247/12 (intervenuta cessazione dalla carica di più della metà dei componenti), debba ritenersi automaticamente decaduto anche lo stesso CPO.
Al quesito può darsi risposta negativa.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12, presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine. Il CPO, pertanto, è dotato di autonomia istituzionale e funzionale rispetto al Consiglio dell’Ordine, godendo – in virtù dell’elezione totale o parziale dei suoi membri da parte delle iscritte e degli iscritti – di autonoma legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.
Nel caso che qui occupa, il CPO è composto da cinque membri: tre di essi sono eletti direttamente dalle iscritte e dagli iscritti, mentre due sono designati dal COA.
Pertanto, l’anticipata cessazione del COA dalle proprie funzioni non determina alcun effetto sulla permanenza in carica del CPO, tanto con riferimento alla componente elettiva – che resta in carica in virtù della propria autonoma legittimazione – quanto con riferimento alla componente designata dal COA: gli atti di designazione effettuati dal COA cessato, infatti, restano pienamente validi ed efficaci, come peraltro ogni altro atto da esso posto in essere.
Postulare, al contrario, l’automatica decadenza in conseguenza di vicende relative alla continuità del Consiglio dell’Ordine determinerebbe un grave pregiudizio all’autonomia dell’organo e alla sua legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 3 febbraio 2021
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Erronea o omessa indicazione, nell’incolpazione, della norma violata – Irrilevanza
Ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, non è rilevante l’omessa o errata indicazione della norma specifica violata, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020
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Sanzione disciplinare – Ammissione di responsabilità – Rilevanza
Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità disciplinare, può mitigare la sanzione disciplinare la cui determinazione dipende anche dal giudizio complessivo della personalità dell’incolpato.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 28 del 21 luglio 2020
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Prescrizione dell’azione disciplinare
Alla diversa natura delle differenti fasi del procedimento disciplinare (natura amministrativa, per la fase davanti ai Consigli Distrettuali di Disciplina, e natura giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alla Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza) consegue la diversa disciplina dell’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare previsto per i fatti sorti nella vigenza del previgente codice deontologico: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 27 del 21 luglio 2020
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Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) – Sua efficacia nel procedimento disciplinare
In applicazione dell’art. 653 c.p.p., come richiamato dall’art. 445 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna dell’avvocato, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a carico dello stesso, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Fimiani, rel. Propenso), decisione n. 24 dell’8 luglio 2020
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Sentenza penale irrevocabile di condanna e rilevanza della stessa nel procedimento disciplinare – Autonomia del procedimento disciplinare nella valutazione della condotta del condannato
In caso di sentenza penale irrevocabile, la cui efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare attiene alla prova dei fatti accertati, resta riservata al Giudice della deontologia, stante l’autonomia dei rispettivi procedimenti, la valutazione della rilevanza disciplinare del comportamento del condannato, tenuto conto degli elementi probatori disponibili.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019
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Durata della sospensione dall’esercizio professionale- Dalla sanzione va detratta la sospensione già sofferta in sede cautelare
La durata della sospensione dall’esercizio della professione forense, già scontata, quando è direttamente collegata ai fatti oggetto di valutazione disciplinare, va computata in applicazione del principi generali del favor rei e del favor libertatis, unitamente all’assorbente principio di “fungibilità” della pena ex art. 657 c.p.p.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019
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Legittimo impedimento
L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (nella specie l’incolpato, che aveva nominato un proprio difensore, ha fatto pervenire mero certificato indicante uno stato febbrile ma non anche l’assoluta impossibilità a comparire, mentre il difensore è risultato assente senza alcuna giustificazione).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020
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Il COA di Roma formula quesito in merito al presunto contrasto tra la sentenza n. 202/2018 del Consiglio nazionale forense e il parere n. 103/2016.
Ai fini di rispondere al quesito, è sufficiente sottolineare la differenza tra le due fattispecie oggetto della sentenza e, per converso, del parere.
Da un lato, infatti, il parere attiene alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale avvocati stabiliti il dipendente pubblico che dichiari, in sede di domanda di iscrizione nella sezione speciale, di agire di intesa con un avvocato iscritto nell’elenco speciale. In tal caso, l’iscrizione nella sezione speciale avvocati stabiliti è ammessa, con la precisazione che – agendo di intesa con un avvocato iscritto nell’elenco speciale – l’avvocato stabilito potrà esercitare nei medesimi limiti per questo previsti.
D’altro canto, la sentenza attiene al diverso caso di chi che chieda di essere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati di enti pubblici pur essendo soltanto avvocato stabilito e non avvocato pleno iure. In questo caso, correttamente, si è ritenuta l’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco speciale, facendo a ciò difetto il possesso del titolo di avvocato, che ne è presupposto.
Non si ravvisa pertanto alcun contrasto tra la sentenza e il parere richiamati nel quesito.Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 3 febbraio 2021