Vìola gli artt. 9 e 29 comma 3 CDF l’avvocato che percepisce acconti senza rilasciare il prescritto documento fiscale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 40 del 9 maggio 2019
Sanzione: CENSURA
Vìola gli artt. 9 e 29 comma 3 CDF l’avvocato che percepisce acconti senza rilasciare il prescritto documento fiscale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 40 del 9 maggio 2019
Sanzione: CENSURA
Vìola l’art. 6 del Codice Deontologico previgente (dovere di correttezza) l’avvocato che, prima di un’udienza nell’ambito del procedimento penale, esibisce a due testimoni il verbale delle sommarie informazioni dagli stessi rilasciate durante le indagini.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Brugioni), decisione n. 43 del 17 maggio 2019
Sanzione: AVVERTIMENTO
L’articolo 23 della legge n. 247/12 dispone, tra l’altro, che requisito per l’iscrizione nell’Elenco speciale sia la trattazione stabile ed esclusiva degli affari dell’ente e che dalla delibera dell’ente “risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni”.
Alla luce di tali disposizioni, il CNF ha escluso che l’avvocato dipendente di ente pubblico potesse svolgere le proprie attività a favore di altro ente, ad esempio nel caso di distacco (cfr. parere n. 29/2017). Unica eccezione, il caso in cui più enti pubblici costituiscano in convenzione un unico ufficio legale, con la precisazione però che anche in questo caso “l’attività professionale degli avvocati iscritti negli elenchi speciali incardinati presso questo Ufficio dovrà essere svolta con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici degli enti coinvolti e che il loro jus postulandi dovrà essere limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti” (cfr. parere n. 26/2016).
In linea di principio, e in assenza (nel quesito) di ulteriori elementi al fine di verificare a che titolo l’avvocato assuma temporaneamente l’incarico di dirigere l’ufficio legale di altro ente territoriale, al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.
Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 23 ottobre 2020
Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 del Codice Deontologico vigente già art. 5 del Codice Deontologico previgente) e di comportarsi con correttezza e rispetto nei rapporti con i terzi (art. 63 del Codice Deontologico vigente già art. 56 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che reiteratamente effettua a terzi numerosissime telefonate dal contenuto ingiurioso e minatorio.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 44 del 30 maggio 2019
Sanzione: CENSURA
Viola art. 5, canone 2 del Codice Deontologico previgente, l’avvocato che contravviene alla legge penale con comportamenti non colposi, sottraendo un prodotto di modesto valore all’interno di un ipermercato e per avere usato violenza al fine di assicurarsi l’impunità (nella specie, aveva sferrato una ginocchiata ai genitali di una guardia giurata ed una gomitata al torace del responsabile della sicurezza: fatti accertati in via definitiva in sede penale).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Calistro), decisione n. 47 del 17 giugno 2019
Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO
Vìola l’art. 50, comma 5 del Codice Deontologico (dovere di verità) l’avvocato che omette di dichiarare, nell’atto introduttivo del giudizio, l’avvenuto decesso dell’attore, fatto suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. di Francia, rel. Vecchi), decisione n. 49 del 3 giugno 2019
Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI
Vìola i doveri di dignità, probità decoro e indipendenza (artt. 6 e 9 CDF) l’avvocato che svolge attività legale e forense a favore di soggetti terzi rispetto all’Istituto di cui è dipendente durante il rapporto di lavoro con lo stesso (ciò essendo iscritto all’Albo Speciale con le limitazioni in esso conseguenti).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Ricci, rel. Ricci), decisione n. 51 del 3 giugno 2019
Sanzione: CENSURA
L’incolpato ha l’onere di produrre documenti e di indicare i testimoni che intende far assumere (con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali escuterli) entro il termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 59, comma 1 lett. d n. 4, L. n. 247/2012 e art. 21, comma 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020
Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020