Autore: admin

  • Il COA di Locri chiede chiarimenti in merito all’incompatibilità tra iscrizione nell’Albo degli Avvocati e insegnamento di materie non giuridiche in istituti di istruzione e ricerca diversi da quelli tassativamente elencati all’articolo 19 della legge n. 247/12, con particolare riferimento a soggetti iscritti nell’Albo prima dell’entrata in vigore della suddetta legge.

    Il quesito ricostruisce con precisione le norme del vigente ordinamento forense relative alla questione in oggetto, chiarendo che, in base all’art. 19, la professione è compatibile con l’insegnamento (o la ricerca) di materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie, oltre che negli enti di ricerca. Viene poi riportata una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. un. 21949 del 28/10/2015), che valorizza tale disciplina segnalandone l’innovatività (rispetto al vecchio ordinamento) sotto il profilo della necessità si insegni appunto materie giuridiche e della esclusione delle scuole primarie.
    La norma previgente (art. 3, comma 4, RD 1578/1933) era formulata in modo molto meno preciso di quella attuale, tanto da aver consentito alla Corte di cassazione di ritenere compatibile con la professione anche l’insegnamento nella scuola elementare (Cass, ss. un. 22623/2010), che ovviamente non ha ad oggetto materie giuridiche.
    Tuttavia, l’art. 65 comma 3 del vigente ordinamento fa salvi espressamente gli avvocati già iscritti agli albi al momento dell’entrata in vigore della riforma, per i quali – afferma – l’art. 19 non si applica.
    Se ne deve pertanto ricavare che per questi, anche sulla base del principio della tutela dei diritti quesiti, dovrebbe valere la clausola di salvaguardia anzidetta, con conseguente impossibilità di cancellarli dall’albo, valendo il nuovo più severo regime solo per le iscrizioni successive alla riforma forense.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Tivoli chiede di sapere se, in assenza di una esplicita dichiarazione di intesa, questa essere implicitamente desunta dalla presenza di un mandato congiunto all’avvocato stabilito e al collega iscritto nell’Albo ordinario.

    L’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001, pone specifici requisiti formali per l’intesa, prevedendo che la stessa debba “risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”.
    Il CNF ha ritenuto che la ratio di simile previsione sia quella di evitare che l’intesa – comunque formulata nel rispetto della disposizione appena richiamata (anche, ad esempio, mediante registrazione a verbale d’udienza della dichiarazione resa dall’avvocato e dallo stabilito, cfr. parere n. 9/12) – possa tradursi in una “piena e definitiva abilitazione”, sottraendo l’avvocato stabilito al “controllo” dell’avvocato italiano (così il parere n. 31/2012).
    Alla luce di questi principi, può ritenersi che il mandato espressamente qualificato come congiunto – e dunque che non preveda attribuzione di facoltà disgiunte – soddisfi entrambi i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2 (e dunque sia la forma di scrittura privata autenticata che la sussistenza di un nesso con una specifica controversia) sia la ratio della disposizione in esame.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 23 ottobre 2020

  • Illecito denunciare un magistrato facendosi schermo del cliente

    Vìola artt. 9 comma 1, 19, 23 commi 4 e 6, 53 comma 1 del Codice Deontologico Forense (ovvero degli artt. 5 primo periodo, 6, 22 primo periodo, 36 capoverso, 53 primo periodo del Codice Deontologico Forense previgente) l’avvocato che induce il proprio cliente a presentare denuncia-querela contro un Giudice predisponendo il testo della denuncia e pretendendo che l’atto apparisse come un’autonoma iniziativa dell’assistito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 52 del 18 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La potenziale rilevanza deontologica del vita privata del professionista: l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola l’art. 64 commi 1 e 2 del Codice Deontologico l’avvocato che emette numerosi assegni poi protestati per difetto di provvista.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Pini), decisione n. 59 del 16 luglio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    1) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico), di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il rapporto di fiducia ed accettazione dell’incarico (art. 11 Codice Deontologico); il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico); di adempimento del mandato (art. 26 n. 3 Codice Deontologico); l’obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 Codice Deontologico), l’avvocato che avendo ottenuto mandato al fine di promuovere un giudizio (nella specie, una causa civile per risarcimento dei danni da sinistro stradale), non risulta aver adempiuto al mandato conferitogli, pur comunicando all’esponente la pendenza della causa innanzi al Tribunale;
    2) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico vigente), di fedeltà (art. 10 Codice Deontologico vigente); di adempimento del mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico vigente) e di rinuncia al mandato (art. 32 Codice Deontologico) l’avvocato che avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia in un procedimento penale, senza giustificato motivo non presenzia alle udienze (nella specie, tre) e non rinuncia correttamente al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 60 del 20 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI NOVE MESI

  • La mancata restituzione della documentazione al cliente e l’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    Vìola i propri doveri l’avvocato che a seguito di revoca del mandato e nonostante esplicita richiesta non consegni al cliente tutta la documentazione, non fornisce nota dettagliata delle prestazioni eseguite relative ad una fattura emessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Stella), decisione n. 62 del 16 luglio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile””, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 25574 del 12 novembre 2020

  • Il COA di Fermo chiede di sapere se lo svolgimento dell’attività di avvocato di ente pubblico sia compatibile con il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione, figura introdotta con l’articolo 1, comma 793, della legge n. 160/2019.

    Ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 247/12, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici è richiesto che all’avvocato sia attribuita – in condizioni di autonomia e indipendenza, e nell’ambito di un ufficio legale stabilmente costituito – la trattazione in via esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente.
    Il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione adibirebbe l’avvocato ad altro ufficio per l’esercizio di una attività non assimilabile alla trattazione degli affari legali dell’ente, rescindendo così il legame stabile e continuativo con l’ufficio legale e determinando il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, a tacere degli eventuali profili di conflitto derivanti dall’eventuale seguito contenzioso dell’attività di riscossione.
    In linea con quanto ribadito, da ultimo, nel parere 21 febbraio 2018, n. 3 (che può essere consultato a questo link: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37763), al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 23 ottobre 2020

  • L’assunzione di incarichi in violazione del dovere di competenza professionale

    Vìola l’art. 12 del previgente Codice Deontologico (ora, art. 14) l’avvocato che assuma incarichi senza averne l’adeguata competenza tecnica (come, nella specie, risultante dalla motivazione della sentenza conclusiva del giudizio dal medesimo instaurato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • La violazione dell’accordo sui compensi è deontologicamente rilevante

    Vìola l’art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del Codice Deontologico l’avvocato che chiede al cliente, a titolo di compenso per l’attività professionale relativa alla instaurazione di un giudizio civile, una somma superiore a quella convenuta nel preventivo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI