La prescrizione del reato pronunciata in sede penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare delle violazioni deontologiche
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 1 del 9 gennaio 2020
La prescrizione del reato pronunciata in sede penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare delle violazioni deontologiche
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 1 del 9 gennaio 2020
L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato è una circostanza che va tenuta presente nella valutazione del suo complessivo comportamento, in quanto rivelatrice di un ravvedimento che rientra negli scopi della sanzione.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019
Un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la commissione della violazione e la sanzione depriva quest’ultima della sua efficacia sia ai fini del ravvedimento che della tutela degli interessi delle parti offese, ragione per la quale anche di questa circostanza è opportuno tenere conto nella determinazione della sanzione.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019
Il giudice disciplinare valuta autonomamente il comportamento complessivo dell’avvocato condannato in sede penale, in base alle risultanze probatorie disponibili, laddove la sentenza penale definitiva di condanna riveste efficacia limitatamente alla sussistenza dei fatti, alla commissione da parte dell’imputato e alla loro illiceità penale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 16 del 4 dicembre 2019
La presofferta sospensione cautelare va computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare in applicazione dei principi generali del favor rei e del favor libertatis in uno con l’assorbente principio di “fungibilità” della pena.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 16 del 4 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 162 del 07 Dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 147 del 06 Dicembre 2019.
In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare. (In applicazione di tale principio, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado ed il decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ambedue pronunciati ai danni dell’incolpato per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisiti agli atti del relativo fascicolo).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 15 del 2 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020.
L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato è una circostanza che va tenuta presente nella valutazione del suo complessivo comportamento, in quanto rivelatrice di un ravvedimento che rientra negli scopi della sanzione.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 4847 del 23 febbraio 2021
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.
L’intervento normativo che ha interessato da ultimo la norma richiamata nel quesito ha riguardato – per quel che qui rileva – unicamente la previsione della possibilità di applicare una sanzione in capo all’iscritto che non comunichi il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. Tale sanzione – di carattere amministrativo – consiste nella sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e può essere applicata a seguito di diffida all’iscritto da parte dell’Ordine medesimo.
Le rimanenti previsioni – obbligo di comunicazione del domicilio digitale, istituzione dell’elenco riservato e sanzione nei confronti di Ordini e collegi – sono rimaste invariate.
Tutte le richiamate previsioni coincidono, per quel che qui rileva e ai fini specifici della risposta al quesito, con obblighi e sanzioni già autonomamente previste per gli iscritti e per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Tanto vale per quel che riguarda gli obblighi di comunicazione del domicilio digitale e di conferimento del medesimo in apposito registro; tanto vale per la sanzione della sospensione, prevista dall’articolo 21 della legge professionale forense in relazione al mancato possesso dei requisiti per l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionali, tra i quali è annoverato, ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 47/2016 anche il possesso e la comunicazione al COA di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 3 febbraio 2021
Gli organi disciplinari non possono valutare, con finalità censorie, la condotta dell’Avvocato che non travalichi i limiti della sua vita privata e, soprattutto, si mantenga estranea alla sua attività professionale. Conseguentemente, gli orientamenti ed i comportamenti sessuali dell’Avvocato non possono e non debbono essere oggetto di valutazione deontologica, attenendo essi alla sua sfera intima ed affettiva, dunque personalissima. (In applicazione del principio di cui in massima, all’esito dell’assoluzione con formula piena del Professionista in sede penale dai reati di prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni e detenzione di materiale pornografico, è stata disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare sebbene nel corso del procedimento penale fosse rimasto accertato che il Professionista aveva intrattenuto numerose occasionali relazioni omosessuali a pagamento).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 895 del 9 maggio 2018