Autore: admin

  • Illecito esporre in parcella costi vivi in realtà non sostenuti

    Vìola gli artt. 5, 6, 43 del Codice Deontologico previgente e 9, 29 comma 2 CDF, l’avvocato che espone al cliente compensi per il costo del domiciliatario che, al contrario, non ha chiesto di essere pagato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Zauli), decisione n. 16 del 22 febbraio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’indebita appropriazione di somme spettanti al cliente

    Vìola gli artt. 40 e 41 del Codice Deontologico previgente e 27 e 30 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato che omette di fornire informazioni sullo stato e sull’esito dell’incarico, in particolare, sulla gestione delle somme affidategli e fatte transitare sul proprio conto corrente; inoltre omette di restituire al cliente, anche dopo formale richiesta, di un nuovo difensore di questi, l’importo di € (superiore a 10.000,00) residuato a sue mani, affermando di imputarlo a proprio compenso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 19 del 15 aprile 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’azione contro il cliente per il pagamento del compenso professionale presuppone la rinuncia al mandato

    Vìola l’art. 34 Codice Deontologico l’avvocato che ottiene e notifica un decreto ingiuntivo per le proprie competenze nei confronti del cliente, senza preventiva rinuncia al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 21 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Radiazione per l’avvocato mandante di uno sfregio

    Vìola l’art. 51 Legge 247/2012 e l’art. 5 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che dolosamente cagiona lesioni gravissime ad una persona, incaricando terzi di introdursi clandestinamente nell’abitazione di costei e di attingerla con una sostanza corrosiva (che, nella specie, le ha provocato lo sfregio permanente del viso e l’indebolimento permanente della vista).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Pacifico), decisione n. 29 del 20 maggio 2019

    Sanzione: RADIAZIONE

  • L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione della firma del cliente nella procura alle liti

    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente comunica al proprio cliente di aver avviato trattative stragiudiziali e successivamente incardinato una causa e che si erano tenute varie udienze; non si costituisce in giudizio e non presenzia ad una udienza di appello; abbandona la difesa del cliente (non precisando le conclusioni in causa) senza informarlo e successivamente senza riscontrare le richieste di spiegazioni e restituire la documentazione.
    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesta l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Gennari), decisione n. 30 del 14 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI

  • L’inadempimento al mandato professionale e agli obblighi fiscali

    Vìola gli artt. 8 (dovere di diligenza), 40 (obbligo di informazione sullo svolgimento del mandato) del Codice Deontologico previgente (oggi artt. 12 e 27 CD), l’avvocato che comunica con grave ritardo all’assistito la sentenza sfavorevole e l’art. 15 (dovere di adempimento fiscale) del Codice Deontologico previgente (oggi artt. 16 e 29, 3 comma, del CD), per non avere emesso fattura relativa al pagamento di un compenso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 31 del 4 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    Vìola gli artt. 9 e 29 n. 8 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che chiede il pagamento di compensi (nella specie, superiori a € 10.000,00) ad un cliente per prestazioni in relazione alle quali il cliente stesso era stato ammesso al gratuito patrocinio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Piva), decisione n. 32 del 3 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Inadempimento al mandato professionale e violazione di obbligo di informazione al cliente

    Vìola i doveri di cui gli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 40 CD del previgente Codice Deontologico, e di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico l’avvocato che non assolve l’incarico conferitogli dal cliente di agire nei confronti di un istituto di credito e per avere fornito al cliente informazioni non rispondenti al vero con riguardo alla attività svolta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 34 del 17 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Sospensione per l’avvocato che omette l’invio del Mod. 5 alla Cassa ed il pagamento al COA della tassa di iscrizione all’albo

    Comporta la sospensione dall’esercizio della professione la violazione dell’obbligo relativo agli adempimenti previdenziali (in particolare per non avere inviato alcun modello 5) e di versamento del contributo annuale dovuto all’Ordine per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 35 del 1° luglio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Inadempimento al mandato e violazione dell’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    Vìola gli artt. 38, 40, 42, 5 e 8 del Codice Deontologico previgente, l’avvocato che omette di riscontare le richieste avanzate dal cliente per avere informazioni sull’esecuzione dell’incarico conferito ovvero omette di dare esecuzione al mandato conferito, ovvero ancora omette di restituire senza ritardo i documenti relativi alla pratica affidatagli.
    Vìola gli artt. 43 e 30 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che omette di corrispondere a più colleghi i compensi (nella specie, per somme superiori a € 20.000,00) loro dovuti per prestazioni svolte su suo incarico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Piccoli), decisione n. 36 del 13 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI