Autore: admin

  • Natura officiosa dell’azione disciplinare – Rinuncia all’esposto – Irrilevanza sulla prosecuzione del procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare, in quanto mirante alla salvaguardia dell’immagine della classe forense, è proseguibile d’ufficio, ragion per cui la rinuncia all’esposto non determina l’estinzione o l’archiviazione del procedimento disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020

  • Obbligo di comunicare l’interruzione delle trattative al collega di controparte – Presupposti

    Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 46 comma 7 CDF è necessario che tra i Professionisti siano intercorse effettive trattative stragiudiziali, tali non potendosi ritenere la partecipazione ad un incontro interlocutorio tra i rispettivi assistiti ed uno scambio di mail ribadenti le distanti posizioni delle parti (In applicazione del principio di cui in massima è stato disposto il proscioglimento dell’incolpata la quale, dopo aver assistito la cliente separanda in un incontro interlocutorio con la controparte e con il suo legale e dopo uno scambio di mail con il Collega avversario, aveva provveduto a depositare il ricorso per la separazione giudiziale senza preavvertirlo).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020

  • Rinuncia all’esposto – Utilizzabilità delle dichiarazioni ivi contenute ai fini dell’esclusione della responsabilità deontologica

    Le dichiarazioni contenute nella rinuncia all’esposto sono utilizzabili e valutabili ai fini dell’esclusione della responsabilità deontologica dell’Avvocato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020

  • Condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale e sospensione cautelare in sede disciplinare: il potenziale diffusivo della notizia derivante dalla natura pubblica dell’udienza

    In tema di sospensione cautelare, a differenza delle misure cautelari limitative della libertà personale assunte a seguito di indagini per loro natura coperte da segreto e caratterizzate dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza sovente disvelate all’esterno da notizie di stampa o diffuse sui media, nel caso di condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale la pubblicità della udienza evidenzia un potenziale diffusivo della notizia, con significative ricadute ai danni del decoro e della dignità dell’Avvocatura e conseguente imprescindibile necessità di tutela della collettività che l’istituto della sospensione cautelare è appunto destinato a garantire (Nella specie, l’incolpato aveva riportato una condanna, all’esito dell’udienza dibattimentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di € 3.000 di multa per gravi reati commessi nell’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 165 del 17 settembre 2020

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • Espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti difensivi

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → l’Avvocato che, in uno scritto difensivo, addebiti al Collega di controparte un comportamento processuale sleale e deontologicamente poco corretto nonché un contegno indecoroso e molto disonesto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • Definizione del procedimento disciplinare mediante richiamo verbale – Rilevanza del comportamento dell’avvocato nel corso del procedimento

    Il comportamento resipiscente e riparatore assunto dall’Avvocato nel corso del procedimento disciplinare è rilevante ai fini dell’applicazione del richiamo verbale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • La suitas quale elemento soggettivo sufficiente dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare è sufficiente la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • Sentenza penale dichiarativa della prescrizione e giudicato nel procedimento disciplinare – Insussistenza

    In applicazione dell’art. 653 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell’avvocato ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a carico dello stesso, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, nel qual caso compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del Giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico-giuridico e deontologico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 30 del 15 settembre 2020