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  • Il quesito (del COA di Verona) riguarda la legittimità o meno, in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, della frequentazione da parte di un Avvocato di social network (Facebook o Twitter) o community di video on line come Youtube, fornendo su tali reti informazioni della propria attività professionale.

    La questione posta dall’Ordine attiene alla necessità di applicare le regole sulle informazioni professionali, dettate dagli artt. 17 e 17-bis c.d.f., al settore delle comunicazioni elettroniche e della rete internet in particolare.

    Questa Commissione ha da tempo indicato come internet sia uno strumento senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri (v. già parere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forlì-Cesena). Peraltro, quando un avvocato cura e pubblica un sito internet, va precisato se si tratti di un sito di natura scientifica o culturale, o piuttosto lo stesso sia riferibile direttamente allo studio legale. Allo stesso modo, va evitata ogni informazione che risulti fuorviante, o decettiva, in merito alla natura o alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali offerte, o altrimenti descritte. In questo senso, giova richiamare il parere con cui si è stigmatizzato il contegno di colui che introduca elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale, ad esempio tramite l’inserimento nel sito di contenuti culturali od informativi pubblicati a titolo gratuito, senza enunciare chiaramente la propria qualità di legale (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 35). In altri termini, all’avvocato è evidentemente garantita sulla rete la più piena libertà di espressione e comunicazione, con l’eccezione di contegni che portino ad un’elusione del principio di correttezza dell’informazione, nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità.
    Ciò posto, in linea di principio va poi osservato che il rispetto dei predetti criteri è affidato dall’art. 17 del Codice Deontologico al controllo del competente Consiglio dell’Ordine che deve anche verificarne il contenuto affinché l’informazione sia conforme a verità e correttezza, non potendo altresì avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
    L’informazione deve poi rispettare la dignità e il decoro della professione e non deve mai assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.
    Al riguardo, l’art. 17 bis del Codice Deontologico prevede una serie di adempimenti per l’avvocato che intenda dare informazioni sulla propria attività professionale (denominazione dello studio, Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto, la sede di esercizio con i relativi recapiti, gli eventuali titoli riconosciuti, ecc.) e prevede altresì che l’avvocato possa “utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale Associato o alla Società di Avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espressa”.
    In altri termini, pur nella libertà di informativa sulla propria attività professionale, le modalità e i contenuti della stessa devono essere aderenti a ben precisi requisiti deontologici, il cui rispetto, come già sopra si è osservato, è affidato al controllo del Consiglio dell’Ordine competente.
    Nel caso di specie, l’utilizzo di un social network come Facebook e Twitter, in cui il primo accesso è del tutto libero e che contemporaneamente dà la possibilità di consentire l’ulteriore accesso ai propri dati esclusivamente a discrezione del titolare del profilo, impedisce da un lato la conoscenza al COA della frequentazione da parte dell’avvocato, e dall’altra parte una possibilità di accedere al profilo in maniera non “filtrata” dallo stesso avvocato.
    D’altro canto, sarebbe impensabile che i Consigli dell’Ordine, soprattutto per quelli con elevatissimo numero di iscritti, in decine di migliaia, potessero effettuare continuamente controlli a tappeto per verificare se un iscritto, nell’utilizzo di social network – (nel caso di Youtube l’accesso è totalmente libero e privo di qualsiasi forma di iscrizione) – nel fornire informazioni sulla propria attività, si attenga a quei principi deontologici sopra richiamati.
    Anche perché, nel caso di Facebook e Twitter, potendo il titolare del profilo consentire l’accesso solo a persone di proprio gradimento (cd. “contatti” o “amicizie”), l’Ordine potrebbe non essere in grado di consultare le pagine sulle quali siano pubblicate informazioni che in qualche modo riguardino l’attività forense del soggetto iscritto al sito.
    Al contrario, non può dubitarsi che la pubblicazione di messaggi, informazioni o altri contenuti su pagine di tali networks che siano visibili a chiunque si connetta ad internet sia oggetto di verifica e vada trattata e giudicata alla stessa stregua di ogni altro sito web, anche curato direttamente dall’interessato.
    Un social network può essere utilizzato tanto per messaggi a carattere strettamente personale (e quindi insindacabili anche ove contengano riferimenti alla professione), quanto per informative volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del “nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e vigilanza deontologiche). Ciò che va distinto a fini deontologici non è quindi il mezzo in sé e per sé, bensì l’uso che ne viene fatto e la cerchia di destinatari che, volontariamente o meno, vengano a contatto con l’utente titolare del profilo personale online.
    Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al Consiglio di appartenenza, come prescritto dal già citato art. 17-bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → Ne consegue che, in mancanza di tale adempimento e valutate le circostanze concrete del caso, egli potrà essere sanzionato disciplinarmente dal Consiglio di appartenenza. Quest’ultimo sarà necessariamente chiamato, nell’esame di fattispecie di utilizzo di reti sociali, a valutare nella fattispecie concreta quegli elementi che ne siano tipici (come ad es. accessibilità del profilo, decoro della pagina personale, contatti palesemente volti all’acquisizione di clientela, sfruttamento della visibilità connessa al mezzo, etc.).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 27 aprile 2011, n. 49

  • Il quesito (del COA de L’Aquila) riguarda la possibilità per un ente locale, dotato di proprio ufficio legale interno, di fornire assistenza legale ad altri enti locali non provvisti di Avvocatura interna, a mezzo di apposita convenzione, assumendone la difesa e la rappresentanza in giudizio e fornendo altresì consulenza di natura giuridica in ordine alle possibilità di definizioni stragiudiziali del contenzioso ovvero indicando le azioni più idonee alla tutela dell’ente conferente, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dell’art. 30, d. lgs. 267/2000.

    Va innanzitutto ricordato che il comma 12 dell’art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che “Gli Enti locali di cui all’art. 2 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’art. 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.

    Inoltre, l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 statuisce che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. [omissis]
    Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti”.
    La Commissione osserva che la fattispecie in esame – al di là degli aspetti di natura strettamente amministrativa che regolano i rapporti fra le varie Amministrazioni Pubbliche – deve essere valutata essenzialmente alla stregua delle previsioni di cui all’art. 3 del R.DL. 1578/1933 ed in merito alle quali ritiene di ribadire il proprio costante e consolidato orientamento in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici e conseguentemente delle condizioni che devono essere garantite per assicurare il rispetto della norma – derogatoria – sulla compatibilità tra lo status di dipendente pubblico e l’iscrizione in albi.
    Anche alla luce dell’analisi testuale vi è la necessità che l’attività professionale dell’avvocato-dipendente sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza, così come letteralmente prevede la norma del 1933, allorquando fa riferimento alle «…cause e gli affari propri dell’Ente presso il quale prestano la loro opera…».
    Al riguardo, il CNF si è già espresso con parere 22 novembre 2005, n. 88 secondo cui «…è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’Ufficio Legale dell’Ente di appartenenza…»; indirizzo confermato tra l’altro con successivo parere 25 gennaio 2006, n. 1, con cui sono stati richiamati come indefettibili per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo i requisiti della precostituzione dell’Ufficio Legale dell’Ente e dell’assegnazione del dipendente all’Ufficio stesso e alla cura di cause ed affari propri dell’Ente.
    La predetta prospettazione risulta altresì confermata dal parere 21 luglio 2010 n. 43, nonché dall’ottica necessariamente restrittiva con cui va guardata l’intera fattispecie, tenuto conto della natura derogatoria – e quindi eccezionale – rivestita dal 4 comma dell’art. 3 R.D.L. 1578/1933.
    La norma di legge della Finanziaria 2008 citata nel quesito ed i suoi rapporti con le disposizioni dell’ordinamento forense sono stati già oggetto di una pronuncia di questa Commissione con il parere 23 settembre 2009, n. 36. Ivi si è osservato che – al di là degli aspetti di natura strettamente amministrativa che regolano i rapporti fra le varie Amministrazioni Pubbliche – non vi è luogo a disattendere il riferito costante e consolidato orientamento (tanto del C.N.F. quanto della Suprema Corte di Cassazione) in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici, ove prescrive che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti. Ciò allo scopo di garantire quell’irrinunciabile esigenza di salvaguardare l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita nell’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass., sez. un., 19 agosto 2009,  n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    Ne consegue che, salva la libertà delle Pubbliche Amministrazioni di organizzare le proprie strutture interne in base a scelte di responsabile discrezionalità, non può ritenersi legittima l’adibizione di dipendenti avvocati al servizio, totale o parziale, di enti pubblici terzi rispetto a quello datore di lavoro.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 27 aprile 2011, n. 48

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha chiesto, con nota del suo Presidente in data 8 luglio 2010, il parere di questo Consiglio Nazionale in merito al seguente quesito vertente sulla posizione di un professionista iscritto: “Se abbia titolo ad essere iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Torino con titolo professionale di origine, Ordine degli Avvocati del Portogallo, provenendo dall’Ordine degli Avvocati del Brasile”. Evidenzia, in specie, il Consiglio rimettente di avere già proceduto all’iscrizione dell’interessato “essendo l’Avvocato proveniente da un Ordine della Comunità Europea”; segnala, tuttavia, l’ente territoriale che il medesimo professionista ha conseguito il titolo abilitante in Brasile, è stato iscritto nell’albo custodito dall’ordine degli Avvocati del Portogallo il 5 marzo 2010 ed ha, quindi, presentato il 16 aprile 2010 la domanda di iscrizione al Consiglio torinese.

    La Commissione preliminarmente rileva che in materia di iscrizioni nell’albo e negli elenchi il Consiglio territoriale è munito di autonoma e diretta competenza in qualità di organo amministrativo funzionalmente preposto alla custodia dell’albo. Si forniscono comunque le seguenti indicazioni interpretative.

    Il proposto quesito presuppone che il Consiglio territoriale abbia valorizzato, all’atto dell’iscrizione dell’interessato nell’albo speciale, l’elemento del possesso del titolo professionale “di origine” acquisito in uno Stato membro della Comunità Europea, prima dell’esercizio in Italia della professione di avvocato; non emerge, invece, dal quesito e dalle puntualizzazioni di fatto, se il Consiglio territoriale abbia, o meno, accertato di quale Stato l’interessato risulti essere cittadino.
    Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE, ha introdotto nell’ordinamento forense un articolato sistema di riconoscimento, ai fini dell’esercizio permanente della professione in Italia, delle qualifiche professionali accreditate dagli Stati membri della Comunità Europea (cfr. art. 2 del d.lgs.); è stata, pertanto, normata la figura dell’avvocato “stabilito” e di quello “integrato”.
    Sennonché, in aggiunta al requisito del “titolo professionale di origine” (specificato nell’art. 3, comma 1 lett. B) del decreto Lgs. n. 96/2001, che necessariamente deve essere rilasciato da uno “Stato membro di origine” (ex art. 3, comma 1 lett. a), la normativa di riferimento richiede, in capo al professionista interessato, il possesso dello status civitatis in uno degli Stati membri della Comunità Europea.
    Il requisito della cittadinanza costituisce, coerentemente con l’interpretazione sistematica dell’impianto legislativo, il presupposto pregiudiziale che condiziona la possibilità del professionista interessato di avvalersi del particolare procedimento di accesso all’albo custodito dal Consiglio territoriale.
    D’altro canto, il criterio prevalente della cittadinanza, quale presupposto per la fruizione dei benefici normativi finalizzati alla libera circolazione delle prestazioni e dei servizi in ambito comunitario, è ben radicato nell’ordinamento sovranazionale e risulta recepito dal legislatore italiano già con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (attuativo della Direttiva 89/48/CEE), che riserva il sistema del riconoscimento dei titoli professionali ai soli cittadini comunitari.
    Nel caso di specie, in conclusione, ove l’interessato sia cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea, la circostanza che il “titolo professionale di origine” (attestato dall’Ordine degli Avvocati del Portogallo) sia stato acquisito mediante riconoscimento di un omologo titolo originariamente conseguito in Brasile, appare non influente; laddove, invece, il difetto della cittadinanza di uno Stato comunitario presenta valore preclusivamente assorbente.
    Va, in ogni caso, considerato che – anche nell’ipotesi il soggetto sia sprovvisto della cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea – avrà comunque la possibilità di chiedere il riconoscimento del titolo professionale con domanda al Ministero della Giustizia, ed eventualmente previo superamento delle misure compensative che saranno prescritte con apposito decreto ministeriale. I cittadini extracomunitari possono infatti accedere al procedimento di cui all’art. 16, d.lgs. 206/07 ed essere – successivamente al riconoscimento dei titoli – iscritti in albi professionali senza alcuna discriminazione in relazione allo status civitatis, come prescritto dall’art. 37, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 27 aprile 2011, n. 47

  • Si chiede (quesito del COA di Lucca): 1) se debba essere formalizzato un verbale di conciliazione ed in caso affermativo se le modalità di redazione dello stesso debbano limitarsi a dare atto della avvenuta o mancata conciliazione e se debbano altresì esservi riportate le dichiarazioni delle parti e la succinta descrizione dei fatti; 2) se il diritto di accesso ai documenti sia consentito alle parti interessate anche nel caso di mancata conciliazione; 3) se sussista l’obbligo in capo al/ai consiglieri delegati alla conciliazione di riferire alle competenti autorità e/o di attivarsi su eventuali questioni di rilievo penale e disciplinare apprese in fase di conciliazione, anche alla luce della recente disciplina relativa alla mediazione obbligatoria in cui vige il principio che esclude di poter utilizzare le risultanze della conciliazione medesima in giudizio.

    L’art. 14 lett. f R.D.L. 1578/33 (cui il COA richiedente intende evidentemente riferirsi nel quesito proposto) non prevede alcuna forma particolare per il tentativo di conciliazione limitandosi a disporre che i C.O.A. “interpongono i propri uffici a richiesta degli interessati per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgono tra avvocati ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti in dipendenza dell’esercizio professionale.

    Tale procedura costituisce svolgimento di attività amministrativa del C.O.A. non nell’esercizio dei propri poteri autoritativi ma nell’ambito di quell’ampio potere di sorveglianza sull’attività professionale che non può essere limitata, lo si indica esemplificativamente, alla funzione disciplinare (art. 38 L.P.) od alla vigilanza sul decoro dei professionisti (art. 14 lett. b L.P.).
    Trattasi di un’attività a tutela non della categoria ma dell’affidamento nella categoria professionale la cui immagine può ben venire lesa dall’esistenza di una controversia che trovi origine “… in dipendenza dell’esercizio professionale”.
    Le modalità di svolgimento di tale attività conciliativa sono rimesse alla discrezione del Consiglio nell’ambito del proprio potere di autoregolamentazione e non possono risentire dei precetti applicabili in altre procedure (mediazione – conciliazione, ADR ecc…) che sono sì finalizzate alla conciliazione, ma che non appartengono all’ordinamento professionale forense che ben può conseguire quel medesimo scopo senza necessità di individuare aliunde regole procedimentali.
    L’identità tra il termine utilizzato (conciliazione) nell’art. 14 lett. f R.D.L. 1578/33 della Legge Professionale e quello ricorrente nelle sopra richiamate procedure ai fini conciliativi non costituisce argomento interpretativo idoneo ad affermare l’applicabilità alla prima (conciliazione davanti al C.O.A.) della disciplina dettata per le seconde e, specificatamente, di quel principio di inutilizzabilità delle risultanze nel successivo giudizio che è previsto solo dalla norma speciale sulla mediazione (d.lgs.l. n. 28/2010).
    Particolare cautela dovrà quindi essere utilizzata per dar conto, da un lato, della serietà del tentativo esperito e per evitare, dall’altro, che la richiesta di conciliazione venga strumentalizzata onde acquisire elementi probatori a favore della parte.
    A tale fine, pur sussistendo in proposito la piena facoltà discrezionale del C.O.A., potrebbe essere necessaria e sufficiente una verbalizzazione limitata all’indicazione delle persone presenti, della discussione e dell’esito finale (conciliazione o meno).
    Trattandosi di un’attività amministrativa svolta dal C.O.A. nei rapporti esterni, in caso di tentativo di conciliazione dovrà essere consentito l’accesso agli atti a’ sensi della L. 241/90 secondo le modalità di cui al DPR 184/2006: a tale conclusione portano inequivocabilmente sia il fatto che l’organo professionale si configuri come ente pubblico non economico sia l’espressa previsione dell’art. 2 DPR 12/4/2006 n. 184 il quale dispone che il diritto di accesso sia esercitabile “… nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico…”.
    A’ sensi dell’art. 38 RDL 1578/33 (prescindendo dalla richiesta del P.M. o dalla presentazione dell’esposto) il C.O.A. ha sicuramente il potere/dovere di attivarsi d’ufficio nelle ipotesi in cui venga a conoscenza di fatti tali da integrare “abusi e mancanze” nell’esercizio della professione o, comunque, di “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale…” essendo irrilevante al fine dell’azione disciplinare la provenienza della notizia criminis.
    Nulla vieta, ed anzi il principio sopra richiamato lo impone, che il C.O.A. si attivi in sede disciplinare a seguito di fatti emersi nel corso di un tentativo di conciliazione ex art. 14 RDL 1578/33 precisandosi peraltro che, pur non essendo negoziabile l’azione disciplinare, potrà tenersi conto, in caso di controversia tra colleghi, delle possibilità di composizione bonaria.
    La riconosciuta qualità di ente pubblico comporta per il C.O.A. l’applicabilità dell’art. 331 c.p.p. (Cass. 560/2005) qualora abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio e/o a causa della sua funzione: il chè può sicuramente accadere nell’ipotesi di cui all’art. 14 lett. f RDL 1578/33 costituendo il tentativo di conciliazione tra le parti svolgimento di attività amministrativa nei rapporti esterni.
    Ai tre quesiti formulati devono quindi fornirsi le seguenti risposte:
    Il verbale di conciliazione e/o mancata conciliazione deve essere formalizzato e documentato, dando conto dei partecipanti, anche attraverso una succinta ricostruzione dei fatti senza necessità di riportare, pur riassuntivamente, le prospettazioni delle parti.
    Il diritto di accesso alle parti interessate alla conciliazione deve essere consentito a sensi della legge 241/1990 e nel rispetto delle modalità di accesso di cui al DPR 184/2006.
    Sussiste l’obbligo da parte dei Consiglieri delegati alla conciliazione di riferire al Consiglio l’eventuale fattispecie avente rilevanza disciplinare onde consentire l’esercizio del potere/dovere di promuovere la relativa azione.
    Sussiste l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. qualora il C.O.A., nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative di carattere conciliativo, abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 42

  • Si chiede (quesito del COA di Massa Carrara): “se sia lecita l’utilizzazione della dicitura Studio Legale su carta intestata da parte di soggetto non abilitato alla professione legale e non iscritto all’albo avvocati (fattispecie relativa ad un praticante iscritto nel relativo registro)”.

    Si deve preliminarmente osservare che questo Consiglio, pur in ipotesi non coincidenti con il quesito posto, si è già espresso nel senso di non ritenere deontologicamente corretta l’utilizzazione della dicitura Studio Legale da parte di soggetti che, non essendo iscritti all’albo avvocati, non siano legittimati all’esercizio della professione per il mancato superamento del prescritto esame di stato (pareri n. 44/2010 e n. 38/2009, decisione n. 52 del 21/3/2005).

    L’inserimento nella carta intestata della dicitura Studio Legale (e/o l’esposizione della targa recante tale dicitura) costituisce atto idoneo ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense nelle sue varie connotazioni inducendo quindi il cliente in errore sui titoli del professionista: circostanza quest’ultima idonea a configurare la violazione dell’art. 21 C.D.
    L’accostamento al sostantivo “studio” dell’aggettivo “legale” evoca l’immagine di un’organizzazione complessa, supportata da una piena professionalità, ove viene svolta l’attività legale per effetto di un titolo definitivo e non consente di avere consapevolezza dello svolgimento di un tirocinio forense meramente finalizzato, invece, alla partecipazione all’esame di stato.
    Dichiararsi “titolare” di uno Studio Legale da parte di chi non sia professionalmente qualificato per svolgere tutte quelle attività che la legge attribuisce esclusivamente all’avvocato iscritto all’albo porta nella sostanza a prospettare, proprio in virtù dell’ampio significato della locuzione usata, una situazione diversa da quella reale dando un’informazione che non risulta “coerente con la finalità della tutela e dell’affidamento della collettività” (art. 17 C.D.) impedendo di distinguere prima facie se l’eventuale rapporto professionale si debba instaurare con un praticante avvocato, titolare di uno status abilitativo provvisorio e limitato, o con un avvocato abilitato a titolo definitivo.
    Tali principi devono applicarsi non solo in ipotesi di abilitazione al patrocinio, la cui funzione precipua è quella formativa e che non può tramutarsi in strumento per l’esercizio surrettizio e autonomo della professione (C.N.F. pareri 28/10/2009 n. 38 e 21/7/2010 n. 44) ma anche, ovviamente ed a maggior ragione, qualora l’interessato, pur iscritto al registro dei praticanti avvocati, non sia abilitato al patrocinio.
    Deve quindi concludersi per la non liceità deontologica dell’utilizzazione della dicitura “Studio Legale” da parte di chi non sia abilitato alla professione legale e non iscritto all’albo degli avvocati, a nulla rilevando l’eventuale iscrizione nel registro dei praticanti avvocati”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41

  • Il COA di Barcellona P. di G. chiede se l’attività di liquidatore di una società d’ambito ATO s.r.l. per la gestione dei rifiuti possa configurare una causa d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 3, RDL 1578/1933.

    Le società ATO (Ambito Territoriale Ottimale), società di capitali volute dal legislatore siciliano per l’esercizio delle funzioni connesse alla gestione integrata dei rifiuti, pur svolgendo attività d’interesse pubblico ed essendo partecipate obbligatoriamente dai Comuni del territorio interessato, sono a tutti gli effetti società commerciali di diritto privato.

    Se mai tali enti dovessero essere ricompresi, per la titolarità della partecipazione al capitale e per le funzioni svolte, tra quelli aventi natura pubblicistica, essi dovrebbero essere assimilati agli enti pubblici economici, dovendo informare la loro attività a criteri appunto economici: si tratterebbe comunque di enti pubblici che hanno per oggetto un’attività commerciale e soggiacendo per questo all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, prescritto dall’art. 2201 cod.civ.
    Questo premesso, ritiene la Commissione che l’adempimento della funzione di Liquidatore di una società commerciale del genere sopra illustrato concreti di certo l’esercizio del commercio che l’art. 3, comma 1, del R.D.L. n.1578/1933, pone come uno dei requisiti d’incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 marzo 2011, n. 40

  • Con deliberazione adottata nell’adunanza del 20 gennaio 2011 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha richiesto il parere di questo Consiglio Nazionale in relazione alla possibilità, o meno, che il Consiglio territoriale valuti – nel procedimento avente ad oggetto l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. a) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – il profilo della continuità dell’aggiornamento professionale dell’interessato, in linea con il dovere di formazione continua introdotto nell’ordinamento della professione forense con il Regolamento 13 luglio 2007 di questo Consiglio Nazionale. Opina, in proposito, il Consiglio rimettente che, nel caso di specie, dovrebbe dubitarsi della sussistenza di tale requisito, poiché l’interessato, pur avendo fatto parte dell’Ordine giudiziario per più di otto anni, ma in quiescenza dall’anno 1992, non parrebbe avere curato il proprio aggiornamento professionale nel lungo arco temporale intercorso tra la cessazione delle funzioni magistratuali e la domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati.

    Rileva preliminarmente questo Consiglio Nazionale che il procedimento di iscrizione all’Albo appartiene – a norma dell’art. 31 del R.D.L. n. 1578/1933 – alla competenza funzionale del Consiglio territoriale, i cui margini di esplicazione risultano nitidamente delineati nella Legge Professionale; in particolare, l’art. 30, comma 1 lett. a) del R.D.L. n. 1578/1933 sancisce il diritto di essere iscritti nell’Albo di coloro che per almeno otto anni siano appartenuti all’Ordine giudiziario.

    L’anzidetta disposizione legislativa – che lo stesso COA rimettente manifesta, del resto, di interpretare correttamente – contempla un numerus clausus di situazioni soggettive in presenza delle quali l’interessato ha facoltà di conseguire l’iscrizione, documentando il solo possesso dei requisiti prescritti dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, ai nn. 1 (status civitatis), 2 (godimento dei diritti politici), 3 (condotta specchiatissima ed illibata) e 4 (laurea in giurisprudenza). L’iscrizione prescinde, dunque, dal superamento dell’esame di abilitazione professionale, avendo il legislatore chiaramente ritenuto tale requisito assorbito dalla maturata appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate nella fonte normativa.
    La formulazione della norma ed il “diritto all’iscrizione” dalla stessa sancito pongono un vincolo alla discrezionalità amministrativa del Consiglio territoriale, il cui esercizio deve ritenersi funzionalmente limitato alla sola verifica di sussistenza dei sopra indicati requisiti, con esclusione di ogni altro sindacato valutativo.
    Indifferente si pone, pertanto, la circostanza del tempo, in specie, trascorso tra la cessazione dell’attività di magistrato dell’interessato e l’istanza di iscrizione; anche a volersi prescindere dalla considerazione che da un tale dato di fatto non potrebbe, comunque, legittimamente desumersi alcunché di oggettivamente rilevante nel contesto del procedimento amministrativo a contenuto vincolato, va, altresì, considerato che l’obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua si pone – proprio in attuazione del Regolamento di questo Consiglio Nazionale del 13 luglio 2007 – esclusivamente in capo agli iscritti negli Albi e negli Elenchi, non parendo invece consentito, in subiecta materia, l’aggravio della posizione giuridica e sostanziale di coloro che versino, in qualità di aspiranti, nella mera situazione d’interesse all’iscrizione.
    In conclusione, ricorrendo i presupposti prescritti dagli artt. 17 e 30 del R.D.L. n. 1578/1933, all’interessato non può negarsi l’iscrizione nell’Albo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 16 marzo 2011, n. 38

  • Il quesito (del COA di Pavia) riguarda le modalità di applicazione circa l’esonero parziale dall’obbligo formativo quale previsto dall’art. 5 comma 2 del Regolamento del CNF sulla Formazione Continua del 13/7/2007 con particolare riferimento al caso di adempimento dei doveri parentali in presenza di figli minori (e se sia possibile fare riferimento al d.lgs. 151/2001 sui congedi parentali).

    Deve essere innanzitutto osservato che non è possibile applicare alla fattispecie in esame le previsioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a sostegno della maternità e paternità) così come ipotizzato – in mancanza di altri riferimenti – dal COA richiedente.

    Ed infatti, va subito rilevata la profonda differenza del campo di applicazione tra le norme previste dal predetto decreto legislativo e quelle del Regolamento del CNF, riguardando le prime, la possibilità di fruire dei cosiddetti “congedi parentali” astenendosi dal lavoro per un certo periodo, laddove le seconde attengono ad un dovere di formazione professionale e non all’esercizio di un’attività lavorativa.
    Per di più la questione riguarderebbe in un caso lavoratori subordinati e nell’altro professionisti il cui status è del tutto incompatibile con quello di impiego subordinato, pubblico o privato, come espressamente previsto dall’art. 3 del R.DL. 1578/1933.
    Ma in aggiunta a tanto, deve essere considerato che i congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001 integrano un vero e proprio “…diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato ed a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà” (tra le altre Cass. 16/6/2008 n. 16207), laddove la determinazione dell’esonero, totale o parziale che sia, è in realtà una facoltà concessa dal Regolamento ai singoli Consigli Territoriali.
    Ed infatti, il comma 2 dell’art. 5 del Regolamento testualmente prevede che: “Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di…”.
    Esclusa quindi l’applicabilità del d.lgs.. 151/2001, deve essere osservato come la lettura complessiva delle previsioni del Regolamento circa gli esoneri dagli obblighi formativi siano tutte connotate da un dato di discrezionalità attribuito al Consiglio, nonché da un’ottica contenitiva degli esoneri stessi.
    Ed infatti, prevedendo un esonero anche parziale, è evidente che la norma in parola ha voluto evitare che a fronte di situazioni di impedimento, potessero sorgere esclusioni di carattere totale dall’obbligo formativo.
    Non a caso, al numero 2 dell’art. 5 si prevede che “l’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento”.
    Ed al successivo numero 4 è precisato ulteriormente che “all’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al contenuto ed alle sue modalità se parziali”.
    In tale quadro complessivo la previsione di cui al numero 2 dell’art. 5 nella parte relativa a: “…adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori” va letta come fattispecie da valutarsi concretamente caso per caso da parte dei Consigli Territoriali nell’esercizio di quel potere discrezionale ad essi attribuito e nei limiti sopra indicati.
    Per quanto attiene le modalità di determinazione degli esoneri, l’inciso contenuto nel medesimo numero 2 “su domanda dell’interessato”, ben può essere inteso come onere del richiedente di specificazione dell’impedimento a compiere l’attività formativa.
    Tanto onde poter consentire al Consiglio la valutazione della gravità dell’impedimento stesso, della sua durata e conseguentemente poter determinare – alla stregua dei successivi numeri 3 e 4 – quale sia la durata dell’esonero e quali le modalità dello stesso, anche con riferimento alla proporzionale riduzione da effettuarsi rispetto ai crediti formativi ancora da conseguire.
    Pertanto, non può ritenersi possibile una predeterminazione di criteri “standard” da parte dei Consigli, essendo invece rimessa alla loro attenta valutazione la singola fattispecie, da riguardarsi in ogni caso, in un’ottica limitativa degli esoneri, con l’utilizzo della previsione dell’esonero parziale e della proporzionale riduzione dei crediti da conseguire.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 16 marzo 2011, n. 37

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste ha posto il seguente quesito: “Se, pervenuta al Consiglio segnalazione di un comportamento dichiarato deontologicamente scorretto tenuto da un componente del Consiglio stesso, l’art. 38 della Legge professionale, come modificato dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. 28.05.1947 N. 597, consenta a quel Consiglio una preliminare delibazione sulla eventuale manifesta infondatezza dell’esposto (tale cioè per il suo contenuto da poter essere archiviato “de plano” senza necessità di attività preistruttoria), ovvero imponga l’inoltro seduta stante della segnalazione al COA distrettuale senza possibilità di valutazione alcuna.”

    Il quesito comporta una preliminare considerazione sulla competenza: l’art. 38 R.D.L. n. 1578/1933, così come modificato dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. n. 597/1947, individua in primo luogo, al fine di giudicare gli avvocati che si siano resi responsabili di denunciati abusi e mancanze nell’esercizio della professione, una competenza funzionale alternativa in capo, rispettivamente, al COA al quale è iscritto l’avvocato ed al COA nella cui circoscrizione è stata commessa l’infrazione. Prescrive altresì una seconda competenza funzionale, questa volta esclusiva, per le medesime ragioni, ma nell’eventualità in cui dell’infrazione sia accusato un avvocato che sia anche componente del Consiglio dell’Ordine.

    Il quesito, inoltre, si rivolge ad una fattispecie particolare, che prevede l’inutilità, a seguito dell’esposto, di qualsiasi attività preistruttoria al fine di accertarne la manifesta infondatezza.
    Si osserva, preliminarmente, che l’eventuale manifesta infondatezza dell’esposto presuppone, comunque, la disamina del medesimo, con ciò pacificamente compiendo il primo atto della cosiddetta preistruttoria. Il fatto, poi, che l’efficacia dell’esposto non sia vincolata a specifiche formalità esclude il rilievo di eventuali nullità ravvisabili ictu oculi.
    Posto preliminarmente quanto sopra, si osserva che il quesito in argomento trova risposta nel consolidato orientamento adottato, al riguardo, da questo Consiglio.
    Con parere n. 13 del 9 maggio 2007, infatti, si era già affermato che “non vi può essere dubbio circa la necessità di motivare l’archiviazione dei procedimenti a carattere disciplinare, anche se questi si arrestano alla fase istruttoria, in omaggio ad un principio generale dell’azione amministrativa.”. Poiché il dovere di motivare, sempre e comunque, l’archiviazione del procedimento impone la disamina del medesimo, si deve conseguentemente ritenere che non possa darsi luogo ad archiviazione del medesimo de plano e, per di più, da parte di un giudice incompetente.
    Con decisione n. 199 del 10 aprile 2003, resa nel procedimento n. 201/00 aperto nei confronti di un componente di COA territoriale e, da questi, trasmesso ex art. 1 d.lgs.. C.P.S. n. 597/1947 al COA distrettuale, si era invece ribadito che “l’attività preliminare preordinata all’acquisizione di elementi istruttori per l’eventuale successiva apertura del procedimento disciplinare oppure per procedere all’archiviazione dell’esposto, costituisce essa stessa espressione del potere disciplinare esercitato.”.
    La Commissione, pertanto, adotta il seguente parere:
    “In caso di procedimento disciplinare riguardante un componente di Consiglio dell’Ordine territoriale, la competenza a procedere disciplinarmente appartiene esclusivamente, anche nell’eventualità di poter disporre l’archiviazione del medesimo per manifesta infondatezza, al Consiglio dell’Ordine distrettuale in ottemperanza alla disposizione recata dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. N. 597 del 1947.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 16 marzo 2011, n. 36

  • Il Giudice di Pace di Bari chiede quale sia la corretta interpretazione dell’art. 30 C.D.F., con riferimento ad un’ipotesi in cui l’avvocato corrispondente non sia stato nominato dal “dominus”, ma abbia ricevuto l’incarico direttamente dal Cliente. Chiede inoltre quale sia il criterio d’applicazione della voce tariffaria “corrispondenza con il Cliente” nella tabella diritti.

    Il Codice Deontologico Forense, all’art.30, impone all’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza di provvedere a retribuirlo, ove non vi abbia adempiuto la parte assistita (salvo che non dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento). La norma non disciplina la fattispecie in cui l’avvocato sia stato direttamente incaricato dal Cliente, che risulta quindi al di fuori dal campo d’applicazione dell’art. 30. In tale caso non sussiste quindi in capo al “dominus” la solidarietà passiva per il pagamento delle competenze del procuratore domiciliatario o comunque del co-difensore.

    Quanto al criterio d’applicazione della voce relativa al diritto “corrispondenza informativa”, esso per giurisprudenza consolidata deve ritenersi applicabile una sola volta per l’intero procedimento giudiziario e non può essere reiterato nella notula ogni volta che vi sia l’invio di una lettera al Cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 marzo 2011, n. 35