Autore: admin

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Condotta specchiatissima ed illibata – Gravi e numerosi precedenti penali specifici – Rigetto.

    Il professionista che abbia commesso fatti costituenti reati di varia natura, tutti specifici e gravi, difetta del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e non può pertanto essere accolta la sua istanza di iscrizione all’Albo degli avvocati. Nella fattispecie il professionista aveva riportato nell’arco di dieci anni condanne penali per diversi reati fra cui quelli di emissione di assegni a vuoto, appropriazione indebita, esercizio abusivo della professione, usurpazione di titolo e truffa. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 settembre 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Palma), decisione del 17 luglio 1989, n. 100

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Procedimento di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Ricorso del Procuratore della Repubblica – Inammissibilità.

    L’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone che «le decisioni… dei Consigli dell’Ordine locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello. Quest’ultimo e l’interessato possono entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente proporre ricorso al Consiglio nazionale forense». Abilitato ad impugnare le decisioni degli Ordini è quindi soltanto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
    Nella fattispecie è stato pertanto dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione consiglio Ordine Tortona, 21 luglio 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), decisione del 17 luglio 1989, n. 99

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Condotta specchiatissima ed illibata – Precedenti penali – Valutazione – Accoglimento.

    Il requisito dal possesso della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione negli Albi professionali, non è di per sé da escludere per la semplice esistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ovvero per l’esistenza di condanna penale che l’interessato medesimo abbia subito. In realtà spetta al Consiglio dell’Ordine, attraverso una approfondita e meditata valutazione della situazione, accertare in concreto se i fatti oggetto di verifica da parte del giudice penale siano tali da escludere che l’avvocato abbia tenuto un comportamento che in qualche modo possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense. Nella fattispecie è stata accolta l’istanza di iscrizione all’Albo degli avvocati presentata da un professionista che aveva subito un procedimento penale in qualità di Presidente di comunità montana perché la Comunità stessa non aveva provveduto, nei termini di legge, al versamento di somme dovute per ritenuta di acconto a causa di mancanza di fondi disponibili ed un altro instaurato nei suoi confronti dalla moglie per maltrattamenti, dopo che la stessa era stata da lui denunciata e condannata per violazione degli obblighi di assistenza familiare. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Matera, 22 marzo 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), decisione del 17 luglio 1989, n. 98

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Uso di frasi sconvenienti ed offensive – Rapporti con i colleghi – Esame circa la volontà di offendere – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Per dar luogo alla censurabilità delle espressioni usate dal professionista forense nei confronti di un collega occorre avere la prova che l’agente aveva la volontà di offendere l’altrui patrimonio morale, così che non deve trascurarsi l’indagine sulla buona fede e sulle cause giustificative. Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense, considerate le precise finalità processuali che le avevano determinate, ha escluso che nelle espressioni, pur colorite e suggestive, usate dagli incolpati nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato contro un collega, vi fosse l’intenzionabilità di offendere il suo decoro e ha prosciolto i professionisti dai capi di incolpazione loro ascritti. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 23 maggio 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. De Palma), decisione del 17 luglio 1989, n. 97

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Domanda di iscrizione – Procedimento di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso del Procuratore Generale – Successiva rinuncia – Non luogo a deliberare per sopravvenuta carenza d’interesse.

    Qualora il Procuratore Generale della Corte d’Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell’Ordine, e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Matera, 6 novembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Sanino), decisione del 14 luglio 1989, n. 96

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Dipendente della Banca Commerciale Italiana – Incompatibilità.

    Solo i legali degli enti pubblici sono da considerare esclusi dal regime di incompatibilità previsto dall’art. 3 u.s. lett. b) del R.D.L. n. 1578 del 1933. La ratio di questa eccezione va individuata nell’essere soltanto gli enti pubblici titolari di poteri pubblici relativamente alla propria organizzazione, per cui gli atti con cui dettano la disciplina della loro organizzazione sono da considerare atti normativi, con tutte le conseguenze che tale qualificazione comporta, mentre gli atti con i quali un soggetto privato detta tale disciplina, restano sempre solamente manifestazione di autonomia privata. Se la ragione dell’incompatibilità, stabilita nell’art. 3, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione legale e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, le eccezioni dello stesso previste debbono risultare coerenti con essa. Pertanto, dalla costituzione, da parte di un ente pubblico, di un ufficio legale scaturisce un insieme di norme tra le quali necessariamente anche quelle che valgono a garantire l’indipendenza dell’avvocato, che non può non sussistere dove si abbia un ufficio che meriti di chiamarsi legale. Quali che siano le regole particolari dettate per le cosiddette banche d’interesse nazionale in ragione della loro particolare rilevanza, e pure ammessa la funzione rivolta a fini di pubblica utilità svolta da dette banche, resta pur sempre che tali enti non solo si configurano come enti che operano con gli strumenti del diritto privato ma – ed è ciò che più conta – risultano strutturati e organizzati in base a criteri privatistici. Non è stata conseguentemente accolta la domanda di iscrizione all’Albo presentata da un dipendente della Banca Commerciale Italiana. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 14 luglio 1989, n. 95

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Procedimento avanti il Consiglio nazionale forense – Udienza di discussione – Termine per il deposito di memorie conclusionali.

    Il Consiglio nazionale forense ritiene ragionevole, in mancanza di una disposizione ad hoc, che, se a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, deve esservi un termine, anteriore all’udienza, entro il quale depositare delle memorie onde consentire alle parti di poterle conoscere e contestare, esso vada ricercato nella norma del codice di procedura civile che fissa alle parti il termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza per procedere allo scambio delle rispettive conclusionali. Nella fattispecie, non è stata conseguentemente presa in esame, perché tardiva, una memoria presentata dal Consiglio dell’Ordine interessato depositata meno di dieci giorni prima dell’udienza. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 14 luglio 1989, n. 95

  • Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Designazione delle cariche all’interno del Consiglio dell’Ordine susseguente ai risultati elettorali – Reclamo al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

    Non può essere oggetto di gravame al Consiglio nazionale forense la designazione delle cariche interne del Consiglio dell’Ordine susseguente ai risultati elettorali, essendo possibile contestare, ai sensi delle disposizioni previste nel D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, unicamente i risultati stessi. (Dichiara inammissibile il reclamo contro risultati elettorali Consiglio Ordine Nicosia, 16 febbraio 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Sanino), decisione del 22 giugno 1989, n. 94

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Proposizione di azione risarcitoria nei confronti dei magistrati penali incaricati di giudicare il proprio cliente durante la pendenza del procedimento e in assenza delle condizioni di proponibilità – Illecito deontologico – Censura.

    L’avvocato che presti la propria opera professionale per avviare un’azione risarcitoria nei confronti dei magistrati penali incaricati di giudicare il proprio cliente, in assenza delle condizioni di proponibilità di tale azione, tiene una condotta che non è ispirata a quel rispetto delle regole di deontologia professionale che si impongono ad ogni avvocato. In particolare, nella fattispecie, non avendo rinvenuto il Consiglio nazionale forense alcun nocumento che avrebbe potuto ricevere l’azione di danno se la stessa fosse stata promossa alla conclusione del giudizio penale, ha ritenuto lecito cogliere nella sua proposizione in pendenza del giudizio stesso, l’intendimento di influire sulla decisione, contribuendo a rendere tesa la situazione tra le parti, i professionisti ed i magistrati interessati ed ha di conseguenza applicato al professionista la sanzione della censura. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Locri, 20 dicembre 1986).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 15 giugno 1989, n. 93

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Procedimento di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso depositato direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

    Ai sensi dell’art. 59 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, i ricorsi al Consiglio nazionale forense devono essere presentati negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il mancato rispetto di questa formalità rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 13 febbraio 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), decisione del 15 giugno 1989, n. 92