Autore: admin

  • Il mancato invio del Mod. 5 ha rilevanza disciplinare

    Commette l’infrazione di cui all’art. 15 del previgente CDF (art. 70 del NCDF) l’iscritto che si rende inadempiente all’invio della comunicazione annuale obbligatoria (mod.5) di cui all’art. 9 della Legge 141/1992 e 10 del Regolamento dei contributi. (Nella specie l’omissione è stata per due anni consecutivi e non è stata regolarizzata).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Rigosi), decisione n. 5 del 21 febbraio 2020

    Sanzione: CENSURA
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio distrettuale di disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 23 maggio 2015.

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Calabrese, rel. Calabrese), decisione n. 4 del 20 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 14 cdf (già, art. 12 codice previgente) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 15 cdf (ora, 13 codice previgente)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nella specie erano stati conseguiti 15 crediti formativi a fronte del 75 previsti dalla normativa vigente all’epoca).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 3 del 4 febbraio 2020

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Calabrese), decisione n. 2 del 8 gennaio 2020

    Sanzione: CENSURA

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Donelli), decisione n. 4 del 14 gennaio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione dell’obbligo di adempimento previdenziale, pur a seguito di intimazione con cartella esattoriale

    Vìola i doveri deontologici di adempimento previdenziale e fiscale l’avvocato che, pur intimato con cartella esattoriale, non provvede al pagamento alla Cassa Forense dell’importo iscritto a ruolo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. di Francia, rel. Colliva), decisione n. 9 del 7 marzo 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’illecito (anche) deontologico dell’amministratore di sostegno ai danni del beneficiario

    Violano gravemente i loro doveri deontologici (oltre che precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) gli avvocati che, in concorso tra di loro, abusando dello stato di infermità e comunque di deficienza psichica di un amministrato di sostegno di uno dei concorrenti, inducono l’amministrato stesso a sottoscrivere una dichiarazione di modifica a favore di uno degli avvocati del beneficiario di una polizza vita, tentandone successivamente l’incasso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Spiotta), decisione n. 10 del 7 febbraio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO PER L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DI DIECI MESI PER L’ALTRO

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cdf, ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato, in una propria memoria depositata agli atti di un procedimento civile, espressioni offensive o comunque sconvenienti nei confronti della controparte).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 12 del 19 febbraio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’esposto disciplinare contenente espressioni sconvenienti od offensive ovvero meramente strumentale ha rilievo deontologico

    Vìola gli artt. 9 e 52 del Codice Deontologico l’avvocato che si rivolge con espressioni inappropriate, sconvenienti, financo minacciose ad un collega sia con comunicazioni via fax, visibili da più persone, sia con un esposto all’Ordine degli Avvocati, palesemente strumentale alla precedente comunicazione usando, parimenti alla stessa, espressioni sconvenienti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La corrispondenza “riservata” tra colleghi non è producibile né riferibile in giudizio

    L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA