Autore: admin

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    Dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali)(*), ciò al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti).(**)(***)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

    NOTE:
    (*) In senso conforme, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 119 del 15 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, secondo cui il divieto in parola non trova applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all’iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012).
    (**) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
    (***) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di “trasferimento” dalla sezione speciale all’albo ordinario, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

  • I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

    All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • “Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il relativo provvedimento può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 165 del 17 settembre 2020

  • Strategia processuale – Addebito al difensore – Insussistenza

    L’opzione processuale di accedere al rito abbreviato non può comportare il postumo addebito al difensore della responsabilità per la scelta effettuata, per la duplice ragione che si tratta di una strategia difensiva riservata alla competenza professionale dell’avvocato che la suggerisce e che non si presta a censure di sorta postume, vuoi da parte dell’imputato che di terzi, ed inoltre perché l’accesso a tale rito richiede il rilascio di una procura speciale da parte dell’imputato, il quale, con il mandato rilasciato al legale di fiducia, ha condiviso e fatta propria la scelta processuale che gli è stata suggerita.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 136 del 28 ottobre 2020

  • Mancato adempimento del mandato – Maggiore gravità dovuta all’iniziale intenzione di non adempiere

    L’assunzione di un mandato con la evidente e inequivoca intenzione di non adempierlo, costituisce violazione dei doveri professionali ben più grave del mancato compimento di atti inerenti al mandato (art. 26, comma 3° C.D.), quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, per cui la relativa sanzione dovrà tener conto della maggiore gravità della fattispecie.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 45 del 28 ottobre 2020

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • Dovere di verità – Rapporti con i testimoni e con le persone informate – Investigazioni difensive – Deposizioni compiacenti

    L’Avvocato che, per supportare la tesi difensiva sostenuta nell’interesse del cliente ed al fine di assicurargli l’impunità, predispone materiale probatorio fasullo, non verbalizza fedelmente le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e predispone le risposte che i dichiaranti devono fornire viola i doveri di verità ed il divieto di intrattenersi con persone informate sui fatti con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della Professione Forense).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Palma), decisione n. 43 del 22 ottobre 2020