L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 112