In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
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Azione disciplinare: anche nel previgente ordinamento, era soggetta a prescrizione e non a decadenza
La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni legali, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio territoriale, è soggetta ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento e simili), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen., nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva negato che gli atti compiuti dal Consiglio dell’Ordine nel corso del procedimento disciplinare avessero effetto interruttivo).
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Il termine per il deposito e la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
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Procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale e terzietà del collegio giudicante
I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice.
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Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.
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In sede di conciliazione transattiva, è illecito sottacere alla controparte la proposizione di una querela
E’ deontologicamente sleale e scorretto il comportamento dell’avvocato che, nelle fasi della trattativa avviata con l’altra parte e di discussione dei termini dell’accordo, ometta di portare a conoscenza di quella l’esistenza di iniziative di carattere penale in precedenza assunte (nella specie, la presentazione di una denunzia-querela in cui si ipotizzava la sussistenza di estremi di reato negli stessi fatti all’origine dei contrasti oggetto della controversia da comporre in sede civile), comunque inerenti e connessi all’oggetto del negoziato, così da tenere nascosta una circostanza di fatto rilevante perché idonea ad incidere, se conosciuta, sia sulla decisione dell’altra parte di proseguire o meno la trattativa, sia, in caso positivo, sul contenuto dell’accordo e, in particolare, sulla previsione esplicita della rinuncia alla denuncia-querela, ossia della sua remissione, che, evidentemente, suppone la conoscenza della stessa. Ciò, anche in considerazione del fatto che la transazione non ha, di per sé, contenuto abdicativo e tanto meno estintivo rispetto a pretese punitive in sede penale (salvo eventualmente a precludere l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno o renderla inammissibile se già esercitata mediante costituzione di parte civile).
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Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare
Dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali)(*), ciò al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti).(**)(***)
NOTE:
(*) In senso conforme, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 119 del 15 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, secondo cui il divieto in parola non trova applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all’iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012).
(**) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
(***) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di “trasferimento” dalla sezione speciale all’albo ordinario, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182. -
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.
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“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.