L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti (Nel caso di specie, anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari e della particolare situazione personale dell’incolpato, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha mitigato in avvertimento la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 155 del 5 agosto 2020
NOTA
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Berruti), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 174.