Autore: admin

  • Autonoma valutazione in sede disciplinare del comportamento dell’avvocato condannato in sede penale – Rilevanza del giudicato penale

    Il giudice disciplinare valuta autonomamente il comportamento complessivo dell’avvocato condannato in sede penale, in base alle risultanze probatorie disponibili, laddove la sentenza penale definitiva di condanna riveste efficacia limitatamente alla sussistenza dei fatti, alla commissione da parte dell’imputato e alla loro illiceità penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 16 del 4 dicembre 2019

  • Periodo di espiazione della sospensione disciplinare – Principi sottesi

    La presofferta sospensione cautelare va computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare in applicazione dei principi generali del favor rei e del favor libertatis in uno con l’assorbente principio di “fungibilità” della pena.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 16 del 4 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 162 del 07 Dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 147 del 06 Dicembre 2019.

  • Principio di acquisizione della prova – Applicabilità nel procedimento disciplinare – Sentenza penale di condanna di primo grado e decreto di applicazione di misure di prevenzione – Utilizzabilità ai fini della decisione disciplinare

    In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare. (In applicazione di tale principio, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado ed il decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ambedue pronunciati ai danni dell’incolpato per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisiti agli atti del relativo fascicolo).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 15 del 2 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020.

  • Ammissione della responsabilità – Rilevanza nella valutazione del comportamento dell’incolpato anche ai fini della pena da irrogare

    L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato è una circostanza che va tenuta presente nella valutazione del suo complessivo comportamento, in quanto rivelatrice di un ravvedimento che rientra negli scopi della sanzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019

  • I limiti al sindacato della Cassazione sull’apprezzamento deontologico di un fatto operato dal Giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 4847 del 23 febbraio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.

  • Il COA di Firenze chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 16, commi 7 e 7-bis del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’art. dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ritenendo in particolare che gli obblighi di cui alla richiamata disposizione possano già ritenersi attualmente adempiuti dagli iscritti e dai COA alla luce delle vigenti previsioni normative che impongono – da un lato – la comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica e – dall’altro – il conferimento dei medesimi al Reg.In.D.E. e su INI-pec.

    L’intervento normativo che ha interessato da ultimo la norma richiamata nel quesito ha riguardato – per quel che qui rileva – unicamente la previsione della possibilità di applicare una sanzione in capo all’iscritto che non comunichi il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. Tale sanzione – di carattere amministrativo – consiste nella sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e può essere applicata a seguito di diffida all’iscritto da parte dell’Ordine medesimo.
    Le rimanenti previsioni – obbligo di comunicazione del domicilio digitale, istituzione dell’elenco riservato e sanzione nei confronti di Ordini e collegi – sono rimaste invariate.
    Tutte le richiamate previsioni coincidono, per quel che qui rileva e ai fini specifici della risposta al quesito, con obblighi e sanzioni già autonomamente previste per gli iscritti e per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Tanto vale per quel che riguarda gli obblighi di comunicazione del domicilio digitale e di conferimento del medesimo in apposito registro; tanto vale per la sanzione della sospensione, prevista dall’articolo 21 della legge professionale forense in relazione al mancato possesso dei requisiti per l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionali, tra i quali è annoverato, ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 47/2016 anche il possesso e la comunicazione al COA di un indirizzo di posta elettronica certificata.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 3 febbraio 2021

  • Valutazione della rilevanza deontologica della condotta dell’avvocato al di fuori dell’esercizio del suo ministero – Limiti

    Gli organi disciplinari non possono valutare, con finalità censorie, la condotta dell’Avvocato che non travalichi i limiti della sua vita privata e, soprattutto, si mantenga estranea alla sua attività professionale. Conseguentemente, gli orientamenti ed i comportamenti sessuali dell’Avvocato non possono e non debbono essere oggetto di valutazione deontologica, attenendo essi alla sua sfera intima ed affettiva, dunque personalissima. (In applicazione del principio di cui in massima, all’esito dell’assoluzione con formula piena del Professionista in sede penale dai reati di prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni e detenzione di materiale pornografico, è stata disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare sebbene nel corso del procedimento penale fosse rimasto accertato che il Professionista aveva intrattenuto numerose occasionali relazioni omosessuali a pagamento).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 895 del 9 maggio 2018

  • Artt. 22, comma 2, e 37 C.D. – Trattamento sanzionatorio

    L’avvocato che sistematicamente, e non occasionalmente, si avvale di procacciatori e/o intermediari trasformando lo studio professionale in un vero e proprio terminale affaristico, in cui gli incarichi confluiscono senza alcun contatto con i clienti, risponde della violazione dell’art. 37 C.D., con l’aggravante, ai fini della determinazione della sanzione, di aver dimostrato, nel corso del procedimento disciplinare, di non aver percepito il disvalore non solo deontologico ma essenzialmente etico del proprio comportamento e la mortificazione arrecata all’immagine dell’avvocatura.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Aucelli), decisione n. 7 del 19 giugno 2019

  • Condotte estranee al rapporto professionale – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro anche nei rapporti interpersonali

    L’avvocato, condannato per riciclaggio di danaro, commesso avvalendosi di un collega di studio e di terzi ai quali chiede di intestarsi e di incassare assegni di provenienza illecita e di versargli poi il relativo importo in contante, oltre a rispondere della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense (art. 9, comma II C.D.), risponde anche della violazione di cui all’art. 63, I comma C.D., per avere compromesso nei rapporti interpersonali la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Sposito), decisione n. 6 del 9 luglio 2019

  • Prescrizione del reato – Autonoma valutazione in sede disciplinare – Proscioglimento dell’incolpato

    La prescrizione del reato pronunciata a conclusione del processo penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare della condotta dell’avvocato in base alle risultanze processuali, valutate secondo il libero convincimento, ai fini del proscioglimento dell’incolpato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Tibaldi), decisione n. 5 dell’8 luglio 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.