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  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 168 del 23 settembre 2020

  • Il COA di Chieti formula richiesta di parere nei termini che seguono: «Laddove l’Organismo di Mediazione sia un’articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati, non sia titolare di autonoma partita Iva, eserciti la propria attività con il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, se possa applicarsi all’OD.Mi con le suddette caratteristiche, la disciplina dettata in materia di organizzazione e istituzione degli Ordini, e nello specifico quanto al diritto di avere a disposizione dei locali all’interno del Tribunale».

    La destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine è prevista e disciplinata dalla l. n. 99 del 1995.
    Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che tale normativa «non dia luogo a perplessità interpretative. Si legge, invero, nel primo comma dell’art. 1 della stessa che “negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze”» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). La medesima disposizione specifica che l’assegnazione dei locali debba essere tale da assicurare, oltre a specifiche attività enumerate a mero scopo esemplificativo, «ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia».
    La l. 99/1995 stabilisce altresì che nell’assegnazione degli spazi si debbano garantire tanto le esigenze connesse al regolare svolgimento delle attività giudiziaria quanto di quella forense e assegna tale valutazione alle commissioni di manutenzione, ove costituite, ovvero al concerto tra i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell’Ordine interessato. Da tale previsione consegue l’inammissibilità di determinazioni unilaterali dei primi.
    A tal proposito val la pena sottolineare come il perseguimento degli scopi istituzionali, di natura pubblica, affidati dall’ordinamento ai Consigli dell’Ordine costituisce «espressione dell’incomprimibile diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). L’attività degli organismi di mediazione forense rientra senz’altro nel novero dei servizi utili all’amministrazione della giustizia richiamati dall’art. 1 della legge n. 99, ma soprattutto integra, in un sistema che prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, una manifestazione del diritto di azione e difesa costituzionalmente garantiti. Non a caso l’art 18 del d.lgs. n. 28/2010 dispone espressamente che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano istituire Organismi presso ciascun Tribunale, utilizzando al fine i locali loro messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.
    Non vi è, dubbio, pertanto che gli organismi di Mediazione costituiti «come articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati» debbano trovare sede presso i locali messi all’uopo a disposizione del Tribunale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 19 febbraio 2021

  • Il COA di Novara formula quesito in merito alle conseguenze delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri sulle attività del Consiglio dell’Ordine. Si chiede di sapere, in particolare, se la disposizione di cui all’articolo 28, comma 7, secondo periodo della legge n. 247/12 – che prevede la prorogatio del Consiglio uscente, per il disbrigo degli affari correnti, fino all’insediamento del Consiglio neoeletto – possa applicarsi anche nel caso di specie.

    L’istituto della prorogatio – di regola alla naturale scadenza del mandato dell’organo – è espressamente previsto a livello normativo per sopperire all’esigenza di continuità delle funzioni e colmare il “vuoto” che potrebbe verificarsi.

    Per l’ordinamento forense, l’articolo 28, comma 7, prevede che “Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto”.

    In particolare, la previsione di cui al secondo periodo, riprende – quasi testualmente – quella di cui all’articolo 15, comma 2, del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 e specifica – nell’ambito dell’ordinamento professionale forense – la norma generale recata, per le pubbliche amministrazioni, dall’articolo 3, comma 2 del D.L. n. 293/44.

    L’istituto della prorogatio assicura, in questo quadro, la continuità delle funzioni dell’organo collegiale; in considerazione dell’affievolimento della sua legittimazione, tuttavia, l’esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso affidati è circoscritto – per il periodo di prorogatio – al solo disbrigo degli affari correnti.

    Una lettura dell’articolo 28, comma 7, secondo periodo, che tenga conto della sua collocazione sistematica e del complesso delle disposizioni recate dall’articolo 28, nonché la considerazione della specifica ratio dell’istituto della prorogatio, consente di ritenere che esso si applichi – in via analogica – al caso delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, e non soltanto all’ipotesi della scadenza naturale.

    Pur trattandosi di situazione differente rispetto alla naturale scadenza del mandato dei componenti di un Consiglio dell’Ordine, non mancano infatti elementi di analogia, che chiamano in causa le esigenze sottese alla ratio stessa della previsione della prorogatio, soprattutto in relazione alla necessità di evitare la paralisi dell’organo, che potrebbe ridondare in un pregiudizio dei diritti degli iscritti. La continuità dell’esercizio delle funzioni – in attesa della nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 247/12 – deve infatti essere assicurata non soltanto nell’eventualità della scadenza naturale dell’organo ma anche in diverse evenienze di avvicendamento, come l’attuale: e ciò, per il preminente interesse pubblico al corretto esercizio della professione, ma anche per l’esigenza di garantire senza soluzioni di continuità l’effettività dei diritti e dei doveri degli iscritti, beni a presidio dei quali sono attribuite agli Ordini le funzioni enumerate dalla legge.

    Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, pur determinando la decadenza dell’organo, non possono comportare la paralisi delle sue funzioni. Pertanto, se la nomina del Commissario rappresenta la soluzione fisiologica, da assicurarsi in tempi rapidi, la continuità delle funzioni deve essere garantita anche nel pur breve intervallo di tempo che intercorre tra le dimissioni della maggioranza dei consiglieri e l’insediamento del Commissario. La norma deve pertanto necessariamente coordinarsi con il citato art. 33 della nuova L.P., e dunque il regime di prorogatio deve considerarsi limitato nel tempo non sino «all’insediamento del consiglio neoletto» bensì fino all’insediamento del Commissario. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 28, comma 11, della legge n. 247/12, che fissa sia il quorum strutturale per la validità delle sedute, sia il quorum funzionale per l’assunzione delle decisioni.

    Deve dunque ritenersi applicabile nella specie, in via analogica, l’art. 28, comma 7, della nuova L.P., nella parte in cui consente ai consigli uscenti di restare in carica, in regime di prorogatio, per il «disbrigo degli affari correnti».

    Il concetto di «affari correnti» – che si interseca e si sovrappone parzialmente a quello di «ordinaria amministrazione», tanto che la giurisprudenza ha a volte adoperato una nozione unitaria di “affari correnti di ordinaria amministrazione1 – si riempie di contenuti in relazione «all’incidenza che nel caso specifico l’atto in questione ha in relazione al soggetto che lo adotta»2. Come precisato dallo stesso Consiglio di Stato, il discrimen non può essere tracciato in astratto, ma va definito in concreto, guardando al reale assetto degli interessi su cui l’atto incide. Se l’attività dell’organo si riduce, infatti, ad una mera attuazione di scelte discrezionali compiute in epoca in cui agiva nella piena legittimità dei poteri, l’atto, ai fini della sua validità, deve essere ricompreso fra quelli di «ordinaria amministrazione»3.

    La nozione di affari correnti non può pertanto essere delineata una tantum in modo astratto, ma deve essere valutata caso per caso, in relazione all’organo considerato, ed all’assetto di interessi sui quali l’atto assunto è destinato ad incidere.

    In via di principio, il coa dimissionario dovrebbe assumere solo “atti dovuti”, o comunque privi di significativi margini di discrezionalità: ad esempio, per lo stretto legame sussistente con posizioni soggettive che non possono né devono essere conculcate, le funzioni di tenuta degli Albi e dei Registri (art. 29, lett. a) dovrebbero ritenersi rientranti a pieno titolo nel concetto di “ordinaria amministrazione/disbrigo degli affari correnti”. Del pari dicasi per consentire l’assunzione dell’impegno solenne di cui all’art. 8, orf. prof., attività che non comporta alcuna valutazione discrezionale del consiglio, ma che, se non effettuata, impedisce concretamente l’esercizio della professione da parte dei neo iscritti. Tale ordine di considerazioni potrebbe estendersi alle attività di verifica del regolare svolgimento del tirocinio e rilascio dei relativi certificati (art. 29, lett. c), nonché alla vigilanza sulla condotta degli iscritti, ivi compresa la trasmissione di notizie di illecito al C.D.D. (art. 29, lett. f), giacché si tratta di attività non implicanti alcun margine di discrezionalità valutativa.

    Devono invece ritenersi sicuramente escluse dal novero degli affari correnti – per il loro contenuto altamente discrezionale – la funzione regolamentare (art. 29, lett. b), a meno che non si tratti di interventi strettamente necessari e caratterizzati da un ridotto margine di discrezionalità (si pensi all’ipotesi di modifica regolamentare resa necessaria dall’intervento di un giudicato demolitorio); l’istituzione di scuole forensi (art. 29, lett. c), in parte qua); la funzione di elezione dei membri del CDD (art. 29, lett. f); la costituzione di camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie (art. 29, lett. n); l’adesione ad unioni regionali o interregionali tra ordini, ad associazioni e fondazioni (art. 29, lett. p e q).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 18 febbraio 2021

    1 Corte Conti reg. (Molise), sez. contr. 12/05/1995 n. 152: “Secondo un consolidato principio chiaramente deducibile dal sistema, alla scadenza del consiglio regionale, la Giunta, pur restando al suo posto per ragioni di continuità, subisce un affievolimento dei propri poteri che si riducono al mero disbrigo degli affari correnti di ordinaria amministrazione che non siano espressione di un indirizzo politico. Non è perciò assumibile nella suddetta categoria l’atto con il quale la Giunta regionale decide di cofinanziare un progetto per un impianto pilota disinquinatore iperbarico (nella specie, presentato dal Cirti) per l. 3.5 miliardi, atteso il gravoso onere che ne deriva a carico del bilancio regionale suscettibile di mettere i nuovi amministratori davanti a una situazione precostituita e difficilmente reversibile”.

    2 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5727. La medesima “apertura” si rintraccia in Cons. st. 3770/09 e 907/97 (v. infra).

    3 Cfr. Cons. Stato, sent. 907/97.

  • Il COA di Enna formula diversi quesiti in merito alla possibilità di convocare assemblea degli iscritti tramite modalità da remoto, al fine di proclamare l’astensione delle udienze (quesito 1). In caso di risposta affermativa, si chiede di sapere quali debbano essere le specifiche modalità operative per lo svolgimento di detta assemblea (quesito 3). Inoltre, il COA chiede di sapere se possa esser disposta l’astensione dalle udienze, con o senza preavviso, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. n°146/1990, avente come motivazione la richiesta di interventi a tutela della sicurezza sul posto di lavoro, Palazzo di giustizia, perdurando lo stato di emergenza sanitaria (quesito n. 2).

    Al quesito n. 2) non può darsi risposta, trattandosi di questione interpretativa della legge n. 146/1990, di competenza di altra autorità, ed in particolare della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. In termini generali si può osservare che la sicurezza di chi lavora è una delle due motivazioni (l’altra è la difesa dell’ordine costituzionale) che consentono la proclamazione di scioperi senza rispettare i preavvisi minimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (o comunque dalla regolazione di settore).
    Quanto al quesito n. 1), si osserva che la questione relativa alla possibilità di svolgere assemblee di iscritti tramite modalità da remoto si è posta recentemente in relazione all’approvazione dei bilanci degli Ordini. Non si può che ribadire che, in assenza di una specifica disciplina abilitante, allo stato non può ritenersi consentito svolgere l’assemblea degli iscritti secondo tale modalità. Proprio per ovviare a tale lacuna sono in discussione in Senato, nell’ambito del procedimento di conversione dei cd. decreti “Ristori”, specifiche proposte emendative rivolte all’introduzione di una norma speciale e temporanea che consenta tali modalità di svolgimento con specifico riferimento alle assemblee per l’approvazione dei bilanci. Ove norme del genere dovessero essere approvate dal legislatore, costituirebbero una importante innovazione che ne consentirebbe probabilmente anche un’applicazione analogica per casi simili, quali ad esempio quello che occupa il coa di Enna. In assenza di norme del genere non è ovviamente possibile allo stato fornire indicazioni circa le modalità di tenuta dell’assemblea.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 3 dicembre 2020

  • Il COA di Palermo chiede di sapere se possa essere rilasciato certificato ai fini dell’iscrizione nell’Albo speciale a soggetto che presenti valutazione di idoneità nazionale allo svolgimento di funzioni di docenza universitaria, ottenuta a seguito di un periodo di almeno otto anni di insegnamento con contratti annuali. Chiede di sapere, in particolare, se tale titolo integri una fattispecie di “docenza” analoga a quella di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del R.D.L. n. 1578/33.

    Tale ultima disposizione, non più in vigore, fa riferimento all’istituto della libera docenza, anch’esso ormai non più presente nel vigente ordinamento universitario. Ad essa, dunque, non può farsi riferimento nemmeno in via analogica per dare risposta al quesito.

    Non vi sono pertanto, allo stato, ragioni per discostarsi da quanto ritenuto da questo Consiglio nel proprio parere n. 61/2013, pure richiamato nel quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Modena chiede di sapere se il periodo di stage presso gli uffici giudiziari – disciplinato dall’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 – possa essere utilmente computato ai fini del compimento di un anno di tirocinio, anche qualora il tirocinante abbia atteso più di sei mesi dalla fine del predetto stage prima di richiedere l’iscrizione al Registro dei Praticanti, frequentando peraltro nel frattempo un corso di preparazione all’esame di avvocato.

    Il riferimento al termine di sei mesi è dedotto, in particolare, dall’articolo 41, comma 5, della legge n. 247/12, ai sensi del quale l’interruzione ultrasemestrale del tirocinio senza giustificato motivo determina la cancellazione dal registro dai praticanti.
    Premesso che l’articolo 73, comma 10, del D.L. n. 69/2013 prevede che lo stage presso l’ufficio giudiziario possa essere svolto “anche” durante il periodo di tirocinio, si osserva che la previsione dell’articolo 41, comma 5, della legge professionale forense valorizza il principio della continuità del tirocinio per il caso di tirocinanti già iscritti, comminando per l’effetto la cancellazione dal Registro in caso di interruzione ultrasemestrale.
    In applicazione di tale principio, si è già ritenuto – con i pareri n. 9/2018, n. 92/2017 e n. 56/2017 – che “l’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dovendo iniziare comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l’interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012)” (così in particolare il parere n. 56/2017).
    Da tale orientamento si ritiene di non doversi discostare.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 23 ottobre 2020

  • Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

    L’entità della sanzione deontologica irrogata dal giudice disciplinare non è sindacabile dal Giudice di Legittimità, in quanto tipico apprezzamento di merito.

    Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 5420 del 26 febbraio 2021

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione in sede amministrativa e giurisdizionale

    L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo avanti al Consiglio territoriale trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 167 del 23 settembre 2020