Autore: admin

  • Condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale e sospensione cautelare in sede disciplinare: il potenziale diffusivo della notizia derivante dalla natura pubblica dell’udienza

    In tema di sospensione cautelare, a differenza delle misure cautelari limitative della libertà personale assunte a seguito di indagini per loro natura coperte da segreto e caratterizzate dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza sovente disvelate all’esterno da notizie di stampa o diffuse sui media, nel caso di condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale la pubblicità della udienza evidenzia un potenziale diffusivo della notizia, con significative ricadute ai danni del decoro e della dignità dell’Avvocatura e conseguente imprescindibile necessità di tutela della collettività che l’istituto della sospensione cautelare è appunto destinato a garantire (Nella specie, l’incolpato aveva riportato una condanna, all’esito dell’udienza dibattimentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di € 3.000 di multa per gravi reati commessi nell’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 165 del 17 settembre 2020

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • Espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti difensivi

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 52 C.D.F. l’Avvocato che, in uno scritto difensivo, addebiti al Collega di controparte un comportamento processuale sleale e deontologicamente poco corretto nonché un contegno indecoroso e molto disonesto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • Definizione del procedimento disciplinare mediante richiamo verbale – Rilevanza del comportamento dell’avvocato nel corso del procedimento

    Il comportamento resipiscente e riparatore assunto dall’Avvocato nel corso del procedimento disciplinare è rilevante ai fini dell’applicazione del richiamo verbale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • La suitas quale elemento soggettivo sufficiente dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare è sufficiente la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • Sentenza penale dichiarativa della prescrizione e giudicato nel procedimento disciplinare – Insussistenza

    In applicazione dell’art. 653 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell’avvocato ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a carico dello stesso, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, nel qual caso compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del Giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico-giuridico e deontologico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 30 del 15 settembre 2020

  • L’appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomia

    Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione, l’avvocato prelevava indebitamente dal conto corrente dell’interdetto circa un milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni cinque).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • Il CPO di Reggio Emilia chiede di sapere se, a seguito dell’avvenuta decadenza del Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia ai sensi dell’articolo 28, comma 8 della legge n. 247/12 (intervenuta cessazione dalla carica di più della metà dei componenti), debba ritenersi automaticamente decaduto anche lo stesso CPO.

    Al quesito può darsi risposta negativa.
    Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12, presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine. Il CPO, pertanto, è dotato di autonomia istituzionale e funzionale rispetto al Consiglio dell’Ordine, godendo – in virtù dell’elezione totale o parziale dei suoi membri da parte delle iscritte e degli iscritti – di autonoma legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.
    Nel caso che qui occupa, il CPO è composto da cinque membri: tre di essi sono eletti direttamente dalle iscritte e dagli iscritti, mentre due sono designati dal COA.
    Pertanto, l’anticipata cessazione del COA dalle proprie funzioni non determina alcun effetto sulla permanenza in carica del CPO, tanto con riferimento alla componente elettiva – che resta in carica in virtù della propria autonoma legittimazione – quanto con riferimento alla componente designata dal COA: gli atti di designazione effettuati dal COA cessato, infatti, restano pienamente validi ed efficaci, come peraltro ogni altro atto da esso posto in essere.
    Postulare, al contrario, l’automatica decadenza in conseguenza di vicende relative alla continuità del Consiglio dell’Ordine determinerebbe un grave pregiudizio all’autonomia dell’organo e alla sua legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 3 febbraio 2021

  • Erronea o omessa indicazione, nell’incolpazione, della norma violata – Irrilevanza

    Ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, non è rilevante l’omessa o errata indicazione della norma specifica violata, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020