Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all’intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 243 del 18 dicembre 2020
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Stoppani), sentenza n. 229 del 27 novembre 2020
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 198 del 15 ottobre 2020
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Il COA di Latina formula quesito in merito alla compatibilità tra svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione e lavoro subordinato, nel caso di un sottufficiale dell’Aeronautica militare.
Per la risposta al quesito in oggetto, vengono in rilievo due consolidati orientamenti.
Anzitutto, quello secondo cui è consentito al praticante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (cfr. ex multis parere n. 14/2017).
Allo stesso tempo però, trattandosi di sottufficiale dell’Aeronautica, viene in rilievo l’orientamento che esclude che appartenenti alle forze armate possano svolgere la pratica forense, in ragione del fatto che gli stessi possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale, con conseguente obbligo di denuncia ma anche, in ogni caso, “in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato” (cfr. parere n. 87/2013).
Nei medesimi termini è reso il presente parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 3 febbraio 2021
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Il COA di Arezzo chiede di sapere se l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale – previsto dall’articolo 16 del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’art. dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) per i “professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato” – sia esteso anche ai praticanti semplici o abilitati al patrocinio sostitutivo e alle associazioni professionali.
Per la risposta al quesito soccorre, anzitutto, l’interpretazione letterale della disposizione richiamata: essa, per un verso, fa riferimento ai “professionisti” – ossia a soggetti che svolgano l’attività professionale – e, d’altra parte, all’iscrizione in “albi ed elenchi”.
Il dato letterale consente così di escludere, anzitutto, i praticanti e i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo: entrambe queste figure sono infatti iscritte in un “Registro”, a sottolineare che le stesse si collocano su un piano diverso rispetto al professionista avvocato iscritto nell’albo. E infatti, da un lato il praticante non esercita attività professionale; e la nuova fattispecie del patrocinio sostitutivo non configura – a differenza della previgente abilitazione al patrocinio – una forma di esercizio dell’attività professionale paragonabile a quella dell’avvocato. Non sussiste pertanto, in questi due casi, la specifica ratio dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale, che è quella di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni un elenco riservato dei contatti dei professionisti interessati.
Per i medesimi motivi – compatibilità con il dato letterale e sussistenza della ratio – deve invece ritenersi che siano soggette all’obbligo di comunicazione le associazioni tra professionisti. Esse, infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge n. 247/12 – sono iscritte in un apposito “elenco”; e, per altro verso, costituiscono una forma di esercizio della professione (cfr. il comma 1 del medesimo art. 4).Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 3 febbraio 2021
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 183 del 9 ottobre 2020
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 169 del 23 settembre 2020
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L’estinzione per mancata riassunzione del procedimento sospeso o interrotto avanti al CNF
In mancanza di più specifica disciplina da parte dell’ordinamento professionale, ai giudizi dinanzi al CNF si applicano le norme ed i princìpi del codice di procedura civile, di talché si impone la dichiarazione d’ufficio di estinzione del procedimento sospeso o interrotto per mancata riassunzione dello stesso ex art. 305 cpc, da effettuarsi nel termine perentorio previsto dall’art. 295 cpc, ovvero tre mesi oltre eventuale sospensione feriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 162 del 26 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 118 del 15 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Logrieco), sentenza n. 6 del 19 marzo 2019.