Autore: admin

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – PRINCIPIO ACCUSATORIO

    Nel procedimento disciplinare l’onere della prova della responsabilità dell’incolpato cede a carico della parte che promuove l’azione, di tal che il Giudice disciplinare non può inferire elementi a sostegno di tale responsabilità da comportamenti – omissivi e/o commissivi – dell’incolpato che siano espressione della libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più utile.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

  • COMPORTAMENTO DELL’INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Il comportamento pienamente collaborativo dell’incolpato con l’Organo disciplinare nelle fasi pre – procedimentale, istruttoria e dibattimentale, l’interesse dimostrato verso una celere definizione del procedimento disciplinare, la contenuta gravità dei fatti e delle relative colpe, l’assenza di dolo, la buona fede e l’assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell’irrogazione della sanzione nella misura attenuata. (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 68 comma 1 CDF, è stata irrogata la sanzione della censura).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 1 del 13 gennaio 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini dell’individuazione del trattamento sanzionatorio da irrogare vanno valorizzati il complessivo comportamento dell’incolpato, la gravità delle condotte contestategli, la loro protrazione per un lungo arco temporale, l’intensità del dolo, la gravità delle lesioni all’immagine della professione forense ed alla propria reputazione professionale e la condotta serbata nel corso del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile di non aver diligentemente espletato il mandato difensivo e di aver fornito false informazioni al cliente ed al codifensore sullo svolgimento e sull’esito di un giudizio, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 2).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 19 del 19 maggio 2020

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO PREVIGENTE – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

    In applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 65 comma 5 L.P., agli illeciti disciplinari commessi anteriormente l’entrata in vigore del nuovo CDF si applica il trattamento sanzionatorio previgente se più favorevole all’incolpato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 8 del 27 settembre 2019

  • RAPPORTI CON I TERZI – OMESSO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE –

    Il prolungato inadempimento all’obbligo di restituire una somma ricevuta in prestito ed il suo protrarsi anche successivamente alla ricezione dell’esposto e per tutta la durata del procedimento disciplinare, oltre ad integrare violazione dei doveri di dignità, probità e decoro, determina una grave compromissione dell’immagine della professione forense, della reputazione dell’incolpato e dell’affidamento dei terzi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 8 del 27 settembre 2019

  • La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo

    Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge n. 241/1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 123 del 28 ottobre 2019.

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

  • Cancellazione dall’albo: l’audizione dell’interessato è solo su richiesta e non impone alcun relativo invito da parte del COA

    Prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto dall’albo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha l’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, nonché l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, non essendo comunque necessario alcun formale avvertimento o avviso in tal senso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

  • La sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva delle delibere COA da parte del CNF

    In tema di delibere adottate dal Consiglio dell’Ordine, su specifica istanza di parte il CNF può sospendere cautelarmente il provvedimento impugnato, che sia munito di provvisoria esecutorietà, ogniqualvolta il diritto fatto valere sia assistito da fumus boni iuris in ordine alla sua fondatezza e sussista il periculum di un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria (Nel caso di specie, trattavasi di delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente per difetto di entrambi i presupposti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 176 del 9 ottobre 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 212 del 26 ottobre 2020.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020