Autore: admin

  • All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 26 ottobre 2020

  • All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 204 del 26 ottobre 2020

  • All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 203 del 26 ottobre 2020

  • L’impugnazione al CNF non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile

    Al giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti del Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 26 ottobre 2020

  • L’impugnazione al CNF non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile

    Al giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti del Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 204 del 26 ottobre 2020

  • L’impugnazione al CNF non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile

    Al giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti del Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 203 del 26 ottobre 2020

  • La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

    La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l’indispensabilità dell’audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021

  • Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa

    L’avvocato deve obiettivamente e serenamente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo: il dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa, e segnatamente nell’adempimento degli obblighi d’informazione connessi all’espletamento del mandato difensivo, imponendosi anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l’eventuale dissenso dalle opinioni espresse o dalle strategie difensive adottate da altri avvocati e la critica di comportamenti processuali o extraprocessuali da questi ultimi tenuti non possono mai eccedere la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma anche pertinente all’adempimento dell’incarico professionale e continente nei toni usati.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate non incide sulla validità della contestazione, ai fini della quale è sufficiente una chiara individuazione dei fatti addebitati, tale da consentire all’incolpato di far valere le proprie ragioni, spettando in ogni caso all’organo giudicante la qualificazione giuridica dei fatti, e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto nel caso in cui l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati contestati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. Le previsioni del Codice deontologico forense hanno infatti natura di fonte integrativa dei precetti normativi, e possono legittimamente ispirarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività: pertanto, al fine di garantire il diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento integrante la violazione deontologica, mentre non assumono alcun rilievo il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo il giudice disciplinare libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021