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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna richiede al Consiglio Nazionale Forense un parere in ordine al seguente quesito: «Se, alla luce dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012, ove si prescrive che “…i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni..”, sia o meno ammissibile che a una società tra avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge n. 247/2012».

    Onde dare compiuto riscontro ad entrambi i quesiti, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ciò posto, va altresì considerato, come pure evidenziato dalla ormai costante giurisprudenza del Supremo Collegio (cui si aderisce), che, sebbene privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato – da reputarsi evidentemente tale in ogni propria diversa declinazione tipizzata dalla legge – rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. e segg. D’altronde, l’art. 36 c.c. prescrive che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono disciplinati dagli accordi tra associati, con relativa potenziale attribuzione all’associazione della legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti giuridici da delegare poi ai singoli associati (si cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 27.10.2020, n.23489; Cass. civ., sez. II, 09.10.2020, n.21868; Cass. civ., sez. II, 29.04.2020, n.8358; Cass. civ., sez. I, 17.04.2020, n.7899; Cass. civ., sez. II, 02.07.2019, n.17718; Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n.15694).
    Di conseguenza, il giudice di legittimità ha reputato sussistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove le suddette pattuizioni negoziali vengano accertate dal giudice del merito; peraltro, in tal modo è stato altresì superato il precedente orientamento, secondo il quale l’associazione tra professionisti non potrebbe configurarsi come centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi stante l’asserita natura dell’accordo negoziale relativa solo alla divisione delle spese ed alla ripartizione degli utili (Cass. civ., sez. II, 10.07.2006, n. 15633; Cass. civ., sez. lav., 21.10.1997, n. 10354). Ed infatti, ferma la personalità della prestazione professionale, come innanzi evidenziato, il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
    3. Fermo quanto innanzi, una serie di elementi militano nel senso di negare la possibilità che una associazione tra professionisti come disciplinata per legge possa partecipare ad una STA in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, al fine di integrare il requisito soggettivo prescritto all’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012 (secondo cui “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”).
    Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
    3.1. In primis, la potenziale partecipazione di un’associazione professionale in una STA richiede che essa, nel caso concreto, sia negozialmente strutturata quale autonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi (quindi, con autonoma soggettività giuridica); altrimenti opinando, infatti, non se ne potrebbe predicare neppure in astratto la possibilità di acquisire lo status di socio di una STP.
    Ciò posto, la lettera dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), è chiara nell’indicare un fermo ed inderogabile requisito soggettivo: i soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere “avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”. Si tratta evidentemente di un elemento che tipizza la STA, onde assicurare la personalità della prestazione professionale a rendersi dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
    Ne deriva che l’alterità soggettiva dell’associazione professionale rispetto ai professionisti – persone fisiche comporta che la prima non può sostituire i secondi ai fini della ricorrenza del suddetto requisito soggettivo.
    3.2. Peraltro, uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA è rappresentato dalla circostanza che l’incarico professionale, nelle prime, va necessariamente conferito ai singoli professionisti associati (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), mentre, nelle seconde, viene conferito alla società così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società). Nelle STA, dunque l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
    Se tuttavia è vero che tale dissociazione è ammessa nelle STA, è altrettanto vero che il cliente è tutelato nella misura in cui ha contezza – in forza dell’applicazione del regime di pubblicità dichiarativa in ambito societario – di chi siano i professionisti (persone fisiche) che rivestono lo status di socio della STA, così essendo a conoscenza di coloro deputati astrattamente ad eseguire l’attività professionale richiesta alla società.
    Ebbene, nell’ipotesi in cui si volesse considerare integrato il suddetto requisito soggettivo di cui all’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012 a mezzo di associazioni professionali anziché persone fisiche-professionisti, ci si troverebbe di fronte ai seguenti notevoli rischi:
    (i) rendere all’assistito più difficile l’individuazione del novero dei professionisti che effettivamente eseguiranno l’incarico conferito alla STA, stante l’ulteriore schermo soggettivo costituito dal socio-associazione professionale;
    (ii) violare il divieto nelle associazioni tra avvocati – prescritto all’art. 4, comma 1, primo periodo Legge n. 247/2012 – di dissociazione tra chi assume l’incarico e chi lo esegue, in quanto nelle STA l’incarico viene conferito alla società;
    (iii) il tutto, senza considerare che, ammettendo quanto innanzi, stante l’alterità soggettiva delle associazioni professionali, ci si potrebbe trovare di fronte ad una STA partecipata solo da associazioni professionali, con l’ulteriore conseguenza che l’incarico professionale non potrebbe materialmente essere svolto da professionisti-persone fisiche (professionisti), non rivestendo questi ultimi lo status di soci della STA; e ciò, in violazione dell’art. 4-bis, comma 3, Legge n. 247/2012.
    3.3. Insomma, la STA è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati. Tale equilibrio viene assicurato nelle STA in presenza di soci-professionisti (“avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”) che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo svilisce il filo rosso che, nelle STA, lega l’organizzazione alla personalità della prestazione.
    D’altronde, non a caso la lettera dell’art. 4-bis, comma 3, Legge n. 247/2012 è chiara in tal senso.
    4. Alla luce di quanto innanzi, si deve ritenere che non è ammissibile che in una società tra avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 febbraio 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini richiede se sia ammissibile o meno l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ciò posto, va altresì considerato che la società unipersonale rappresenta un segnale rivelatore dello sviluppo dell’istituto societario nel diritto comune, nel senso che il legislatore, in ambito capitalistico, guarda alla società non solo come un semplice fenomeno aggregativo di natura negoziale, ma anche come uno “strumento organizzativo” dell’attività, strutturato, a prescindere dalla pluralità dei soci, in base a puntuali regole: – di formazione procedimentalizzata della volontà sociale; – di governo societario corporativo (per organi); – di autonomia patrimoniale perfetta. Il tutto, con i dovuti correttivi pubblicitari e di integrità del capitale.
    Tale evoluzione, dunque, trova un limite: (a) nelle società di persone, in ragione della natura prettamente contrattuale del vincolo sociale; (b) nelle società in accomandita per azioni, stante l’esigenza strutturale correlata alle due categorie di soci (accomandanti ed accomandatari); (c) nelle società cooperative (si cfr. l’art. 2522 c.c.), alla luce del fondamento mutualistico che le permea, in quanto la mutualità si giustifica solo in presenza di più fruitori.
    Il modello capitalistico s.p.a. ed s.r.l., quindi, consente fisiologicamente l’unipersonalità, lasciando comunque intatta la potenziale pluripersonalità dell’ente, nel senso che la società, al momento genetico unipersonale, potrebbe ben acquisire, nel corso dell’esercizio dell’attività, la natura pluripersonale.
    3. Ferme le superiori premesse, si deve sostenere che l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis; pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati.
    Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
    3.1. La denominazione “Società tra Avvocati” (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei “soci” non hanno carattere precettivo; ed infatti, l’art. 4-bis, per un verso, permette l’esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa.
    Le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale.
    3.2. Peraltro, il modello unipersonale non contrasta con la naturale personalità della prestazione professionale dell’avvocato, in quanto:
    (i) l’unico socio deve necessariamente essere un avvocato (altrimenti sarebbe violato il precetto secondo il quale i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo);
    (ii) l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
    Al contrario, l’unipersonalità della società permette anche di valutare più semplicemente l’autonomia, la libertà, l’indipendenza e l’imparzialità nell’espletamento dell’incarico laddove va parametrata con riferimento all’unico professionista (socio e amministratore), sicché appare uno strumento vieppiù idoneo a salvaguardare tali valori, la cui valutazione è obiettivamente un tema che deve essere oggetto di attento vaglio nelle collettività organizzate che si occupano di servizi legali.
    Nella stessa prospettiva, poi, si consideri che – in applicazione delle lett. b e c del comma 2 dell’art. 4-bis – l’unico socio sarà inevitabilmente anche amministratore unico della STA, il che, fermo il divieto per l’avvocato di esercizio dell’attività commerciale sancito all’art. 18 della legge professionale, consente di consolidare ancor più la vocazione professionale della STA.
    3.3. Anche l’autonomia patrimoniale perfetta della STA a r.l. o p.a. unipersonale non esclude la responsabilità personale del professionista (ex art. 4-bis, comma 4), il che rappresenta una chiara tutela per il fruitore del servizio legale.
    3.4. Insomma, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    In quest’ottica, si pensi, a mero titolo di esempio, all’utilizzo delle regole contabili e di bilancio ovvero a quelle connesse alla procedimentalizzazione delle scelte ovvero ancora a quelle in materia di capitale; trattasi, si badi, di norme a tutela non solo dei soci, ma anche degli stakeholders.
    4. Alla luce di quanto innanzi, si può sostenere ammissibile l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo, purché lo statuto non deroghi alle regole organizzative e funzionali tipiche delle STA dettate dall’art. 4-bis.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 19 febbraio 2021

  • Il dovere di riserbo e segreto professionale riguarda anche le notizie, relative al cliente o alla parte assistita, provenienti dalla controparte

    Il divieto sancito dall’art. 28 cdf non è circoscritto alle informazioni che l’avvocato conosce direttamente dal cliente e dalla parte assistita, bensì investe anche le informazioni, concernenti cliente e parte assistita, delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, quindi pure quelle che l’avvocato apprenda dagli atti di difesa della propria controparte.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

  • Il principio del “ne bis in idem” non si applica ai procedimenti disciplinari

    Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

  • Le espressioni sconveniente od offensive sono illecite a prescindere dal contesto e dall’eventuale veridicità

    Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al Consiglio nazionale forense

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentalí di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le garanzie ex art. 6 CEDU

    Ai procedimenti disciplinari, in cui sia in gioco il diritto di continuare ad esercitare una professione, non si applicano le garanzie di cui all’articolo 6 CEDU.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021

  • Incompatibilità professionali e avvocati “stranieri”

    Tutte le previsioni dell’ordinamento sulle incompatibilità con la professione forense si applicano anche all’avvocato stabilito o integrato (Nel caso di specie, l’abogado era amministratore unico di diverse società commerciali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera COA di rigetto dell’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti per incompatibilità ex art. 18, lett. c, L. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 200 del 15 ottobre 2020