Autore: admin

  • Favor rei: il periodo di sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione (medio tempore abrogata), non può superare il termine che avrebbe consentito all’incolpato di ottenere la reiscrizione secondo la previgente disciplina

    Poichè, secondo il previgente ordinamento forense, la reiscrizione nell’albo ben poteva avvenire anche dopo due anni dalla cancellazione disciplinare (quivi non trovando applicazione analogica il termine di cinque anni previsto, per la radiazione, dall’art. 47 RDL 1578/1933), vìola il principio del favor rei (secondo cui il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevole per l’incolpato) la sanzione della sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione dall’albo (nelle more implicitamente abrogata ex art. 52 L. n. 247/2012), per un periodo maggiore di quello che, secondo la previgente disciplina, avrebbe consentito in concreto all’incolpato di ottenere la reiscrizione all’albo (Nel caso di specie, il CNF aveva convertito la sanzione della cancellazione dall’albo -irrogata dal Consiglio territoriale e nelle more abrogata- in sospensione di tre anni attenuata a due).

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021

    NOTA:
    Sull’inapplicabilità, alla cancellazione, del termine quinquennale previsto per reiscrizione a seguito di radiazione, cfr. per tutte Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012.
    Sul fatto che, ai fini della reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare, è sufficiente il periodo di due anni, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71, che ha ritenuto legittima la previsione del termine stesso, stabilita con delibera del COA di Roma (1993), pure oggetto del giudizio di cui in massima.

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 228 del 27 novembre 2020

  • DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI

    La scelta dell’Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del nemo tenetur se detegere” e del “nemo tenetur se ipsum tradere”, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236 secondo cui “Ai sensi dell’art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →), l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al Consiglio territoriale, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.”

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – PRINCIPIO ACCUSATORIO

    Nel procedimento disciplinare l’onere della prova della responsabilità dell’incolpato cede a carico della parte che promuove l’azione, di tal che il Giudice disciplinare non può inferire elementi a sostegno di tale responsabilità da comportamenti – omissivi e/o commissivi – dell’incolpato che siano espressione della libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più utile.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

  • COMPORTAMENTO DELL’INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Il comportamento pienamente collaborativo dell’incolpato con l’Organo disciplinare nelle fasi pre – procedimentale, istruttoria e dibattimentale, l’interesse dimostrato verso una celere definizione del procedimento disciplinare, la contenuta gravità dei fatti e delle relative colpe, l’assenza di dolo, la buona fede e l’assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell’irrogazione della sanzione nella misura attenuata. (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 68 comma 1 CDF, è stata irrogata la sanzione della censura).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 1 del 13 gennaio 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini dell’individuazione del trattamento sanzionatorio da irrogare vanno valorizzati il complessivo comportamento dell’incolpato, la gravità delle condotte contestategli, la loro protrazione per un lungo arco temporale, l’intensità del dolo, la gravità delle lesioni all’immagine della professione forense ed alla propria reputazione professionale e la condotta serbata nel corso del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile di non aver diligentemente espletato il mandato difensivo e di aver fornito false informazioni al cliente ed al codifensore sullo svolgimento e sull’esito di un giudizio, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 2).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 19 del 19 maggio 2020

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO PREVIGENTE – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

    In applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 65 comma 5 L.P., agli illeciti disciplinari commessi anteriormente l’entrata in vigore del nuovo CDF si applica il trattamento sanzionatorio previgente se più favorevole all’incolpato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 8 del 27 settembre 2019

  • RAPPORTI CON I TERZI – OMESSO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE –

    Il prolungato inadempimento all’obbligo di restituire una somma ricevuta in prestito ed il suo protrarsi anche successivamente alla ricezione dell’esposto e per tutta la durata del procedimento disciplinare, oltre ad integrare violazione dei doveri di dignità, probità e decoro, determina una grave compromissione dell’immagine della professione forense, della reputazione dell’incolpato e dell’affidamento dei terzi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 8 del 27 settembre 2019

  • La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo

    Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge n. 241/1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 123 del 28 ottobre 2019.

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020