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  • Art. 9 Codice Deontologico Forense – Doveri di probità, dignità e decoro. Comportamenti e condotte non riguardanti l’attività forense – Condizioni – Sussistenza

    La condanna definitiva in sede penale dell’avvocato per concorso esterno in associazione mafiosa si pone in assoluta antinomia con la permanenza nell’albo forense in quanto l’illecito commesso appare del tutto incompatibile con la delicata funzione di cooperazione all’esercizio della giurisdizione propria dell’attività del difensore (conf. CNF sent. n. 94 del 7-7-2020, sent. N. 179 del 25-10-2021).
    Fattispecie nella quale è stata irrogata la sanzione della Radiazione ad un avvocato condannato in via definitiva per reati di criminalità organizzata.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Palmese), decisione n. 66 del 26 settembre 2023

  • Radiazione per l’avvocato che si appropri indebitamente di somme della Procedura

    L’appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal Giudice, quindi con approfittamento della funzione pubblica, costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l’immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 4 anni di reclusione, nonché sanzionato con la radiazione perché, in qualità di custode sequestratario nell’ambito di una procedura esecutiva, si appropriava della complessiva somma di oltre 500mila euro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 235 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021.

  • La formazione di false sentenze (confezionate al fine di comprovare al cliente l’adempimento al mandato) costituisce violazione grave dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

    Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →) e fiducia (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato cinque falsi provvedimenti giudiziari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024.

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 235 del 31 maggio 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 235 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Greco Francesco), sentenza n. 89 del 09 Maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Favi Francesco), sentenza n. 49 del 27 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 27 del 07 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 199 del 28 Ottobre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Rubino Lina), sentenza n. 28468 del 30 Settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Marulli Marco), sentenza n. 26991 del 14 Settembre 2022).
    Sul medesimo principio, affermato con riferimento al reato di formazione e uso di una falsa notifica (reato istantaneo ma illecito deontologico permanente), cfr. Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024.

  • Artt. 5 – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale e 36 Codice Deontologico Forense – Divieto di attività professionali senza titolo e uso di titoli inesistenti

    Commette la violazione degli art. 5 cdfArt. 5 cdf – Condizione per l’esercizio dell’attività professionaleL’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.Leggi il testo completo → e art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → l’Avvocato Stabilito che non usa per esteso e in maniera chiara il suddetto titolo, ma utilizza forme abbreviate tali da ingenerare dubbi o confusione nei terzi, come l’abbreviazione “ABG” per il titolo di “Abogado” essendo tenuto a fare uso del titolo professionale di origine nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e in maniera tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (conf. CNF, sent. n. 18 del 28-2-2023).
    Fattispecie nella quale è stata sanzionata la condotta dell’avvocato incolpato che aveva utilizzato l’abbreviazione “ABG S.” in luogo della forma corretta di Avvocato Stabilito per esteso, trattandosi di segni e abbreviazioni equivoche, capaci di ingenerare confusione in gran parte del pubblico sul titolo professionale posseduto – Principio ribadito dal CNF in Parere del 24-5-2012 n. 31 e del 22-10-2014 n. 72.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 65 del 11 settembre 2023

  • La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento

    La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), SS.UU., sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

  • Azione disciplinare – Art. 63 Rapporti con i terzi

    La condotta dell’avvocato deve sempre essere adeguata al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo etico, civile o morale. Conseguentemente, commette illecito deontologico l’avvocato che contravviene ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza anche al di fuori dell’esercizio del proprio ministero.
    Pertanto, l’avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico; tale illecito si configura indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che, un comportamento consono ai doveri richiamati è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nelle capacità dell’avvocato medesimo di rispettare i propri doveri nonché di evitare che il discredito conseguente possa investire non solo la reputazione del singolo ma l’intera categoria.
    (Fattispecie nella quale è stata sanzionato l’avvocato che si è reso gravemente moroso del pagamento dei canoni di locazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 63 del 10 luglio 2023

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), SS.UU., sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.