Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: una difesa dilatoria, pretestuosa ed ostruzionistica dell’incolpato rileva ai fini della dosimetria della sanzione

    In tema di procedimento disciplinare, un atteggiamento palesemente dilatorio e pervicacemente pretestuoso ovvero ostruzionistico dell’incolpato, che però non costituisca manifestazione del diritto di difesa, sono indice della propria inadeguatezza a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata sicché -quale valutazione del comportamento rilevante ex art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →– escludono una possibile attenuazione della sanzione disciplinare di cui anzi possono comportare un eventuale aggravamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024

  • L’omesso o tardivo deposito di atti processuali

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in difetto di strategia difensiva d’accordo col cliente, ometta di depositare atti giudiziari nei termini processuali per non scusabile e rilevante trascuratezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di depositare gli atti conclusivi di un giudizio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 199/2020.

  • L’esercizio della professione in periodo di sospensione

    Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024

  • INDEMPIMENTO OBBLIGAZIONI VERSO TERZI. ILLECITO A CARATTERE PERMANENTE

    Costituisce violazione degli articoli 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 30 n. 3 (gestione di fondi non riferibili a clienti), 63 (rapporti con i terzi) e 64 (obbligazione di adempiere a obbligazioni assunte nei confronti di terzi) il comportamento dell’avvocato che non restituisce tempestivamente la somma indebitamente percepita da terzi. Tale violazione rientra nella categoria dell’illecito a carattere permanente fino a quando le somme non vengono restituite e/o pagate.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. de Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 70 del 7 novembre 2023

  • Illecito disciplinare: l’errore scrimina solo se inevitabile

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo →, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 261 del 14 giugno 2024

  • Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 261 del 14 giugno 2024

  • Assunzione di incarichi contro una parte già assistita: la rinuncia al mandato solo dopo l’esposto disciplinare non attenua, di per sè, la sanzione

    La successiva rinuncia al mandato non elide né attenua necessariamente il disvalore della condotta dell’avvocato che, in violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, presti la propria assistenza in favore di uno dei coniugi o conviventi in controversie di natura familiare dopo averli assistiti congiuntamente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale e, solo dopo aver avuto contezza dell’esposto da parte dell’altro coniuge, aveva rinunciato al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso che tale successiva condotta dell’incolpato rilevasse ai fini di una ulteriore attenuazione della sanzione irrogatagli dal CDD, pertanto confermata anche in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 261 del 14 giugno 2024

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 5).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 261 del 14 giugno 2024

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 261 del 14 giugno 2024

  • Obbligo di diligenza

    L’obbligo di diligenza si estrinseca non solamente nell’opera che l’avvocato svolge in difesa del cliente ma deve estrinsecarsi anche tenendo informato costui di tutti gli eventi di rilievo che si verifichino nel corso della pratica giudiziale e stragiudiziale, soprattutto quando essi richiedono l’ adozione di decisioni aventi influenza sull’esito finale della pratica stessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Borgia), decisione n. 69 del 26 ottobre 2023