Autore: admin

  • La prescrizione non estingue la violazione deontologica ma l’azione disciplinare

    Ai sensi dell’art. 56 co. 1 L. n. 247/2012, la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma solo l’azione disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Campese), SS.UU., sentenza n. 26999 del 17 ottobre 2024

    NOTA
    Esattamente in termini, Cass. n. 14957/2023, CNF n. 239/2017.
    Conseguentemente, si è ritenuto che l’intervenuta prescrizione relativa ad un illecito deontologico impedisca sì che questo assurga a vero e proprio precedente disciplinare, ma non escluda comunque la valutazione complessiva di quel comportamento ex art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → ai fini della quantificazione della sanzione relativa ad un ulteriore e diverso illecito imputabile al medesimo incolpato (CNF n. 191/2020, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017).

  • Sull’obbligo di trasmettere immediatamente al cliente le somme incassate per suo conto

    L’avvocato deve immediatamente trasmettere al proprio assistito le somme riscosse per conto dello stesso (art. 30 co. 2 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo → e art. 31 co. 1 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →), non essendo sufficiente all’assolvimento di tale obbligo la mera messa a disposizione delle somme stesse presso il proprio Studio legale, specie allorché il cliente rifiuti di ivi presentarsi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

  • Impugnazione al CNF, l’estinzione (per qualsiasi causa) del giudizio rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal CDD

    L’estinzione del procedimento disciplinare nella fase giurisdizionale (nella specie, dinanzi al CNF) per cessazione della materia del contendere (ad es., rinuncia al ricorso) o per qualsiasi altra causa (ad es., mancata o tardiva riassunzione a seguito del rinvio da parte della Cassazione) comporta la stabilizzazione del provvedimento sanzionatorio impugnato, che diviene definitivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 267 del 20 giugno 2024

    NOTA:
    Sul principio della stabilizzazione della sanzione disciplinare anche nel caso in cui la cessazione della materia del contendere dipenda dalla cancellazione medio tempore dell’incolpato dall’albo (“la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile”), cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.

  • Avvocati stabiliti: l’originaria assenza della dichiarazione d’intesa non è suscettibile di successiva sanatoria

    Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato (art. 8 d. lgs. n. 96/2001), il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. In particolare, tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito(1), posto che la eventuale dichiarazione di intesa intervenuta successivamente alla partecipazione in udienza dell’avvocato stabilito non ha efficacia sanante(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

    NOTE:
    (1) In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Carrato), SS.UU., sentenza n. 2068 del 19 gennaio 2024.
    (2) In senso conforme, Consiglio nazionale forense, parere 18 gennaio 2017, n. 9.

  • Avvocati stabiliti: anche un solo giudizio patrocinato in assenza d’intesa con un avvocato iscritto all’albo pregiudica la dispensa dalla prova attitudinale

    L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale ed essere quindi integrato con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, allorché ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001, ovvero: 1) un valido titolo professionale conseguito nel Paese d’origine; 2) l’esercizio della professione forense in Italia: a) di durata non inferiore a tre anni dalla data di iscrizione nell’albo speciale scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Conseguentemente, allorché l’avvocato stabilito abbia patrocinato anche un solo giudizio senza la necessaria dichiarazione d’intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001), risulta violato il requisito del regolare esercizio della professione forense in Italia nel rispetto della legge forense e del codice deontologico, sicché il COA può legittimamente respingere la domanda di dispensa in parola ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 96/2001, quindi senza necessità di attendere l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato per violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (“Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 34961/2023, Cass. n. 16255/2023, CNF n. 31/2022, CNF n. 249/2021, CNF n. 27/2021, Cass. n. 3706/2019, CNF n. 82/2018.

  • Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale è subordinata alla verifica dei requisiti di legge

    La dispensa dalla prova attitudinale (artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001) non è un diritto soggettivo perfetto ma potenziale, ovvero subordinato alla relativa verifica di idoneità del richiedente da parte del consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

  • Avvocati stabiliti: il COA territoriale deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati

    In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

  • L’esercizio temporaneo o permanente della professione forense in Italia secondo la normativa europea

    L’avvocato comunitario (o cittadino di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo), munito di un titolo professionale equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, può esercitare l’attività forense in Italia in modo temporaneo (L. n. 31/1982, che ha recepito la direttiva 77/249/CE), oppure in modo permanente. In questo secondo caso, può chiedere: a) al Ministero della Giustizia l’immediato riconoscimento del proprio titolo professionale, previo superamento di un’apposita prova attitudinale (D.Lgs. n. 206/2007, che ha recepito le direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE), ovvero b) al COA del proprio domicilio professionale, di essere iscritto nella sezione speciale dell’albo degli Avvocati Stabiliti ed essere ammesso ad esercitare la professione forense, senza sostenere la prova attitudinale, con l’effetto limitato di essere ammesso a rendere liberamente prestazioni stragiudiziali e, solamente d’intesa con altro professionista iscritto all’albo ordinario, prestazioni giudiziali, potendo richiedere l’iscrizione all’albo ordinario dopo il decorso di un triennio, previo superamento di una prova attitudinale ovvero, qualora abbia esercitato l’attività professionale in maniera effettiva e regolare nello Stato ospitante, presentando domanda di dispensa dalla prova attitudinale (D.Lgs. n. 96/2001, che ha recepito la direttiva n. 98/5/CE).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di una falsa notifica costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    La formazione e l’uso di un falso atto giudiziario sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

    NOTA:
    Sul medesimo principio, affermato con riferimento al reato di appropriazione indebita (reato istantaneo ma illecito deontologico permanente), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Greco Francesco), sentenza n. 89 del 09 Maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Favi Francesco), sentenza n. 49 del 27 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 27 del 07 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 199 del 28 Ottobre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Rubino Lina), sentenza n. 28468 del 30 Settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Marulli Marco), sentenza n. 26991 del 14 Settembre 2022).