Autore: admin

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 218 del 27 maggio 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024

  • Art. 6 Codice Deontologico Forense – Dovere di evitare incompatibilità – Art. 9 Codice Deontologico Forense – Doveri di probità dignità, decoro ed indipendenza

    I fatti, ancorché non commessi nell’esercizio della professione forense possono assumere rilievi sia sul piano del dovere di evitare incompatibilità (art.6 CDF) sia laddove ne risulti compromessa la reputazione personale e/o l’immagine dell’intera categoria, dovendo l’iscritto sempre osservare, anche al di fuori della attività professionale, i doveri di dignità, probità e decoro (art.9 CDF) nella salvaguardia dell’immagine propria e della intera categoria professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Iannone), decisione n. 29 del 5 luglio 2023

  • L’assenza di precedenti disciplinari può mitigare la sanzione deontologica da irrogarsi in concreto

    L’incensuratezza disciplinare dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024

  • Procedimento disciplinare: una generica lombosciatalgia non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.

    NOTA:
    Esattamente in termini, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Perchinunno), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117.

  • Le caratteristiche dell’informazione al cliente

    Ai sensi dell’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 218 del 27 maggio 2024

  • La sanzione disciplinare è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento

    La sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Santinon), sentenza n. 233 del 31 maggio 2024

  • SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER CONDOTTA RIPARATORIA E GIUDIZIO DISCIPLINARE

    Nel processo disciplinare, il proscioglimento nel processo penale dell’avvocato per condotta riparatoria ex art. 162 ter CP non determina automaticamente l’assenza di responsabilità disciplinare, a meno che la sentenza penale non affermi esplicitamente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Le violazioni deontologiche sono valutate autonomamente rispetto agli aspetti penalmente rilevanti dei fatti. La riparazione del danno causato può avere un effetto attenuante sulla sanzione disciplinare, ma non nega l’esistenza o la veridicità dei fatti che hanno causato il danno. La valutazione della responsabilità disciplinare richiede un esame complessivo della condotta dell’avvocato, considerando non solo la gravità dei fatti addebitati ma anche altri criteri, come l’assenza di precedenti disciplinari, il comportamento processuale dell’incolpato, e altri aspetti rilevanti.​.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Gubitosi), decisione n. 24 del 9 maggio 2023

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Santinon), sentenza n. 233 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 16252/2023, CNF n. 273/2023, CNF n. 230/2023, CNF n. 262/2022, CNF n. 255/2022, CNF n. 106/2022, CNF n. 84/2022, CNF n. 71/2022, CNF n. 66/2022, CNF n. 43/2022, CNF n. 210/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 47/2020.

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – VALUTAZIONE DELLE PROVE

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, la violazione delle norme deontologiche deve risultare dal complesso delle prove raccolte. Il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che dispone di ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove, permette di utilizzare le risultanze istruttorie acquisite anche in sede penale per la ricostruzione fattuale della condotta addebitata, mantenendo l’autonomia nella valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto, come peraltro più volte ribadito dal CNF anche con la sentenza n. 28 del 6/5/2019.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cuomo, rel. Vozza), decisione n. 22 del 9 maggio 2023