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  • Il Coa di Torino ha richiesto un parere in ordine alla problematica di cui all’art. 12, comma 2, del d.m. n.55/2014, come modificato al d.m. n. 147/2022, concernente la determinazione del compenso in materia penale per le fattispecie in cui sono “coinvolte” più persone.

    In particolare, è stato richiesto parere sui seguenti quesiti:
    a) se sia possibile applicare l’aumento del 30% quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato;
    b) se in presenza della congiunzione “anche” – gli aumenti previsti nella citata disposizione 1) per aumento del numero dei soggetti e/o delle imputazioni per effetto della riunione ovvero 2) per aumento del numero delle controparti – parti civili o imputati – siano cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi);
    c) con riferimento all’inciso “Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”, si chiede se sia corretto individuare ed applicare, per ogni udienza di durata elevata (per esempio, dalle h. 9.00 alle h. 18.00) una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza.
    In ordine ai quesiti innanzi riportati si evidenzia quanto segue.
    Quesito di cui alla lettera a).
    La formulazione della prima parte del comma 2 dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014 (“quando l’avvocato assiste più soggetti”) consente l’aumento del 30% solo quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l’avvocato.
    Quesito di cui alla lettera b).
    La norma di cui all’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunioni di più procedimenti) non consente di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto. Infatti, se è pur vero che la parola “ovvero” può essere usata in senso sia disgiuntivo che esplicativo, nel caso di specie la formulazione della norma depone nel senso esplicativo, atteso che spiega meglio il significato della prima parte della frase ma non aggiunge una ulteriore fattispecie (a differenza invece, ad esempio, della stessa parola – ovvero – riportata nell’ultima parte del 1 comma del medesimo articolo 12, in cui è evidente la funzione disgiuntiva della parola “ovvero”).
    Quesito di cui alla lettera c): non è possibile applicare la tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che la tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente; peraltro, l’attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa. Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto. Non è possibile, altresì, calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell’avvocato sono “uniche” per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 17 ottobre 2024

  • Il COA di Potenza chiede di sapere se permanga in capo agli avvocati sospesi “ai sensi dell’articolo 33, comma 2-bis del d.l. n. 17/2002” l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa.

    Premesso che il quesito pare riferirsi piuttosto all’articolo 11, comma 2-bis del d.l. n. 80/2021, come modificato dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/2022 – e dunque agli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo – si osserva quanto segue.
    L’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è sospeso ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per l’intera durata del rapporto di lavoro. Anche in relazione alla sospensione ex lege sussiste e permane l’esigenza – ascritta alla stipula della polizza – di copertura dell’avvocato dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, in relazione all’attività professionale svolta in passato e, pertanto, la polizza dovrà essere mantenuta. In questo senso si veda, oltre al parere 90/2016, il successivo parere n. 78/2017 e il n. 56/2019, con specifico riferimento alla sospensione ex lege prevista dall’articolo 20 della legge professionale forense (e assimilabile alla posizione dell’avvocato sospeso perché assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo: cfr. parere 21/2024). I pareri sono pubblicati nella banca dati deontologica consultabile all’indirizzo: www.codicedeontologico-cnf.it.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 9 ottobre 2024

  • Il COA di Cosenza chiede di sapere se l’avvocato sia tenuto ad assolvere agli adempimenti antiriciclaggio qualora, nel corso di un giudizio, le parti sottoscrivano una transazione per importo superiore ad Euro 15.000,00 di cui viene dato atto a verbale, ma senza che lo stesso sia prodotto in giudizio e posto al vaglio del Giudice.

    Da un punto di vista normativo, occorre richiamare l’art. 3, comma 4, lettera c) del d. lgs. 231/2007 ss.mm. che disciplina i casi in cui gli avvocati sono soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti antiriciclaggio, oltre all’art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione – quale è il CNF – l’elaborazione e l’aggiornamento di regole tecniche.
    Le Regole Tecniche elaborate da questo Consiglio e adottate con Delibera del 20 settembre 2019 precisano ulteriormente le operazioni incluse nell’elenco di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) d. lgs. 231/2007. In particolare, la Regola Tecnica n. 2 prevede espressamente che: “Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, (…), non rientrano tra le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

    • (…);
    • l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; (…)”.

    In ragione di tutto quanto sopra descritto, l’operazione come descritta nel Quesito non appare riconducibile alle operazioni per cui l’avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007 ss.mm.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 9 ottobre 2024

  • Il COA di Foggia formula quesito in merito all’incompatibilità – ex art. 18, lett. c) della legge n. 247/12 – tra svolgimento dell’attività professionale e assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa di capitali sprovvisto, per statuto, di alcun potere decisionale individuale.

    Sul punto rileva – da ultimo – il parere n. 43/2023 – nel quale si legge che:

    “Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo → in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.”

    La risposta è resa nei medesimi termini.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 9 ottobre 2024

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore richiede “se una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, può divenire socio di capitale di altre società aventi natura commerciale”.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.
    Innanzitutto, è noto che l’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).
    Ebbene, per quanto qui interessa l’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247/2012 sancisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
    Ne deriva che l’esenzione da incompatibilità consta solo se l’oggetto della attività della società amministrata dall’avvocato “è limitato esclusivamente” alle attività indicate nella norma, ossia all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
    Ebbene, la circostanza che una società sia titolare di una partecipazione all’interno di un’altra società implica inevitabilmente l’esercizio di un’attività correlata alla gestione della quota di partecipazione sociale; si potrebbe reputare che tale attività sia o meno prevalente rispetto alle altre attività esercitate, ma comunque ciò implica la perdita dell’esercizio di un’attività in via “esclusiva”.
    Di qui, la conseguenza per cui la società potrà acquisire, con piena opponibilità nei confronti dei terzi, una partecipazione sociale in altra società, ma una simile scelta implica un’estensione dell’attività tale da far perdere il carattere di esclusività richiesto dall’art. 18, lett. c), della Legge n. 247/2012.
    Le superiori premesse, dunque, consentono di dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini: una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, ove divenga socio di capitale di altre società aventi natura commerciale non esercita più attività di gestione di beni personali e/o familiari in via esclusiva e, dunque, viene meno l’esenzione da incompatibilità di cui all’art. 18, lett. c, Legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 9 ottobre 2024

  • L’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena formula un quesito relativo – nella sostanza – alla necessità e alla portata dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, con riferimento specifico all’esistenza di enti in relazione ai quali l’iscrizione nel predetto elenco non sia obbligatoria.

    La risposta è resa nei termini seguenti. L’iscrizione nell’elenco speciale è pre-condizione necessaria affinché l’avvocato dipendente possa esercitare – spendendo il titolo di avvocato – tutte le attività previste dall’articolo 23 della legge n. 247/12 le quali presuppongano il possesso dello ius postulandi. Ne consegue che, in mancanza di iscrizione nell’elenco, il dipendente pubblico non potrà spendere il titolo di avvocato e, soprattutto, non potrà svolgere alcuna attività che richieda lo ius postulandi.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 9 ottobre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 28 giugno 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 295 del 5 luglio 2024

  • Il COA di Bolzano formula quesito in merito alle modalità di gestione dell’archivio del Consiglio dell’Ordine, chiedendo in particolare quali siano le linee guida da seguire in relazione alla gestione archivistica di una serie di documenti.

    Non si può che rinviare, per quanto concerne la documentazione assoggettata a tale regime, alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 24/2004 (codice dei beni culturali). Per la documentazione non assoggettabile al regime di cui al codice, occorre comunque considerare – anche alla luce dell’elencazione esemplificativa contenuta nel quesito – il perdurante interesse alla conservazione della documentazione direttamente riguardante la posizione di singoli iscritti, che permane quantomeno sino a quando permanga l’iscrizione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 9 ottobre 2024

  • Il COA di Paola chiede di sapere se il praticante abilitato possa sostituire il dominus negli interrogatori dinanzi alla polizia giudiziaria e durante le perquisizioni laddove il dominus risulti già essere stato nominato.

    L’articolo 41, comma 12, della legge n. 247/12 prevede che: “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo […] in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.”
    Le attività di cui al quesito rientrano indubbiamente nella nozione di “attività professionale”: pertanto, ove riguardino procedimenti rientranti nell’ambito di competenza di cui all’articolo 41, comma 12 e ove sia assicurato – come prescritto dalla medesima disposizione – il controllo da parte del dominus, le stesse possono essere svolte anche dal praticante abilitato.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 9 ottobre 2024