La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.
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Rigetto della domanda di iscrizione o reiscrizione all’albo: il termine per l’impugnazione al CNF è previsto a pena di decadenza
Avverso la delibera del COA che decide sulla domanda di iscrizione o reiscrizione all’albo, l’interessato può proporre ricorso al CNF, entro venti giorni dalla sua notificazione (art. 17 comma 7 L. 247/2012), a pena di inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre detto termine (come nella specie).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 266 del 28 novembre 2023. -
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti semplici
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarà poi preclusa l’iscrizione nell’Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale (art. 41, co. 4, L. n. 247/2012) che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato, ma con l’adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la notitia criminis ai superiori e all’autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati (Nel caso di specie, era stato impugnato il provvedimento con cui il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione nel registro praticanti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, aderendo e dando continuità alla propria sentenza n. 248/2021 che, per prima, si era motivatamente discostata dal proprio precedente orientamento, così espressamente ribadendo il principio espresso da Cass., SS.UU., sentenza n. 28170/2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 327 del 21 settembre 2024
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L’avvocato sospeso dall’albo con provvedimento (immediatamente o definitivamente) esecutivo non può proporre ricorso al CNF in proprio
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso con provvedimento esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto ricorso al CNF in proprio avverso la sanzione della radiazione irrogatagli dal CDD. Il CNF, rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, l’incolpato era sospeso dalla professione in forza di altra sanzione divenuta nelle more definitiva, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di jus postulandi).
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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L’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo
In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, tale particolare inadempimento al mandato è un illecito deontologico di natura istantanea e non permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 302/2024, CNF n. 124/2024, CNF n. 52/2014, CNF n. 190/2023, CNF n. 127/2023, CNF n. 175/2022, CNF n. 121/2022, CNF n. 120/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 74/2022, CNF n. 18/2022, CNF n. 198/2021, CNF n. 23/2021, CNF n. 2/2020, CNF n. 267/2016, CNF n. 79/2013. -
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
La “dimenticanza” non può costituire esimente e perciò derogare all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega (art. 47 cdfArt. 47 cdf – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collegaL’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attività svolta e da svolgere. L’elezione…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024