L’istituto della ricusazione, come precisato da copiosa giurisprudenza, è diretto al solo giudice inteso come persona fisica, e dunque al più a singoli componenti del Collegio. Deve pertanto ritenersi inammissibile una ricusazione rivolta contro tutti i consiglieri collettivamente ed impersonalmente, ovvero anche solo individualmente contro tutti ma per le medesime motivazioni, trattandosi di questioni che esulano dalle circostanze strettamente personali, alla luce delle quali sono previsti gli istituti della astensione e della ricusazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 5 agosto 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Istanza di ricusazione – Rigetto – Impugnazione – Esclusione – Sindacato del C.N.F.
Per costante giurisprudenza, il sistema di cui agli artt. 54 e ss. dell’Ordinamento professionale esclude la diretta impugnabilità innanzi al C.N.F. delle deliberazioni assunte in relazione alle istanze di ricusazione contro i Consigli territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al Consiglio Nazionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 5 agosto 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Natura amministrativa del procedimento – Esclusione – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale il C.O.A. disponga l’apertura del procedimento disciplinare, non potendo essere condivisa, in virtù dell’argomento letterale e sistematico, una diversa e più ampia interpretazione dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933 la cui generica disposizione consentirebbe di ritenere “decisioni”, e come tali suscettibili di impugnativa – sia pure limitata entro un mero controllo estrinseco di legalità formale -, le deliberazioni di apertura del procedimento, atteso che il legislatore, con tale termine, ha senz’altro inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare. A suffragio di una diversa esegesi non può ritenersi rilevante nè, per un verso, la circostanza che legge professionale preveda l’intervento del C.N.F. anche prima della definizione del procedimento davanti al Consiglio locale come avviene per le decisioni in materia di ricusazione o astensione dei componenti del Consiglio dell’ordine (art. 53, R.D. n. 37/1934) o per la risoluzione dei conflitti di competenza insorti fra i Consigli locali, in quanto le richiamate norme in tema di ricusazione sono superate, ancorché non esplicitamente abrogate, dalle disposizioni previste dall’art. 2 d.lgs. n. 597/47 mentre la pronuncia sui conflitti di competenza risolve comunque una fase incidentale del procedimento disciplinare, né, per altro verso, il richiamo ai principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.; e ciò in virtù della condivisa considerazione secondo cui i Consigli dell’ordine, quando esercitano la funzione disciplinare, adempiono ad una funzione amministrativa e non giurisdizionale, a quest’ultima soltanto dovendo conseguentemente essere rivolto il predetto parametro costituzionale ed alla prima invece più pertinentemente riferendosi, quale pubblica funzione, la norma di cui all’art. 97, co. 1, Cost. con le connesse esigenze di buon andamento ed imparzialità, esigenze riferibili al corretto esercizio del potere disciplinare e con le quali il sindacato sulle iniziative dei Consigli dell’ordine, esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, si pone in contrasto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 26 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 16 del 28 febbraio 2011
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Gestione fiduciaria di somme
Per costante giurisprudenza del C.N.F., commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle.
Nel caso di gestione di denaro dei clienti, il professionista, a norma del codice deontologico, è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che nuocciono all’immagine dell’intera avvocatura. Qualora, peraltro, nella determinazione della sanzione della cancellazione disciplinare da parte del C.O.A. sia risultata decisiva la circostanza del fatto appropriativo e successivamente ad essa tale appropriazione sia stata smentita dalla sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, la sanzione deve essere rideterminata nella misura meno grave della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Fatti non riguardanti l’attività forense – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Mancato adempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Notorietà dei fatti – Irrilevanza
La norma dell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati. Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
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Avvocato – Elezioni Forensi – Quorum deliberativo – Determinazione – Computo dei voti nulli e delle schede bianche – Necessità – Disciplina regolamentare autonoma – Ammissibilità
In tema di elezioni forensi, devono ritenersi computabili, ai fini del quorum deliberativo, anche i voti nulli e le schede bianche. Le norme regolatrici del sistema elettorale, d’alta parte, hanno carattere indicativo e non escludono che i singoli Consigli dell’Ordine territoriali possano darsi regolamenti autonomi, pur nel rispetto dei principi inderogabili normativamente fissati, quali quelli relativi all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi, alla congruità dei tempi per l’elezione. (Accoglie il reclamo avverso elezioni C.d.O. di Enna, biennio 2010 – 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione n. 14 del 21 febbraio 2011
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Avvocato – Elezioni Forensi – Reclamo elettorale – Notificazione – A mezzo posta – Effetti – Notificante e destinatario – Differenza
In ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte regolatrice, la tesi secondo cui il reclamo elettorale deve pervenire al giudice competente entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti a pena di inammissibilità si pone in contrasto con la fondamentale decisione assunta al riguardo dalla Corte Costituzionale (26 novembre 2002, n. 477), laddove essa ha distinto, a proposito degli effetti della notifica, tra il notificante ed il destinatario della stessa, specificando che, per il primo, l’effetto si produce dal momento della consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario o all’Ufficiale Postale. Tale principio, espresso nell’ambito di una prospettiva valutativa costituzionalmente orientata anche in riferimento al principio del giusto processo (art. 111 Cost.), non può pertanto non trovare applicazione anche nella ipotesi del ricorso elettorale inoltrato a mezzo posta (Accoglie il reclamo avverso elezioni C.d.O. di Enna, biennio 2010 – 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione n. 14 del 21 febbraio 2011
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CNF – Ricorso per revocazione – Presupposti
In difetto di un comportamento in grado di spiegare influenza decisiva sull’esito del giudizio, va dichiarata inammissibile l’impugnazione per revocazione della decisione del C.N.F. proposta ai sensi dell’art. 395, n.1, c.p.c. Il “dolo processuale” revocatorio, invero, risulta integrato non già per il tramite della semplice violazione dei doveri di lealtà da parte del soggetto agente, occorrendo invece un quid pluris consistente nell’aver posto in essere dei veri e propri artifici e raggiri tali da pregiudicare, ovvero sviare, la difesa avversaria facendo apparire situazioni diverse da quelle reali, inibendo così al giudicante la corretta verità processuale.
Il profilo che giustifica la domanda di revocazione presentata ai sensi del n. 3 dell’art. 395 c.p.c. non consiste nella sola impossibilità di produrre documenti che si assumono decisivi, ma richiede che l’impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente. Non può ritenersi, dunque, integrata la causa di revocazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, ove risulti che, attraverso una semplice richiesta, ben poteva ottenersi il documento. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione decisione C.N.F., 15 marzo 2008). -
Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Elenco speciale di cui all’art. 3 c. 4 lett. b) del R.D.L. n. 1578/1934 – Incarico di addetto all’ufficio legale di Ente che svolge funzioni pubbliche – Natura privata dell’Ente – Irrilevanza – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato con carattere di stabilità, indipendenza ed esclusività – Incompatibilità ex art. 3, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933 – Insussistenza
Conformemente all’orientamento enunciato dalla Suprema corte, se la ratio della deroga al regime d’incompatibilità tra esercizio della professione forense ed impiego in amministrazioni o istituzioni pubbliche deve essere individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa, tale libertà sussiste se l’attività dell’avvocato possa essere svolta in un autonomo ufficio legale dell’ente e la destinazione dell’avvocato a detto ufficio sia stabile e non revocabile ad nutum, presupposti la cui ricorrenza non richiede necessariamente che il rapporto di lavoro tra l’avvocato e l’ente debba avere natura pubblica, potendo sussistere anche nel rapporto di lavoro privato con un soggetto che, comunque, persegue finalità pubblicistiche.
Va accolto il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 3 c. 4 lett. b) del R.D.L. n. 1578/1934, qualora risulti accertato che il richiedente intrattenga con l’ente datoriale rapporto di lavoro a tempo indeterminato con carattere di stabilità e che l’attività di addetto all’Ufficio Legale venga svolta in modo esclusivo e continuativo in posizione di indipendenza ed autonomia (Nella specie, la ricorrente svolgeva attività di consulenza e difesa quale addetta all’ufficio legale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 dicembre 2005).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), decisione n. 12 del 21 febbraio 2011