Autore: admin

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) costituisce illecito permanente(1). In particolare, tale permanenza cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca(2). (Nella specie trattavasi di omessa costituzione in giudizio nella fase inibitoria in appello ex art- 283 cpc).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

    NOTE:
    (1) In senso conforme, CNF n. 137/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 101/2023, CNF n. 28/2023, CNF n. 31/2023, CNF n. 106/2022, CNF n. 99/2022, CNF n. 92/2022, CNF n. 34/2021 ,CNF n. 241/2020, CNF n. 201/2012, CNF n. 205/2006.
    (2) In senso conforme, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.

  • La richiesta di compensi eccessivi o sproporzionati è un illecito istantaneo

    La richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati (art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) integra un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell’interesse protetto dalla norma deontologica.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Bertuzzi), SS.UU., sentenza n. 33554 del 20 dicembre 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Bertuzzi), SS.UU., sentenza n. 33554 del 20 dicembre 2024

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Bertuzzi), SS.UU., sentenza n. 33554 del 20 dicembre 2024

  • Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale

    La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30886 del 3 dicembre 2024

  • Cassazione con rinvio al CNF: inammissibile la riassunzione d’ufficio del processo

    Anche nella vigenza della legge n. 247 del 2012, deve ritenersi che la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392, cod. proc. civ. (entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione), su impulso della parte processuale, con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393, cod. proc. civ., in quanto il modello di riferimento procedurale è quello civilistico/dispositivo, in assenza, nell’ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e non essendo consentito riconoscere o attribuire al giudice terzo, in via interpretativa, spazi per iniziative di ufficio, della cui legittimità dovrebbe dubitarsi anche in presenza di una espressa norma di legge.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30886 del 3 dicembre 2024

  • Elezioni forensi: le dimissioni, anche infrabiennali, non escludono il divieto del terzo mandato consecutivo

    Ai fini dell’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 113 del 2017, che prevede che i consiglieri dell’Ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024

  • Elezioni forensi: la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo

    In tema di elezioni forensi, la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) è quella di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024

  • Elezioni forensi: il reclamo può essere proposto a mezzo posta

    Il reclamo avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati può essere proposto anche mediante notifica: ove quest’ultima sia eseguita tramite il servizio postale, ai fini della tempestività, rileva il momento della spedizione dell’atto al COA, stante il generale principio, costituzionalmente rilevante, della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Peraltro, in applicazione dell’art. 59 del R.D. n. 34 del 1937, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, è sufficiente il deposito del reclamo, e l’avviso eseguito mediante PEC dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza garantiscono la corretta attivazione del contraddittorio.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024