Autore: admin

  • Contenzioso elettorale dei consigli dell’ordine: la giurisdizione del CNF è generalizzata

    Ai sensi degli artt. 28, comma 12, e 36, comma 1, della legge n. 247 del 2012, la giurisdizione del CNF sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali (che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività) ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024

  • Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo

    Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico (come nel caso in cui non fosse candidato alla tornata elettorale), e quand’anche il reclamante sia tra gli eletti della competizione elettorale stessa, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024

  • Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio

    In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati né quello di escluderli successivamente allo scrutinio.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30782 del 2 dicembre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente

    Nel caso di illecito deontologico permanente, il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento di cessazione della permanenza in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30782 del 2 dicembre 2024

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30782 del 2 dicembre 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30782 del 2 dicembre 2024

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30782 del 2 dicembre 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30782 del 2 dicembre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30782 del 2 dicembre 2024