Ai fini dell’individuazione della durata del periodo di sospensione cautelare, assume preminente rilievo il livello di gravità dei fatti addebitati all’iscritto in sede penale.
Autore: admin
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La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare ma presuppone comunque fatti deontologicamente rilevanti
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione e non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, ma perde efficacia se nei successivi sei mesi non sia irrogata alcuna sanzione (art. 60, co. 3, L. n. 247/2012). Tale legame porta ad escludere la possibilità di irrogazione della sospensione cautelare qualora non possa essere motivatamente ipotizzata da parte dell’organo disciplinare la riconduzione della fattispecie di reato contestata o accertata in sede penale in tutto o in parte ad una fattispecie deontologicamente rilevante, anche con riferimento all’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare.
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La motivazione sulla sospensione cautelare non costituisce illegittima anticipazione del giudizio di merito
La motivazione relativa all’adozione della sospensione cautelare è necessaria posto che l’organo di disciplina non può adottare il provvedimento interinale in assenza di una previa, motivata riconduzione della fattispecie di reato contestata in sede penale ad una fattispecie deontologicamente rilevante, sicché non costituisce illegittima anticipazione del giudizio di merito.
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L’omessa motivazione circa la durata della sospensione disciplinare o cautelare irrogata
La carenza motivazionale sulla durata della sospensione cautelare, al pari del pari difetto di quantificazione della sanzione disciplinare, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente il rispetto di un criterio di adeguatezza in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. Sul punto è, comunque, conferito al CNF, quale giudice d’appello, il potere di supplire alla carenza motivazionale in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della sanzione irrogata, apportando al provvedimento del CDD tutte le integrazioni ritenute necessarie.
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La finalità e la natura della sospensione cautelare sono differenti da quelle della sanzione disciplinare
La finalità e la natura della sospensione cautelare sono del tutto differenti da quelle della sanzione irrogata a conclusione del procedimento, sicchè non è alla luce del possibile esito del procedimento disciplinare (né tantomeno del processo penale) che può essere valutata la legittimità del ricorso alla misura di cui all’art. 60 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’iscritto aveva lamentato l’asserita eccessività e sproporzione della sospensione cautelare per otto mesi inflittagli “posto che i fatti penalmente rilevanti sono ancora sub iudice e che, a fronte di una sempre possibile assoluzione, tale sospensione causerebbe un danno irreparabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione non preclude l’applicazione della sospensione cautelare in sede disciplinare (anche per un periodo complessivo superiore all’anno)
Il professionista può scontare due periodi di sospensione cautelare, anche complessivamente superiori al limite massimo di un anno previsto dall’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall’organo di disciplina forense, non sussistendo in tal caso violazione del bis in idem giacché hanno natura, presupposti e finalità del tutto differenti, in conformità ai principi della convenzione CEDU.
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Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web
Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo
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Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa
In tema di sospensione cautelare, il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta non basta di per sè ad escludere il c.d. strepitus fori, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda.
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Sospensione cautelare: lo strepitus fori va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica
In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte.
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Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
Il c.d. strepitus fori è tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.