Il professionista destinatario di un provvedimento del C.d.O. è legittimato a ricorrere contro lo stesso personalmente, senza la necessità di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e senza l’ufficio di un procuratore, purché sia regolarmente iscritto all’albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 21 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 119