Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 40 legge professionale – È manifestamente infondata.

    È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 40 r.d.l. 1578/33 per preteso contrasto con l’art. 25 della costituzione poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenzialmente della classe professionale; pertanto la funzione disciplinare, attribuita ai consigli, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Norme regolatrici – questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

    Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, e come tale non può essere equiparato a quello penale. Di conseguenza deve essere dichiarata non proponibile, e comunque manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa, dell’intera disciplina procedurale in quanto in essa i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Apertura d’ufficio del procedimento – Ammissibilità

    L’articolo 38, terzo comma, della legge professionale forense dispone che il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell’interessato. Pertanto il C.d.O. può autonomamente deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116

  • Avvocato – Tenuta albi – Magistrato – Iscrizione di diritto – Applicazione dell’incompatibilità ex art. 26 r.d.l. 1578/33 e l. 27/97.

    Il magistrato iscritto di diritto all’albo professionale forense non può svolgere la professione forense per il periodo di due anni dinanzi al tribunale dove lo stesso aveva svolto le funzioni di magistrato negli ultimi tre anni, come previsto dall’art. 27 r.d.l. 1578/33, non abrogato né modificato dalla legge n. 27/97. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 9 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 115

  • Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Successiva iscrizione del professionista presso altro C.d.O. – Cessazione della materia del contendere.

    Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per mancanza di interesse nell’ipotesi in cui il professionista, che aveva proposto ricorso al C.N.F. avverso un provvedimento d’iscrizione all’albo, abbia egli stesso rinunciato all’iscrizione, avendola ottenuta presso altro consiglio dell’ordine. L’interesse ad agire, infatti, deve sempre sussistere per poter portare ad un provvedimento attuativo. (Dichiara estinto per cessata materia del contendere il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 30 marzo 1998 e 25 maggio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 114

  • Avvocato – Tenuta albi – Registro dei praticanti avvocati – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Procedimento penale – Sussiste – Valutazione discrezionale del C.d.O.

    Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e competente ad accertarla è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. (Nella specie il C.d.O., in considerazione della unicità della fattispecie criminosa e della lontananza nel tempo, aveva iscritto il praticante che era stato condannato, dieci anni prima, per emissione di assegni a vuoto e il procuratore generale aveva impugnato tale provvedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 10 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 112

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività requisiti richiesti.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
    – che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era stato inquadrato nella struttura legale dell’ente, peraltro inesistente presso la succursale dove lo stesso prestava servizio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 4 luglio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 180

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività requisiti richiesti.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
    – che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era stato inquadrato nella struttura legale dell’ente, peraltro inesistente presso la succursale dove lo stesso prestava servizio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 30 marzo 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 157

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività requisiti richiesti.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
    – che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era stato inquadrato nella struttura legale dell’ente, peraltro inesistente presso la succursale dove lo stesso prestava servizio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 27 aprile 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 150

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività requisiti richiesti.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
    – che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era stato inquadrato nella struttura legale dell’ente, peraltro inesistente presso la succursale dove lo stesso prestava servizio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Forlì, 3 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 148