L’avvocato che, nel reagire alla provocazione altrui, usi espressioni gravemente offensive nei confronti del proprio cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’articolo 599 c.p.; la provocazione, infatti, può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 14 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 3