Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto il professionista che incassi dalle controparti debitrici somme di denaro e le trattenga indebitamente a compensazione delle proprie competenze professionali, senza autorizzazione dello stesso cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 20 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 14 novembre 2000, n. 148