È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione di presa d’atto delle dimissioni di un componente del consiglio e l’indizione di nuove elezioni; le funzioni giurisdizionali del C.N.F. sono infatti tassativamente previste dalla legge professionale e dall’articolo 6 d.lgt. 382/44 che non prevedono una simile ipotesi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 23 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 6