L’avvocato che, nel reagire alle provocazioni del collega, usi espressioni offensive nei confronti dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica la esimente prevista dall’art. 599 c.p.; la provocazione, infatti, può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 155