Il principio della immutabilità del giudice riguarda esclusivamente l’attività giudiziaria e non è applicabile all’attività amministrativa quale quella relativa alla tenuta degli albi. Pertanto deve ritenersi legittima la decisione di cancellazione dall’albo per incompatibilità adottata dal C.d.O. purché, nelle sedute successive alla prima, i consiglieri presenti abbiano garantito il rispetto del numero legale prescritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 15 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 165