L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata peraltro come “riservata”, e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 aprile 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Richiesta di compensi sproporzionati – Trattenimento somme a compensazione – Illecito deontologico.
L’avvocato che senza giustificazione ritardi nella restituzione di somme avute in ragione del mandato omettendo di darne il rendiconto, trattenga somme a compensazione di onorari e richieda compensi eccessivi e sproporzionati, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia – sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, atteso che per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento assuma rilevanza penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste.
Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; infatti i canoni complementari contenuti nel codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili, ex art. 60 c.d.f.Art. 60 cod. prev. – Norma di chiusura.Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.Leggi il testo completo →. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Questione di legittimità costituzionale – Applicazione delle regole del codice deontologico – Contrasto con il principio di legalità ex art. 25 Costituzione – Infondatezza – Potestà legislativa degli organi forensi – Sussiste.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme deontologiche forensi per l’asserito contrasto con l’art. 25 Cost. relativo al principio di legalità. Infatti, come ribadito dalla costante giurisprudenza, l’ampiezza delle formule generalmente usate dal legislatore per indicare le azioni e le omissioni disciplinarmente rilevanti, risponde all’esigenza di evitare un’elencazione tassativa dei singoli divieti o doveri, mentre è demandato agli organi forensi di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Partecipazione ad associazione delittuosa – Partecipazione a truffa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nell’ambito dell’attività professionale, partecipi ad una associazione avente fini illeciti e strumentali alla realizzazione di truffe ai danni di varie compagnie di assicurazione per il risarcimento di sinistri mai avvenuti, provvedendo a raccogliere false dichiarazioni di soggetti fittiziamente coinvolti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 4 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGIERI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 64
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia – Sentenza di patteggiamento – Equiparazione ad una sentenza di condanna – Effetti del provvedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata (ex art. 445 c.p.p.) la sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (e tali disposizioni sono applicabili ai procedimenti in corso ex art. 10, comma 1, l. n. 97/01). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 4 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGIERI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 64
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale – Dipendente comunità europea – requisito del domicilio e della residenza – Art. 14 del protocollo sui privilegi allegato al Trattato di Bruxelles (1965) – Articolo 52 Trattato di Roma (1957) – Presunzione di domicilio nel paese d’origine – Domicilio o residenza nel circondario del C.d.O.- Non necessita.
In base al combinato disposto dell’art. 14, comma I, del protocollo “sui privilegi e sulle immunità della C.E.” , allegato al Trattato di Bruxelles, 8.04.1965, secondo il quale i funzionari che nell’esercizio delle loro funzioni al servizio della comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese dove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese se esso sia membro della Comunità; e dell’art. 52 del Trattato di Roma, nonché della copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 7 marzo 2002), secondo il quale “gli avvocati comunitari hanno diritto di stabilirsi ovunque nel territorio delle Comunità, senza per questo perdere i loro diritti e privilegi in base al diritto comune dello stato di provenienza, con facoltà anche di creare e conservare più di un centro di attività sul territorio della comunità stessa”, deve ritenersi legittima l’iscrizione all’albo del professionista dipendente della Commissione europea anche se lo stesso in ragione del suo status di funzionario non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del C.d.O. in cui chieda o abbia l’iscrizione: egli sarà infatti dispensato da tale requisito in ragione della preminenza dei principi del trattato rispetto alle norme di diritto interno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale – Dipendente della Commissione europea – Iscrizione – Legittimità.
L’Unione europea e gli organi che la compongono hanno la stessa natura degli enti pubblici interni ai vari Stati e, pertanto, il dipendente della Commissione delle Comunità europee, addetto al servizio giuridico della stessa, ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo se:
-presso l’ente da cui egli dipende sia istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie deve essere iscritto il professionista dipendente della Commissione europea assegnato presso il servizio giuridico, avente come compito quello di consulenza giuridica e rappresentanza in giudizio della commissione stessa, con svolgimento autonomo delle proprie funzioni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 2001).