Il professionista che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una procedura di separazione, assuma la difesa di un coniuge contro l’altro nella fase del divorzio, non pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto se l’attività precedente sia stata di mera assistenza ed egli non abbia in concreto utilizzato circostanze conosciute nella fase precedente. (Nella specie è stata annullata la sanzione della censura che era stata inflitta al professionista). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PANUCCIO), sentenza del 4 luglio 2002, n. 92