Va esclusa la responsabilità disciplinare del professionista che, indirizzando la corrispondenza alla cliente del collega avversario, abbia ritenuto sussistente, indotto dalla natura “professionale” di società immobiliare rivestita dalla medesima, la ricorrenza di “casi particolari” che l’art. 27 can. II c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →, prevede come eccezione alla regola dettata dal primo comma dello stesso articolo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 12 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 154