L’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della delibera di apertura dello stesso è inammissibile, perché tardiva, se non è proposta nel primo atto o difesa successivi alla delibera stessa, e irrilevante se attraverso la comunicazione, correttamente notificata, della richiesta di rinvio a giudizio l’incolpato sia stato messo a conoscenza delle determinazioni prese dal C.d.O. nei suoi confronti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 29 giugno 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 191