Il termine di 15 giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per la notificazione delle decisioni del C.d.O., ha carattere ordinatorio e la sua inosservanza non determina la nullità della decisione stessa. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 1990). Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 10 ottobre 1996, n. 127