Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere alla fatturazione, degli acconti ricevuti. (Nella specie in considerazione delle successiva fatturazione la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 24 aprile 1998).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Utilizzo in giudizio di documenti ricevuti erroneamente dal collega – Ipotesi di ammissibilità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che utilizzi in giudizio alcune missive inviategli per errore dal collega di controparte, se le stesse non contengano alcuna dichiarazione di riservatezza né evidenti caratteristiche tali da poter far presumere il diverso destinatario e quindi l’erroneo invio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GUIDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 298
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Avvocato – Elezioni forensi – Indicazione degli orari e del luogo della votazione.
La mancata indicazione, nell’avviso di convocazione, dell’orario di chiusura delle operazioni elettorali e del luogo dove doveva tenersi l’adunanza in seconda convocazione è irrilevante ai fini della corretta convocazione dell’assemblea elettorale. Infatti ex art. 3 d.l. n. 382/1944, l’avviso della convocazione elettorale deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza,sia in prima che in seconda convocazione, nonché il luogo il giorno e l’ora per l’eventuale votazione di ballottaggio, mentre non è prescritta, e sarebbe illegittima l’indicazione dell’orario di chiusura delle operazioni elettorali, che debbono svolgersi e proseguire sino a quando siano presenti al seggio iscritti aventi diritto al voto. Né rileva che, per esigenze organizzative, l’aula in seconda convocazione possa essere diversa da quella utilizzata nella prima, purchè, pur sempre, sia indicato correttamente il Tribunale, e siano apposte idonee segnaletiche indicanti la sala delle votazioni.
Deve essere rigettato il ricorso avverso le operazioni elettorali per la nomina dei componenti del C.d.O. ove il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio lamenti delle generali irregolarità procedimentali,omettendo di enunciare analiticamente e specificatamente i vizi e i motivi di reclamo. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Taranto, biennio 2000-2001).Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 293
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Notifica al C.d.O. e a tutti gli eletti.
Per il nuovo indirizzo giurisprudenziale della suprema corte di cassazione, il reclamo avverso i risultati elettorali, deve essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio a tutti i consiglieri eletti, quali litis consorti necessari: tuttavia, nella specie, è da ritenere irrilevante la questione poiché il reclamo proposto con la notifica del ricorso solo ad uno dei consiglieri è identico ad altro ricorso proposto da altro ricorrente, correttamente notificato a tutti i consiglieri eletti quali controinteressati. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Taranto, biennio 2000-2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 293
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Termine.
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 6 d.l. n. 382/44 decorre dalla proclamazione dei componenti di cui si contesta la eleggibilità, e non può perciò intendersi riferito ai risultati delle votazioni precedenti. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Taranto, biennio 2000-2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 293
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Assegni privi di copertura – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente e provveda ad una restituzione parziale emettendo un assegno privo di copertura. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 27 settembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Omessa impugnazione di un punto della decisione – Irrevocabilità.
Nel ricorso al C.N.F. avverso una decisione disciplinare del C.d.O. l’omessa proposizione di un motivo, di impugnazione, se pur genericamente, su un punto della decisione determina l’irrevocabilità della decisione sul punto medesimo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 27 settembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la delibera di inizio del procedimento disciplinare è avvenuta successivamente al decorso dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 289
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisone del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Ius postulandi – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo perché praticante – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente alla presentazione del ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 14 dicembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Professionista cancellato con sentenza definitiva – Ius postulandi – Insussistenza.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dal professionista che sia privo dello ius postulandi perchè cancellato dall’albo con sentenza definitiva del C.N.F.. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 2000).