È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lodi, 14 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 17 luglio 2002, n. 105