Per l’iscrizione all’albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata e competente ad accertarlo è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. (Nella specie è stata annullata la decisione del C.d.O. che rigettava la domanda di iscrizione senza una sufficiente motivazione e peraltro facendo riferimento a fatti illeciti molto remoti nel tempo e per i quali era intervenuta sentenza penale di assoluzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto per motivi di incompatibilità o di condotta – Preventiva audizione dell’interessato- Necessità.
Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver “sentito” l’interessato nelle sue giustificazioni, con assegnazione di un termine non minore di 10 giorni per presentare le deduzioni ed eventualmente proporre istanza per la presentazione di testimoni o l’audizione personale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Deposito oltre il termine previsto dall’art. 37 r.d. l. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del C.d.O. in materia d’iscrizione o cancellazione all’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Termine per provvedere ex art. 31 r.d.l. 1578/33 – Natura perentoria – Impugnazione al C.N.F. – Ammissibilità.
Il termine di tre mesi, decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un albo degli avvocati, previsto dall’art. 31 r.d.l. n. 1578/33, entro il quale il consiglio dell’ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e il suo inutile decorrere, configurabile come silenzio rigetto, consente, entro dieci giorni, il ricorso al C.N.F. che deciderà nel merito dell’iscrizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Mancanza di prova certa – Annullabilità.
Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O. ove, da una ricostruzione storica dei fatti, le prove raccolte risultino insanabilmente configgenti e tali da non fornire alcuna certezza. (Nella specie è stato assolto per mancanza di prova certa il professionista cui era stata inflitta la sanzione della censura per espressioni sconvenienti ed offensive). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 26 novembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento some – Richiesta di compensi per attività non svolta – Omesso adempimento di obbligazioni assunte – protesto di cambiali – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda compensi per attività non svolta e ometta di provvedere al pagamento di cambiali emesse a seguito della transazione conclusa per la riparazione degli addebiti contestati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 11 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 17 luglio 2002, n. 101
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Azione contro un cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che assuma un incarico contro un suo cliente. (Nella specie, in considerazione del fatto che l’attività dell’avvocato si è limitata soltanto al tentativo di conciliazione, peraltro non riuscito, e che l’avvocato è stato assolto da altri addebiti, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 16 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 13 maggio 2002, n. 44
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Contatti diretti con la controparte – Conclusione di transazione senza la presenza del collega avversario – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che contatti direttamente la controparte e con questa concluda un accordo transattivo omettendo di avvisare il collega avversario. (Nella specie è stato assolto l’avvocato in quanto da una approfondita analisi si è rilevato che lo stesso aveva avvisato il collega avversario, lo aveva contattato ripetutamente e gli aveva partecipato l’intenzione di chiudere con una transazione la controversia, peraltro nell’interesse della controparte medesima). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 18 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRI’), sentenza del 13 maggio 2002, n. 43
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in una procedura di divorzio assuma la difesa di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge che era stato suo cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 22 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 13 maggio 2002, n. 45
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – trattenimento somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.
Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 31 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 41