Il praticante che interrompa lo svolgimento della pratica stessa per un periodo superiore a sei mesi deve essere cancellato dal registro dei praticanti, come previsto dall’art. 4 r.d. n. 37/1934, ma la pratica in precedenza svolta non potrà essere considerata priva di effetti se la stessa, per la durata e l’effettività, valga ad integrare il […]