Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nel tentativo di salvaguardare entrambi i suoi clienti, facendo peraltro prevalere uno spirito conciliativo, intimi a una sua cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto ad altro suo cliente, minacciando altrimenti di interrompere il suo rapporto professionale con lei. (Nella specie, proprio in considerazione della volontà conciliativa, è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 19 novembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 2 aprile – 31 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 227
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento e richiesta di rinvio – Mancata dimostrazione dell’impedimento.
L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora non sia sorretto da alcuna certificazione medica e il consiglio, a conoscenza dello stato di salute del professionista (in precedenza documentato con un certificato che però non attestava l’assoluto impedimento dell’interessato), ritenga non esservi un impedimento assoluto e senza termine di partecipazione al dibattimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 2 aprile – 31 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 227
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuato – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 2 aprile – 31 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 227
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, a nulla rilevando la sua affermazione di aver operato una certa scelta difensiva. Se è vero, infatti, che l’avvocato può operare le scelte difensive più variegate, compresa la scelta di non depositare gli atti, nel momento in cui dichiara di aver effettuato una attività professionale deve poterla dimostrare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 giugno 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 14 luglio 2003, n. 226
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – Inammissibilità.
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 giugno 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 225
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente pubblico part-time – Incompatibilità – Non sussiste – Diritto all’iscrizione.
È legittima l’iscrizione all’albo professionale forense di un dipendente pubblico impegnato a tempo parziale, poichè l’art. 1 comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, ribadendo il sistema delle incompatibilità, ha infatti dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nocera Inferiore, 7 giugno 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 luglio 2003, n. 224
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia – Sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 2 luglio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 223
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, mentre per gli atti interruttivi, verificatisi durante la fase giurisdizionale davanti al C.N.F. opera il principio dell’effetto interruttivo permanente ex art. 2945 c.c.. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione). (Nella specie è stata dichiara la prescrizione dell’azione disciplinare in considerazione del fatto che non sussiste alcun obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale, e che nessun atto interruttivo era stato compiuto nel termine di cinque anni dalla apertura del procedimento disciplinare medesimo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 2 luglio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 223
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che al telefono usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il collega di controparte. (Nella specie in considerazione della giovane età, del carattere episodico del comportamento tenuto, e della mancanza di precedenti disciplinari la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 11 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 222