In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l’incarico).
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Procedimento disciplinare, la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc nel caso di assenza originaria di procura alle liti
Ai sensi del nuovo art. 182 cpc (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022), la sanatoria e/o ratifica del difetto di rappresentanza o di autorizzazione può riguardare anche la mancanza ab origine di procura ad litem (art. 3 co. 13 D.Lgs. cit.), ma tale novità si applica ai soli procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35 co. 1 D.Lgs. cit.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 307 del 3 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024. -
Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 305 del 3 novembre 2025
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Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 305 del 3 novembre 2025
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La nozione di conflitto di interessi comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito
Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.
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Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
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Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all’udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo
La partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter cpp). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità.
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Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
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Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (cpc) o eccezioni espresse (cpp)
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
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L’impugnazione della delibera di cancellazione dall’albo va proposta entro 60 giorni
E’ inammissibile in quanto tardivo l’impugnazione al CNF proposta oltre il termine di legge, che -in quanto perentorio- non può essere prorogato, sospeso o interrotto, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati, proposta oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 17, co. 14, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 3 novembre 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 58/2024.