L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e l’ estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 11 luglio 2000). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 123