Il procedimento davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale e pertanto, essendo soggetto a regole proprie, non può ritenersi in contrasto con l’art. 111 della Costituzione relativo al giusto processo, la previsione normativa che nell’ambito del procedimento disciplinare non dispone che l’attività istruttoria sia separata da quella giudicante. Infatti il C.d.O. svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenzialmente della classe professionale e comunque i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F. che decide in sede giurisdizionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 luglio 2007, n. 81