Viola elementari regole di solidarietà sociale ed è contraria ai canoni di probità e correttezza, cui l’esercizio della professione forense deve ispirarsi, la condotta del professionista che, pur potendo azionare il credito portato dai titoli con un unico atto di precetto, evitando così di aggravare inutilmente di spese il debitore, intimi nell’arco di pochissimi giorni, in forza di singole cambiali già tutte scadute prima della notifica del primo atto, singoli atti di precetto con il relativo carico di spese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 165