L’aver prodotto in un giudizio civile un avviso di conclusione di indagini preliminari relativo ad un procedimento penale a carico della controparte, non integra violazione alcuna delle norme deontologiche, atteso che l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., comunicando l’avvenuta conclusione delle indagini, non può essere considerato atto di indagine e, come tale, coperto dal segreto ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 e 319 del c.p.p. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 13 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 176