Autore: admin

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha formulato i seguenti quesiti: a) È possibile stabilire presso uno studio legale la sede di un organismo di mediazione e/o di un ente di formazione (D.M. 180/2010)? b) È possibile svolgere in uno studio legale i procedimenti di mediazione di un organismo e/o i corsi di formazione di un ente (D.M. 180/2010) ed essere socio o associato dell’Ente accreditato?

    Premesso che, al riguardo, saranno a breve emanate dal Consiglio una serie di norme e/o integrazioni volte ad adeguare il vigente Codice deontologico forense alle fattispecie emerse a seguito dell’entrata in vigore della disciplina della mediazione-conciliazione ex D.Lvo n. 28 del 2010 e del coinvolgimento della figura dell’Avvocato in ambiti operativi diversi da quelli professionali, le disposizioni vigenti consentono comunque, ad avviso della Commissione, di rispondere compiutamente.

    Entrambe le fattispecie richiamate dal COA di Roma sono in parte riconducibili alla previsione recata dall’art. 19 del cod. deont., atteso che l’obbligatorietà ex art. 5 D.Lvo n. 28/2010 indurrebbe la frequentazione dello studio legale, nel quale ha sede un Organismo di mediazione, da parte di tutti coloro che debbano o ritengano opportuno esperire, ovviamente per il tramite di quell’Organismo, il procedimento di mediazione. Ne consegue che l’aver consentito l’insediamento di un Organismo nei locali ove si svolge l’attività professionale forense costituirebbe una condotta potenzialmente rivolta all’acquisizione di clientela con strumenti surrettizi, quindi non conformi a correttezza e decoro. A sostegno di tale orientamento può anche richiamarsi una precedente decisione del Consiglio in sede giurisdizionale, la n. 95 del 23/4/2004, confermata dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 309/2005.
    Ai quesiti posti dal COA di Roma, limitatamente alla parte in cui ci si interroga sulla liceità di stabilire in uno studio legale sia la sede dell’Organismo di mediazione e conciliazione, sia il luogo nel quale vengono esperiti i procedimenti di mediazione, si potrà quindi rispondere nei seguenti termini:
    Si rende responsabile di violazione dell’art. 19 del cod. deont. l’avvocato che consenta l’insediamento nel proprio studio di un Organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 e/o consenta ad altri od in via sistematica di svolgere nel proprio studio il procedimento di mediazione di cui agli artt. 3 e ss. del decreto anzidetto.
    La possibile contiguità fra uno studio legale ed un ente di formazione, di cui all’art. 17 del D.M. n. 180/2010, richiede invece, rispetto al precedente interrogativo, ulteriori approfondimenti.
    L’ente di formazione, infatti, in quanto preposto alla formazione dei mediatori, non potrebbe direttamente consentire all’Avvocato che ne ospiti la sede di acquisire nuova clientela. Allo stato, inoltre, la normativa non prevede l’obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimento obbligatori di mediazione, sicchè l’avvocato ospitante non potrebbe trarre giovamento dalla possibile conoscenza personale dei futuri mediatori, i quali, infatti, potrebbero fornire indicazioni partigiane per la necessaria scelta del difensore a coloro che si rivolgessero all’Organismo nel quale operano.
    Poiché, però, la difesa tecnica, non è vietata e l’avvocato potrebbe perciò partecipare al procedimento, non si può trascurare che la personale conoscenza dei futuri mediatori, da parte dell’avvocato ospitante l’ente formatore, potrebbe interferire con il corretto svolgimento del tentativo di mediazione e conciliazione, in quanto sarebbe in dubbio il dovere di neutralità, indipendenza ed imparzialità che compete al mediatore-conciliatore ex art. 60, comma 3, lett. r), della legge n. 69/2009 (legge delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).
    La comunanza della sede, intesa come evento di pericolo, potrebbe perciò comportare la violazione dell’art. 6 del cod. deont., in quanto l’attività dell’avvocato non verrebbe potenzialmente svolta con lealtà e correttezza. Ma la succitata circostanza potrebbe anche essere causa di patti scellerati, la cui commissione costituirebbe un vulnus inammissibile del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, atteso che una o più delle parti del procedimento si troverebbero inconsapevolmente in posizione di debolezza.
    Ritiene, infine, la Commissione, che l’eventuale rapporto societario o di associazione intercorrente fra l’avvocato e l’ente formatore non sia indifferente al rapporto che si stabilisce fra l’avvocato suddetto, in quanto eventuale difensore di una delle parti del procedimento di mediazione, ed il mediatore formatosi nell’ente del quale il difensore è socio. La terzietà del mediatore sarebbe, infatti, irrimediabilmente in dubbio.
    La medesima circostanza, peraltro, porta ad individuare la violazione ex se dell’art. 16, comma 2, del cod. deont. in relazione al divieto di esercizio del commercio, considerato che l’attività dell’ente formatore viene remunerata da coloro che chiedono di essere formati.
    Sotto diverso profilo, poi, si potrebbe anche ritenere violato il dovere sancito dall’art. 7, comma 2, del cod. deont., in quanto l’avvocato potrebbe venir meno al generale dovere di adoperarsi per la tutela del diritto.
    Per quanto sopra e ferma restando l’opportunità di ulteriori riflessioni sui temi richiamati dai quesiti in argomento, attesa la novità della materia, la Commissione ritiene che si possa rispondere all’ulteriore interrogativo posto dal COA di Roma come segue:
    L’avvocato non può consentire nel proprio studio sia l’insediamento della sede dell’ente formatore dei mediatori di cui agli artt. 17 e ss. del D.M. n. 180/2010, sia l’effettuazione dei corsi di formazione dell’ente medesimo.
    L’avvocato non può assumere la veste di socio, ovvero di associato, di un ente formatore di cui agli artt. 17 e ss. del D.M. n. 180/2010.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 14 luglio 2011, n. 70

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha formulato il seguente quesito: “Se l’avvocato che ha difeso d’ufficio il cliente nel giudizio di primo grado possa agire per il pagamento dell’onorario maturato in tale giudizio o se debba attendere per tale incombente l’esito del giudizio di appello e altresì se possa chiedere di essere sostituito nella difesa di ufficio in appello per effetto di incompatibilità da contrasto sul regolamento dell’onorario.”.

    E’ preliminare un’osservazione.

    Così come risulta letteralmente posto, il chiedersi se il difensore di ufficio possa o meno agire per pagamento delle competenze maturate in primo grado prima che si concluda il giudizio in appello appare sostanzialmente ininfluente: dovremmo rispondere “certamente si”, atteso che l’art. 31 delle disp. att. c.p.p. prevede che “l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita” e che il successivo art. 32, poi, esenta da “bolli, imposte e spese” le azioni legali “intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio”.
    Nessuna condizione viene quindi posta ai difensori di ufficio per la tutela del diritto a veder remunerare la propria opera professionale e, per tale ragione, nulla potrebbe ostare a che, pendendo il giudizio di appello, il difensore di ufficio chieda il pagamento degli onorari maturati nel corso del giudizio di primo grado.
    Il quesito, però, va sicuramente letto ed interpretato in termini più compiuti: l’interrogativo del COA di Reggio Emilia, infatti, acquista significato qualora si presupponga che il difensore di ufficio del procedimento di appello sia il medesimo del procedimento di primo grado.
    Nell’ipotesi anzidetta, due sono le ulteriori norme alle quali avere riguardo, oltre ai già menzionati artt. 31 e 32 disp. att. c.p.p.: l’art. 46 del cod. deont. e l’art. 97 c.p.p.. La prima, infatti, prescrive che la rinuncia al mandato debba precedere l’esercizio dell’azione legale svolta dal difensore a tutela delle competenze professionali, mentre la seconda ha introdotto nell’ordinamento il principio dell’immutabilità del difensore di ufficio, consentendone la sostituzione solo (5° comma) per giustificato motivo.
    Ci si deve quindi chiedere se il mancato pagamento delle competenze costituisca il “giustificato motivo” contemplato dall’art. 97 c.p.p..
    La risposta consegue, ad avviso della Commissione, dal necessario contemperamento delle previsioni recate dai dianzi richiamati artt. 31 e 32 delle disp. att. c.p.p. con l’eccezione al principio di immutabilità del difensore di ufficio, consentita dall’eventuale sopravvenire di un giustificato motivo.
    In tal senso, deve ritenersi che la lesione del diritto del difensore di ufficio ad essere retribuito impedisce di ritenere che sussista, in capo al medesimo, il contrastante dovere di tollerare di non essere retribuito (fino a quanto, poi?). Detta eventualità, di conseguenza, potrà essere da lui ritenuta quel “giustificato motivo” che, ex art. 97, 5° comma, c.p.p., consente di instare per la sostituzione.
    A fronte del suddetto orientamento non militano, ad avviso della Commissione, considerazioni di carattere avverso, atteso che la nomina di un nuovo difensore, che assicuri il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., risulta regolata e tutelata dall’art. 29 disp. att. c.p.p..
    Al quesito posto dal COA di Reggio Emilia si potrà perciò dare la seguente risposta:
    L’avvocato di ufficio ha diritto ad essere retribuito ed a tutelare in giudizio il proprio conseguente credito ai sensi degli artt. 31 e 32 disp. att. c.p.p.. Peraltro, qualora intenda agire per il pagamento delle competenze relative all’opera svolta in primo grado, dovrà rispettare la previsione recata dall’art. 46 del codice deontologico forense, secondo la quale l’avvocato può agire giudizialmente nei confronti del cliente previa rinuncia al mandato. Per tale ragione, in ottemperanza all’art. 97, 5° comma, c.p.p., dovrà chiedere al Giudice di essere sostituito per il giustificato motivo, sopravvenuto, costituito dal mancato pagamento della retribuzione dovutagli per legge.
    Nell’esercizio della discrezionalità che la succitata norma implicitamente prevede, stante la natura sostanzialmente “un bianco” del cosiddetto giustificato motivo, il Giudice deciderà se accogliere, o meno, la richiesta. In caso negativo, l’avvocato d’ufficio dovrà continuare a svolgere l’incarico ed ovviamente astenersi, onde evitare l’insorgere di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, di agire giudizialmente nei confronti dell’assistito per ottenere il pagamento delle competenze dovutegli.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 14 luglio 2011, n. 68

  • La Camere di Conciliazione ed arbitrato, istituita presso, la CONSOB chiede di sapere: “se ed in quale misura gli effetti del provvedimento disciplinare di censura irrogato nei confronti di un avvocato da parte dell’ordine di appartenenza, siano suscettibili di affievolimento e/o cessazione nel tempo”. Ciò con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità.

    Una corretta soluzione della questione proposta dalla Camera di Conciliazione e arbitrato, istituita presso la CONSOB, non può prescindere dall’esame di due distinte problematiche sottese alla stessa.

    La richiesta di chiarimenti, infatti, porta all’attenzione di questo CNF una prima questione di carattere generale attinente gli affetti del trascorrere del tempo sulle sanzioni irrogate nei confronti di un iscritto all’ordine, con particolare riguardo alla sanzione della censura. Sul punto dalla lettura dell’art. 47 R.d.l. n. 1578/33, avente ad oggetto la possibilità per il professionista radiato di reiscriversi all’albo, si potrebbe desumere l’indubbia incidenza del decorso del tempo sugli effetti del provvedimento disciplinare. Infatti, se il legislatore ha stabilito che, addirittura nel caso della più grave sanzione prevista dal codice deontologico forense – la radiazione -, il trascorrere di un lasso di tempo di 5/6 anni dal provvedimento sia idoneo a consentire la richiesta di reiscrizione nell’albo, ciò non può che far propendere per un affievolimento degli effetti dei provvedimenti disciplinari nel tempo ai fini della valutazione dei requisiti di onorabilità, peraltro in perfetta aderenza alla finalità rieducativa della sanzione.
    Tuttavia dalla lettura del quesito come proposto, sembra emergere un diverso profilo problematico specifico. Infatti, così come formulata la normativa applicata dalla Camera di Conciliazione sembrerebbe configurare l’aver “riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento” come una vera e propria ipotesi di esclusione, e non come un elemento di valutazione ai fini del giudizio sull’onorabilità. Se così fosse, la semplice esistenza del provvedimento, stante la sua assoluta immanenza, di fatto sarebbe ostativa all’iscrizione del professionista nell’elenco e nessun effetto positivo potrebbe farsi derivare dal trascorrere del tempo.
    Va pertanto data risposta al quesito nei seguenti termini: il provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del professionista ha carattere certamente permanente, non essendo previsto nella legislazione deontologica forense un istituto assimilabile alla riabilitazione. Tuttavia, la sua incidenza ai fini della valutazione circa la sussistenza del requisito di onorabilità è certamente suscettibile di affievolimento conseguente al decorso temporale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 luglio 2011, n. 66

  • L’Ordine di Avellino chiede se: 1) “A far data dall’entrata in vigore della tariffa professionale vigente dall’anno 2004, sono dovuti all’Avvocato che abbia patrocinato in Cassazione, oltre al rimborso delle spese giustificate, gli onorari e diritti indicati nelle tabelle A e B; 2) “Nel caso di patrocinio innanzi alla Suprema Corte, nei rapporti tra l’Avvocato ed il cliente trova piena applicazione l’art. 2 della tariffa laddove stabilisce che gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all’Avvocato dal cliente”.

    Il quesito posto all’attenzione del Consiglio riguarda l’applicabilità delle tabelle A e B della tariffa professionale all’Avvocato che abbia patrocinato in Cassazione. Il problema si è posto in conseguenza della modifica normativa del 1997 (L. 27/97) con la quale, pur essendo stato soppresso l’albo dei procuratori, non sono certamente state eliminate le attività procuratorie che, in base alla modifica, attualmente vengono svolte dall’avvocato. La questione per gli effetti esplicati all’esterno e nel rapporto interno tra professionista e cliente va esaminata sotto un duplice profilo. Sotto il primo profilo va rilevato che nell’ambito dei giudizi in Cassazione l’Avvocato svolge solo funzioni di rappresentanza, cosicché il Giudice nella liquidazione delle spese processuali non potrà tenere conto delle attività procuratorie, e potrà liquidare i soli onorari previsti per l’attività difensiva, con applicazione della sola tabella A.

    Relativamente al secondo profilo, attinente il rapporto tra Avvocato e cliente, fermo restando le caratteristiche proprie del grado di giudizio, il professionista compie una serie di attività tipicamente procuratorie e prodromiche a quella che si andranno ad estrinsecare con la partecipazione all’udienza, ovvero con l’atto di costituzione in giudizio, sia esso atto d’impugnazione o comparsa di costituzione. È indubbio che nell’espletamento di tale attività preparatoria l’Avvocato ponga in essere attività specificamente procuratorie, ne consegue quindi che sotto tale profilo le stesse debbano essere retribuite sulla base della tabella B e ciò dal momento che a norma dell’art. 1 per “le prestazioni giudiziali … sono dovuti all’avvocato gli onorari e i diritti di cui alle tabelle A e B” il dettato normativo appare sul punto chiaro e non può ingenerare equivoco alcuno., non vi è dubbio che tali attività, laddove poste in essere,.
    Quanto alla seconda parte del quesito, nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione sono sempre dovuti dal cliente all’avvocato gli onorari e i diritti indipendentemente dalle statuizioni del Giudice. Infatti la sentenza, salvo che l’avvocato non si sia dichiarato antistatario, costituisce per la parte titolo per il recupero di quanto liquidato in suo favore, ciò a prescindere dagli accordi intercorsi tra professionista e cliente. Pertanto fermo restando il diritto del cliente a rivalersi nei confronti della controparte per l’ottenimento del pagamento delle spese giudiziaria come liquidate, lo stesso resta comunque direttamente e immediatamente obbligato nei confronti del proprio legale.
    Deve dunque darsi risposta al quesito nei termini che seguono: all’Avvocato che abbia patrocinato in Cassazione spettano in funzione delle attività prestate, siano esse di Avvocato ovvero procuratorie, gli onorari e i diritti di cui alle tabelle A e B di cui al D.M. 127/04; nel rapporto tra Avvocato e cliente, anche nel caso di patrocinio innanzi alla Suprema Corte, trova piena applicazione l’art. 2 della tariffa che stabilisce che “gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all’Avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziarie”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 luglio 2011, n. 65

  • Il COA di Pesaro ha chiesto a questo CNF parere in merito alla domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti di un laureato in Giurisprudenza, in possesso di determinati requisiti (di cui infra). Ha precisato al riguardo quanto segue: “Il richiedente, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, ha conseguito il certificato di compiuta pratica forense nell’ottobre dell’anno 2004. Ha poi conseguito, tre anni dopo, la laurea in Diritto Canonico presso la Pontifìcia Università in Roma, con successivi periodi formativi presso una sede della stessa Università in Spagna conseguendo la licenza in “derecho” presso una Università spagnola, con omologazione del titolo (laurea italiana) da parte del Ministro dell’Educazione spagnolo e possibilità di utilizzo del titolo medesimo nel territorio spagnolo. Dal marzo 2010 ha svolto attività di collaborazione in uno Studio legale in Spagna che ha attestato che lo stesso si è occupato essenzialmente di due attività: studio dei fascicoli di nuova creazione in materia civile e societario-commerciale e predisposizione di lettere ed atti nelle medesime materie, da ultimo svolgendo attività giudiziale procuratoria di udienza per conto dello Studio legale. Attualmente svolge attività stragiudiziale in materia di consulenza fiscale e legale commerciale per aziende italiane interessate a sviluppare il loro ramo di attività in Spagna. Per ragioni personali intenderebbe ora trasferire la propria attività nel territorio di competenza di questo Ordine.”. Alla luce di quanto esposto e della recente sentenza nel caso Koller si richiede se sussistono le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione del richiedente nell’albo degli avvocati stabiliti”.

    L’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, richiamata nella richiesta di parere dal COA di Pesaro, è successiva alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera) e va pertanto esaminata alla luce dei principi nella stessa enunciati. Le sentenze della predetta Corte, interpretative del diritto comunitario, sono Infatti vincolanti per gli Stati membri.

    Nella citata sentenza è fissato il principio secondo il quale colui che intende spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero deve documentare un periodo di esercizio professionale svolto all’estero.
    Deve inoltre accertarsi che l’interessato, nel richiedere l’iscrizione in Spagna, non abbia inteso eludere la normativa interna attraverso l’applicazione meramente burocratica del diritto comunitario. Tale accertamento va eseguito con riferimento al superamento di esami in Spagna dovendosi escludere che la mera equipollenza della laurea italiana possa costituire – da sola – titolo per l’iscrizione nell’albo degli Avvocati Stabiliti.
    Ritiene questo Consiglio, anche con riferimento alla propria decisione n. 176/08 del 20 dic. 2008, richiamata nel parere n. 17 del 25 giugno 2009, che debba essere rigorosamente valutato il periodo di esercizio professionale svolto all’estero dal richiedente, al fine di stabilire se lo stesso abbia avuto uno sviluppo temporale sufficientemente ampio, abbia realizzato una effettiva formazione e rivesta quindi i requisiti per la chiesta iscrizione.
    In difetto di parametri normativi, siffatta valutazione – che è rimessa all’autonomia del Consiglio dell’Ordine destinatario della domanda di iscrizione – deve operarsi tenendo conto della qualità e della quantità di detto esercizio in considerazione del fatto che il requisito in questione è stato fissato ufficialmente per la prima volta nella citata sentenza della Corte di Giustizia senza tuttavia alcuna specifica indicazione sulla quantità, natura e durata dell’esercizio stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 64

  • Il COA di Roma chiede un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933, lettere a) ed f), in relazione alle domande di iscrizione all’Albo degli avvocati di Giudici Onorari del Tribunale con anzianità di servizio di almeno otto anni. Richiama, al riguardo, i precedenti pareri negativi del C.N.F. nn. 14/2007 e 33/2008, nonché il R.D. n. 12 del 30.1.1941 e s.m.i. che, al titolo I°, capitolo I°, n. 4, afferma appartenere all’ordine giudiziario, come magistrati onorari, tra gli altri, i G.O.T.

    L’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933 dispone che hanno diritto di essere iscritti all’albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2 , 3 e 4 dell’articolo 13 dello stesso RDL, coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo.

    La norma si riferisce con nettezza ai magistrati che siano appartenuti al ruolo di detti ordini per almeno otto anni.
    I magistrati onorari non fanno, invece, parte del ruolo ordinario della magistratura, come risulta evidente dalla qualifica di “onorari” che agli stessi è assegnata dalla legge.
    Siffatta differenziazione comporta che, pur esercitando i magistrati onorari funzioni giurisdizionali, e pur appartenendo, con esclusivo riferimento a detto esercizio, all’ordine giudiziario, agli stessi non sono estensibili, in difetto di uno specifico richiamo, le disposizioni – estranee all’esercizio della funzione giurisdizionale – che attengono allo stato giuridico dei magistrati, quale, ad esempio, quella che consente l’iscrizione all’albo di avvocati, che è strettamente dipendente da detto status.
    I magistrati onorari, dunque, per effetto della netta differenziazione di stato giuridico rispetto ai magistrati di ruolo, non possono giovarsi del diritto di iscrizione all’albo degli avvocati previsto dalla norma sopra citata.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 63

  • E’ insorto conflitto negativo tra i Consigli dell’Ordine di Gorizia e di Trieste in materia di competenza all’applicabilità della sospensione cautelare prevista dall’art. 43 l.p. Il conflitto è stato originato dalla circostanza che nei confronti degli avvocati X e Y, iscritti all’Ordine di Gorizia, pende procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine di Trieste, che a suo tempo lo aveva aperto in quanto i fatti disciplinarmente rilevanti erano stati commessi nel suo ambito territoriale. Dovendosi ora procedere all’eventuale applicazione della sospensione cautelare di detti avvocati ex art. 43 legge cit., a seguito della pubblicazione della sentenza penale di condanna dei medesimi e del conseguente strepitus fori, il COA di Gorizia chiede di conoscere se la pendenza del procedimento disciplinare davanti al COA di Trieste ha attratto – come esso ritiene – anche la competenza relativa all’applicazione della sospensione cautelare, competenza che quest’ultimo Consiglio nega.

    Va ricordato che la competenza a procedere in via disciplinare è dalla legge professionale (art. 38) assegnata tanto al Consiglio dell’Ordine che vigila sulla tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri, quanto al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui il fatto è stato commesso.

    L’iniziativa eventualmente assunta da quest’ultimo Consiglio radica presso di sé la competenza disciplinare in virtù del principio della prevenzione.
    Siffatta competenza non può essere parziale, né limitata e si estende comprende quindi a qualsiasi profilo attinente all’esercizio della funzione, la quale comprende anche il potere di disporre, in presenza dei presupposti di legge,la misura cautelare della sospensione
    Stante ciò, la competenza all’applicazione della misura cautelare della sospensione spetta in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine che ha legittimamente promosso l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 62

  • Il COA di Verona chiede di conoscere se nell’ipotesi di violazione degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico, commessa da un avvocato mediante l’uso del proprio sito internet, il procedimento disciplinare debba essere aperto dal Consiglio dell’Ordine al quale appartiene il professionista, oppure possa essere indifferentemente avviato da qualsiasi altro Consiglio venuto a conoscenza del fatto, stante la sua diffusione attraverso la rete telematica, che è priva di confini territoriali.

    Ai sensi dell’art. 38, c. 2, l.p.f, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri.

    Siffatta competenza concorre tuttavia paritariamente con il c.d. foro del “locus commissi delicti”.
    La competenza è determinata, nell’ipotesi di conflitto tra detti due Fori, dal criterio della prevenzione.
    Nel caso in esame può affermarsi che è competente all’avvio del procedimento disciplinare il Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’albo nel quale è iscritto il professionista che ha commesso l’illecito disciplinare mediante l’uso del proprio sito internet.
    La particolarità della fattispecie richiede tuttavia qualche ulteriore precisazione, potendosi ipotizzare – proprio per l’uso dello strumento telematico – una molteplicità di luoghi di commissione della violazione, con conseguente possibilità dell’apertura di una pluralità di procedimenti disciplinari, uno per ogni luogo raggiunto o raggiungibile dal messaggio pubblicitario, fermo restando che il conflitto va risolto, in tal caso, secondo il richiamato principio della prevenzione.
    Deve pertanto concludersi, in applicazione di detto principio, nel senso che, nell’ipotesi di messaggi pubblicitari deontologicamente rilevanti, diffusi da un avvocato via internet la competenza spetti sia al Consiglio dell’Ordine al cui Albo l’avvocato è iscritto sia al Consiglio e/o ai Consigli nel cui territorio il messaggio pubblicitario è stato diffuso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 61

  • Il COA di Parma chiede di conoscere se le istanze prodotte dallo straniero extracomunitario alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debbano essere corredate dal permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 122, lettera g) della L. n. 94/1999, che ha modificato il testo dell’art. 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

    Dal confronto tra le norme richiamate dal COA risulta con nettezza che il legislatore ha inteso ridurre le ipotesi di esonero dalla presentazione del permesso di soggiorno a corredo delle istanze presentate dallo straniero. Infatti, mentre nel testo originario l’esonero riguardava le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli atti di stato civile e l’accesso ai servizi pubblici, nel testo modificato dalla L. n. 94/2009, l’esonero, ferme restando le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, viene limitato all’accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

    La norma è però sospetta d’incostituzionalità nella parte in cui esclude implicitamente dall’esonero le istanze dirette all’accesso alla giustizia, che la Costituzione (art. 24; art. 111) garantisce a tutti, indipendentemente dallo status di cittadino e/o di straniero.
    D’altra parte, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunziata con la sentenza n. 245/2011 in una fattispecie per molti aspetti analoga, avendo ritenuto incostituzionale la norma che imponeva allo straniero di presentare all’ufficiale di stato civile, oltre al nulla-osta, il permesso di soggiorno per contrarre matrimonio con una cittadina italiana.
    Stante ciò, l’istanza dello straniero diretta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio non dev’essere accompagnata necessariamente dal permesso di soggiorno e va considerata procedibile indipendentemente dallo stesso.
    Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo a qualsiasi altra istanza che presenti profili attinenti all’accesso alla giustizia.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 60

  • Il quesito (del COA di Reggio Emilia) riguarda la compatibilità ai sensi dell’art.3, comma 1°, L.P.F., tra l’assunzione del Ministero di Lettore o di Accolito, nonché quello di Diacono della Chiesa Cattolica e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

    Si deve premettere che l’incompatibilità dettata dalla norma indicata dal COA richiedente riguarda la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura d’anime. Si deve altresì ritenere che la regola abbia il suo fondamento non solo nell’essere tali ministri membri di un’organizzazione di forte impronta gerarchica (come del resto accade agli impiegati pubblici), ma anche nell’esercitare attraverso l’attività di cura spirituale dei fedeli una particolare influenza sugli stessi e sulla loro libera determinazione.

    La risposta al quesito deve affrontare in primo luogo la condizione del Lettore (che legge la parola di Dio nelle assemblee liturgiche), e dell’Accolito (che assiste il Diacono e il Sacerdote nelle celebrazioni liturgiche), i cui uffici sono connessi ai Ministeri della Parola e dell’Altare e corrispondono a quelli che un tempo nel Diritto Canonico erano detti Ordini Minori (come Ordine Maggiore era quello del Suddiacono, le cui funzioni sono ora ricomprese in quelle dei due citati) e presupponevano una ordinazione, ora sostituita da una più semplice istituzione dei relativi Miinisteri. Va ancora osservato che Lettore e Accolito non sono più chierici e che l’ingresso nello stato clericale è ora annesso al diaconato. La loro funzione ausiliaria, lo stato laicale, il ministero minore concorrono a farli ritenere estranei alla previsione d’incompatibilità di cui si tratta.
    A diversa conclusione ritiene di dover giungere questa Commissione in relazione allo stato del Diacono, il quale nella Chiesa Cattolica è quello che riceve il sacramento dell’Ordine e diviene ministro sacro con la funzione d’insegnare, santificare e governare i fedeli. Si aggiunga che attualmente il Diritto Canonico prevede non solo, come si è detto, che l’ingresso nello stato clericale sia ora annesso al diaconato; ma anche che al Diaconato segua dopo pochi mesi l’ordinazione sacerdotale. Ne consegue che il Diacono sia da considerarsi a tutti gli effetti un ministro di culto avente giurisdizione o cura d’anime e che la sua condizione concreti di certo la fattispecie cui la norma ricollega l’incompatibilità con l’esercizio della professione d’avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 luglio 2011, n. 59