Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 20 c.d.f., il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 novembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 20 c.d.f., il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 15 dicembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive.
Atteso che la “sconvenienza” (intesa come uso di un lessico rozzo o volgare) e la “offensività” (intesa come intenzionale lesione dell’onore e decoro altrui) delle espressioni usate dal difensore nell’esercizio del diritto a svolgere la difesa giudiziale, deve essere valutata con riguardo al complessivo significato ed allo scopo dello scritto, specie per gli atti impugnatori che hanno l’ovvia funzione di criticare una precedente decisione giudiziaria, deve ritenersi che le espressioni usate dal professionista nei confronti del magistrato non sono idonee ad integrare l’illecito ex art. 20 c.d.f. qualora, lette nel contesto generale dell’atto di impugnazione, costituiscano certamente critica severa al provvedimento del magistrato ed una vivace sollecitazione ad una più penetrante attenzione dei giudici di appello, ma non possano ritenersi esorbitanti dalle esigenze di difesa dell’appellante, rispondendo piuttosto al bisogno di rappresentare, con la maggiore efficacia possibile, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 8 aprile 2003).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, atteso il necessario collegamento dell’art. 86 c.p.c. con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al CNF, ma soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisca il relativo potere, in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Deve, pertanto, ritenersi che il ricorso sottoscritto dal solo interessato praticante avvocato è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 13 novembre 2003 e 4 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 193
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità e correttezza – Verbalizzazione – Dovere fedele trascrizione.
Ancorché, in linea di principio, l’avvocato che si presti alla verbalizzazione abbia il dovere di fedele trascrizione, essendo inammissibile un intervento sul testo dettato dal giudice senza esplicita autorizzazione di quest’ultimo, deve ritenersi non intenzionalmente diretto a violare tale dovere il comportamento in concreto tenuto dall’incolpato che sostituisca una congiunzione con altra non idonea ad alterare sotto il profilo semantico il fatto oggetto della deposizione del teste, dovendo piuttosto ritenersi ragionevole la correzione d’impulso, del resto resa evidente dalla interlineatura che non occulta la congiunzione precedentemente scritta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 15 aprile 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Incarico G.O.T. – Rimozione causa incompatibilità – Ritardo trascurabile – Illecito – Esclusione.
Nel caso in cui il professionista abbia richiesto ed accettato la nomina a GOT, il breve ritardo nel rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 42 quater dell’Ordinamento Giudiziario (nella specie 17 giorni), non può determinare la responsabilità disciplinare dell’avvocato, poichè l’incompatibilità non è assoluta (nel senso che impedisce l’iscrizione a qualsiasi Albo), ma territorialmente relativa (nel senso che impedisce l’esercizio della professione “nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 23 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso del P.G. – Deduzione generica illegittimità provvedimento di proscioglimento – Inammissibilità.
Atteso che il giudizio disciplinare non è, di regola, un giudizio di mero annullamento, in quanto il CNF, di fronte a vizi di legittimità o di merito del provvedimento amministrativo impugnato, dispone del potere di provvedere direttamente a definire la vicenda disciplinare, deve ritenersi che il P.G., allorché denunci l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato per violazione di legge o per difetto di motivazione, non può limitarsi a chiederne l’annullamento ai fini di una nuova decisione, quale essa sia. Va pertanto dichiarato inammissibile, poiché inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, il ricorso al CNF con cui il P.G., deduca semplicemente l’illegittimità del provvedimento amministrativo di proscioglimento degli incolpati, senza formulare doglianze specifiche sia con riferimento ai lamentati vizi dell’atto impugnato, sia con riguardo alle ragioni che dovrebbero sorreggere una diversa definizione del procedimento disciplinare. (Dichiara l’inammissibilità del ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 190
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Secondo la consolidata interpretazione delle regole sulla prescrizione dell’azione disciplinare, l’effetto estintivo si verifica allorché siano decorsi cinque anni dalla commissione del fatto che integri una violazione deontologica di carattere istantaneo. Nel procedimento davanti al C.d.O. territoriale la prescrizione è interrotta soltanto dagli atti notificati all’incolpato, i quali hanno efficacia interruttiva istantanea, nel senso che dalla data di ciascun atto comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale. Deve pertanto ritenersi prescritta l’azione disciplinare, qualora tra la notificazione della deliberazione di apertura del procedimento (29 settembre 1994) e la notificazione del decreto di citazione (25 febbraio 2000) sia trascorso un tempo maggiore dei cinque anni, laddove le iniziative intermedie del Consiglio locale (deliberazioni di rinvio a giudizio) non siano state notificate o comunque portate a conoscenza dell’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 maggio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell’addebito e la comunicazione di un’incolpazione che, benché non necessariamente minuta, completa e particolareggiata nella esposizione dei fatti che integrano l’illecito, consenta di approntare una difesa. Deve pertanto ritenersi viziata, e come tale va annullata, la decisione del CdO locale nel caso in cui, per un verso, si riporti un capo di incolpazione che valuti illecita, e contesti come tale, una condotta di cui non è dato di conoscere gli elementi e fatti oggettivi e materiali che la integrano, poiché privo della menzione dei fatti addebitati, e, per altro verso, non consenta nella motivazione di ricostruire, perché carente, il processo logico attraverso il quale si è ritenuta illecita una non esplicitata condotta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 10 marzo 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi.
Pone in essere un illecito deontologico per violazione dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, in relazione agli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, il professionista che non mantenga un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti del collega, accusandolo ingiustamente di non avere accolto una sua richiesta di rinvio del tentativo di conciliazione davanti la Commissione Provinciale, e che non osservi il dovere di verità nella redazione dell’esposto presentato al C.d.O. territoriale, rappresentando in modo parziale e non veritiero fatti non corrispondenti alla realtà, al fine di indurre l’organo disciplinare locale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo collega, successivamente archiviato (in CNF, nella specie, ha ridotto la sanzione della censura a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 19 aprile 2005).