Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi.

Pone in essere un illecito deontologico per violazione dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, in relazione agli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, il professionista che non mantenga un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti del collega, accusandolo ingiustamente di non avere accolto una sua richiesta di rinvio del tentativo di conciliazione davanti la Commissione Provinciale, e che non osservi il dovere di verità nella redazione dell’esposto presentato al C.d.O. territoriale, rappresentando in modo parziale e non veritiero fatti non corrispondenti alla realtà, al fine di indurre l’organo disciplinare locale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo collega, successivamente archiviato (in CNF, nella specie, ha ridotto la sanzione della censura a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 19 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 187

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 28 Dicembre 2006 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 19 Aprile 2005 (censura)