Al fine di poter ritenere configurabile la responsabilità professionale per l’inosservanza dei doveri prescritti dall’etica professionale e, in particolare, dall’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →, è necessario che la parcellizzazione del credito e la richiesta di emissione di diversi procedimenti monitori tali da aggravare la posizione debitoria della controparte siano frutto di volontaria condotta del professionista. Va pertanto esclusa la predetta responsabilità allorquando la ragione della pluralità di iniziative giudiziarie possa essere ascritta all’invio disorganico e disordinato, da parte dei creditori assistiti dall’incolpato, della documentazione relativa ai loro crediti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 30 novembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecuzione – Competenza
E’ inammissibile, oltre che privo di alcuna finalità concreta, il ricorso volto a determinare la competenza tra Consigli degli Ordini per l’esecuzione della decisione di conferma della sanzione, atteso che, restando la decorrenza del termine di efficacia della sanzione fissata nel giorno dell’avvenuta notifica all’interessato della decisione del CNF di conferma della sanzione inflitta dal Consiglio territoriale, deve escludersi la necessità di qualunque provvedimento di natura esecutiva nel procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di competenza alla esecuzione della decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 242
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi
Affinché l’attività contro un ex cliente sia consentita devono congiuntamente ricorrere tre condizioni: a) che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo; b) che l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza; c) che non vi sia comunque la possibilità di utilizzare informazioni precedentemente acquisite. Pone pertanto in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente del quale abbia curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme
Atteso che, ai sensi dell’art. 41 can. I c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 luglio 2007).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Esercizio del commercio in nome altrui – Poteri di gestione e rappresentanza – Sussistenza – Rimozione causa incompatibilità – Effetti
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, num. 1, del R.D.L. n. 1578/1933, l’avvocato che rivesta la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali. Tuttavia, va riformata la decisione del CdO territoriale che ha disposto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati per effetto dell’accertata predetta incompatibilità, qualora il professionista, nel corso del procedimento innanzi al CNF, fornisca la prova di avere rimosso la causa di incompatibilità mediante documentazione da cui si evinca che l’attività commerciale è stata ceduta ad una s.a.s. di cui il ricorrente sia soltanto socio accomandante, giacché tale qualifica non comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza della società. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 11 marzo 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura
Deve ritenersi correttamente applicato dal C.O.A. il principio di proporzionalità della sanzione nella determinazione della misura disciplinare (nella specie, la cancellazione dall’albo) irrogata all’avvocato i cui comportamenti delittuosi, oltre ad essere connotati da accertata gravità, siano stati posti in essere utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite nell’ambito dello svolgimento della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 ottobre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza
Viola gli art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → e art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → il professionista che, pur a conoscenza dell’avvenuta costituzione in giudizio del collega avversario, prenda contatti con la Compagnia assicuratrice da quest’ultimo patrocinata, richiedendo una liquidazione in via transattiva del danno subito dal suo cliente e sostenendo con la liquidatrice della Compagnia medesima che la causa è ormai compromessa per negligenza del suo difensore non presentatosi all’udienza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 luglio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Assunzione dei testimoni – Formalità – Esclusione
In sede di procedimento disciplinare non è prevista alcuna formalità nell’assunzione dei testi, né alcuna incompatibilità con tale veste, spettando al C.O.A. la valutazione sulla attendibilità dei testimoni. Va pertanto disattesa l’eccezione di nullità di tutte le deposizioni testimoniali succedutesi nel procedimento innanzi al Consiglio territoriale in quanto non precedute dalla domanda al teste se lo stesso fosse parente od indifferente ai fatti di causa al fine di far emergere eventuali cointeressenze dei testi e, quindi, la loro inattendibilità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 9 ottobre 2007).
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Violazione principio disinteresse – Accordo forfetario con il cliente – Irrilevanza
Il canone deontologico che vieta al professionista di chiedere compensi eccessivi e non proporzionati rispetto all’attività svolta ha carattere generale e trova applicazione anche nell’ipotesi in cui gli onorari siano concordati in via forfettaria tra avvocato e cliente, atteso che tale canone trova il suo fondamento nel principio di correttezza e disinteresse cui deve ispirarsi la condotta dell’avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALPA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 236
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Correlazione addebito contestato e decisione disciplinare
Ancorché, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e del C.N.F., non sia ritenuta necessaria, in sede di formale incolpazione, una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e si escluda che l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare debba essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale, deve tuttavia ritenersi che l’incolpato non possa essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli (nella specie, il C.d.O. di Milano, nella delibera di apertura del procedimento, aveva contestato all’incolpata soltanto di aver prodotto corrispondenza riservata scambiata con l’esponente, senza fare alcun cenno al contesto temporale e processuale in cui tale deposito sarebbe stato effettuato o quantomeno tentato, con conseguente preclusione per l’organo disciplinare di affermare la eventuale responsabilità della incolpata e di sanzionarla per tale condotta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALPA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 236