La dichiarazione di rinuncia al ricorso ed all’azione fatta pervenire al CNF dal ricorrente determina l’estinzione del relativo giudizio. (Dichiara estinto il giudizio su ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 dicembre 2005)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Il comportamento eventualmente disdicevole della persona coinvolta nell’illecito disciplinare realizzato dall’incolpato (nella specie, scambio di reciproche ingiurie) non influisce sulla individuazione e commisurazione della sanzione da irrogarsi, atteso che, in materia deontologica, non è applicabile l’esimente della provocazione e ritorsione prevista dall’art. 599 c.p. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 14 febbraio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
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Avvocato – Norme deontologiche – Assunzione quale lavoratore dipendente – Incompatibilità – Mantenimento iscrizione all’Albo – Illecito – Sussistenza
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, pur avvertito e consapevole dell’arbitrarietà della propria iscrizione all’Albo degli Avvocati perché mantenuta in violazione dell’art. 3, co. 3, L.P., ometta di evitare incompatibilità ostative alla sua permanenza nell’albo malgrado la formale assunzione quale lavoratore dipendente ed altresì pretenda dal COA la liquidazione di prestazioni asseritamente professionali, pur nella consapevolezza che tali attività sono state svolte in un arco temporale in cui l’esercizio della professione andava qualificato come abusivo perché in svolto in spregio a precise disposizioni di legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 223
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Il ricorso al C.N.F. avente ad oggetto un provvedimento di delibazione preliminare che abbia disposto l’archiviazione per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole professionali è inammissibile, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, legittimati ad impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine locale sono soltanto l’incolpato ed il P.G. presso la Corte di Appello ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933, presupponendo l’impugnativa l’esistenza di una decisione che abbia definito un procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa, 28 dicembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità, probità e decoro – Espressioni sconvenienti e offensive – Frase ingiuriosa pronunciata in incertam personam – Illecito deontologico – Sussistenza
Ancorché pronunciata “in incertam personam”, la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, che impone all’avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l’art. 20 del medesimo Codice, che vieta l’uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione
Secondo la giurisprudenza consolidata del C.N.F, le dichiarazioni dell’esponente, anche quando confermate al dibattimento, non possono da sole ergersi a piena prova dei fatti denunciati laddove le stesse non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti medesimi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di riservatezza – Trasmissione a mezzo fax di contenuti riservati – Illecito deontologico – Sussistenza
Deve ritenersi deontologicamente rilevante, poiché violativa dei doveri di correttezza e riservatezza, la condotta del professionista che, nell’ambito di una vertenza di licenziamento, recapiti a mezzo fax una missiva con la quale vengano attribuiti ai destinatari comportamenti sconvenienti in danno della sua cliente ed offensivi del decoro e dell’onore dei primi, così consentendo a terzi, in particolare ai dipendenti della società datrice, di prenderne visione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Difetto di procura speciale – Inammissibilità
Atteso che l’art. 60 del R.D. n. 37/34 prevede espressamente l’assistenza del professionista interessato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale ex art. 33 R.D. n. 1578/33 munito di mandato speciale, la sottoscrizione del ricorso innanzi al CNF da parte soltanto di un difensore privo di mandato speciale determina l’inammissibilità del ricorso medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 ottobre 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Sospensione – Competenza
Ai sensi dell’art. 56 co. 4, R.D.L. n°1578/1933, il Giudice abilitato a sospendere l’esecuzione della sentenza resa dal CNF va individuato unicamente nelle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il quale è altresì competente a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso le sentenza del C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso per la sospensione della decisione C.N.F., 22 aprile 2008)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Applicabilità – Limite
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 c.d.f., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 26 gennaio 2007).