Viola gli art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → e art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → il professionista che, pur a conoscenza dell’avvenuta costituzione in giudizio del collega avversario, prenda contatti con la Compagnia assicuratrice da quest’ultimo patrocinata, richiedendo una liquidazione in via transattiva del danno subito dal suo cliente e sostenendo con la liquidatrice della Compagnia medesima che la causa è ormai compromessa per negligenza del suo difensore non presentatosi all’udienza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 luglio 2007).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 30 Dicembre 2008 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Luglio 2007