L’avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al C.d.O, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il Consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione delle proprie finalità istituzionali. Tale contegno configura peraltro un’autonoma violazione disciplinare ai sensi dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, giacché disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nelle mancate risposte un mancato rispetto verso le istituzioni collettive e un mancato senso di responsabilità collegato all’attività difensiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 11
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 04 Maggio 2009 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Novembre 2007