Va esclusa la violazione dell’art. 26 c.d.f.Art. 26 cod. prev. – Rapporti con i praticanti.L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione. I. L’avvocato deve fornire al pratic…Leggi il testo completo → e la conseguente responsabilità riconosciuta dal Consiglio territoriale, qualora dalle risultanze probatorie sia emerso che l’avvocato titolare dello studio abbia sempre sorvegliato l’attività dei praticanti sia in udienza sia nella redazione di atti, a nulla rilevando la circostanza che lo studio sia sprovvisto di segretaria e che i praticanti rispondano al telefono. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 19 settembre 2007).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 04 Giugno 2009 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 19 Settembre 2007