Alla luce del più recente orientamento del C.N.F. (sent. nn. 136/11 e 119/11) va ritenuta inammissibile l’impugnativa, in via autonoma, della delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine dispone l’apertura del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 9 marzo 2011).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al C.N.F. – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione disciplinare del C.O.A. che, invece di essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento, ai sensi dell’art. 59, co. 1, r.d. n. 37/34, venga notificato al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 ottobre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Inimpugnabilità – Ricorso proposto personalmente dall’esponente direttamente al C.N.F. – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso proposto dall’esponente personalmente e direttamente presso la segreteria del C.N.F., anziché presso la segreteria del C.O.A. competente, ed inoltre avente ad oggetto un provvedimento di archiviazione che, pacificamente, non rientra tra gli atti impugnabili, non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 L.P. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 25 novembre 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Inimpugnabilità – Ricorso proposto personalmente dall’esponente direttamente ed intempestivamente al CNF – Inammissibilità
Al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta un autonomo potere di impugnazione, spettando la relativa legittimazione, ai sensi dell’art. 50, R.d.l. n. 1578/33, esclusivamente al professionista contro cui si procede ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da soggetti diversi e, quindi, anche dall’esponente personalmente.
Attesa la tassatività degli atti impugnabili dinanzi al C.N.F. in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento disciplinare e con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio. Il decreto di archiviazione, peraltro, è pur sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti, non dando luogo a preclusioni di alcun genere.
Ai sensi dell’art. 59, R.D. n. 37/34, il ricorso avverso le decisioni del Consigli degli Ordini territoriali deve essere presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la decisione nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 9 novembre 2010). -
Avvocato – Ricorso al C.N.F. – Tipicità degli atti impugnabili – Ricorso avverso convocazione del C.d.O. ed elezione cariche istituzionali – Inammissibilità
Attesa la tipicità degli atti impugnabili innanzi al C.N.F., va ritenuto inammissibile il ricorso, da alcuna norma previsto, avverso la convocazione del Consiglio dell’Ordine e l’elezione delle cariche istituzionali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso convocazione C.d.O. di Roma, 18 febbraio 2010, e l’elezione delle cariche istituzionali, 19 febbraio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 185
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità
Costituisce principio costante quello secondo cui la specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di dare istruzioni al collega – Obbligo di informativa – Violazione – Illecito deontologico
Pone in esser un illecito deontologico l’avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione, con ciò violando l’art. 31 c.d.f.Art. 31 cod. prev. – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolge…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Esistenza di un credito nei confronti del cliente – Irrilevanza – Illecito – Sussistenza
Costituisce illecito disciplinare, in violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, l’indebita ritenzione di somme da parte dell’avvocato in difetto di espressa e necessaria pattuizione. In particolare, integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente la somma ricavata dalla vendita forzata di un’autovettura pur in presenza di un credito nei confronti del cliente ed in costanza di rapporto con quest’ultima, qualora, come nella specie, non risulti che il professionista abbia mai chiesto o comunque ottenuto l’autorizzazione a trattenere le somme spettanti al cliente (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Art. 22 c.d.f. – Contenuto – Fattispecie – Collega associato nella difesa – Iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, né può costituire di per sè causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione
L’avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, ponendo altrimenti in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perchè lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l’avvocato ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182