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  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Barcellona Pozzo di Gotto) chiede se possa essere iscritto all’albo un abilitato all’esercizio della professione, il quale, sulla base di un contratto di diritto privato, presti la propria opera a favore di un Comune, nell’ambito di un “Progetto di utilità collettiva” ai sensi della legislazione regionale siciliana.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La costante interpretazione fornita dalla Commissione dell’incompatibilità di cui al terzo comma dell’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è nel senso che, anche in presenza di contratti di diritto privato o di altre forme di incarico conferite da enti pubblici locali a professionisti legali, ciò che deve essere innanzitutto oggetto di esame, e che è idoneo a determinare il ricorrere della predetta situazione di incompatibilità, è la presenza di elementi che, al di là del nomen iuris, accomunino in concreto il rapporto ricorrente nel caso di specie a quello di lavoro subordinato.

    Nello specifico, la legge regionale Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85 prevede una forma di provvidenza economica a beneficio degli enti locali della Regione affinché possano, sulla base di specifici progetti di durata prefissata ed inseriti in apposita graduatoria (Progetti di utilità collettiva), assumere il personale necessario allo svolgimento dei relativi compiti.

    In particolare il Dec. Ass. Reg. 3 ottobre 1997, n. 744 (in G.U.R.S. 20 dicembre 1997) prevede che gli Uffici provinciali del lavoro avviino all’assunzione, nell’ambito dei progetti in questione, i soggetti che ne abbiano fatto domanda sulla base di idonea graduatoria (artt. 3 e 4).

    Agli assunti spetta un trattamento economico pari al trattamento contrattuale dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell’ente proponente il progetto (art. 5).

    L’elemento differenziale tra i soggetti coinvolti nei Progetti di utilità collettiva ed i comuni impiegati negli enti locali consiste principalmente nella relazione intercorrente tra impiego offerto e progetto da realizzare, e nella modalità attuativa, che nel primo caso è quella del contratto di diritto privato a tempo determinato, pieno o parziale (cfr. Circ. Ass. Reg. Lav. 30 giugno 1999, n. 351, in G.U.R.S. 7 luglio 1999).

    L’equiparazione ai dipendenti dell’ente, l’orario di lavoro ed il vincolo a prestare attività dietro retribuzione paiono indiscutibilmente ascrivere la fattispecie sottoposta alla nozione di lavoro subordinato, incompatibile con l’esercizio della professione forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 89

  • Il quesito (del COA di Isernia) verte sulla possibilità di iscrivere un dirigente di una A.S.L., il quale temporaneamente sostituisca il responsabile dell’Unità affari legali, nell’elenco speciale degli avvocati esercenti la professione presso enti pubblici.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di ribadire la propria costante giurisprudenza (v., da ultimo, parere 27 aprile 2005, n. 15) basata sul principio secondo cui, in forza della norma di cui all’art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato dipendente di un ente pubblico sia iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali.

    In questo senso deve escludersi la possibilità che un dipendente assegnato ad altro servizio possa, a cagione di una temporanea sostituzione ed in assenza di definitiva preposizione all’ufficio legale, essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 88

  • Il quesito (del COA di Paola) verte sulla possibilità di iscrivere, fuori del termine annuale previsto, ulteriori nominativi nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, e – se sì – sull’eventualità che i professionisti così inseriti assumano patrocini a carico dell’Erario prima di detta data.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di ribadire quanto già sostenuto nella circolare del C.N.F. n. 11-C/2005 e confermato nella propria giurisprudenza (v. parere 27 aprile 2005, n. 43), ossia che il termine annuale per la revisione dell’elenco dei professionisti abilitati alla difesa a spese dello Stato è di carattere ordinatorio, cosicché alla richiesta di iscrizione si potrà dar corso in ogni momento dell’anno.

    Una volta perfezionata l’iscrizione essa ha piena e completa efficacia, di talché l’avvocato potrà legittimamente assumere la difesa di soggetti ammessi (o da ammettersi) al patrocinio a spese dello Stato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 novembre 2005, n. 87

  • Il quesito (del COA di Perugia) attiene la validità, ai fini dell’ammissione all’esame di avvocato, di un certificato di compiuta pratica rilasciato al termine di un periodo di un solo anno, come previsto dalla normativa vigente fino al 1985.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
    In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi necessariamente biennale.

    La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.

    Pertanto chiunque intenda oggi sostenere l’esame di abilitazione professionale dovrà aver regolarmente atteso a due anni di pratica legale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 84

  • Il quesito (del COA di Piacenza) attiene all’ipotesi in cui, a seguito di impugnazione, il Consiglio Nazionale Forense ha riformato la decisione comminata dal Consiglio territoriale, comminando la sanzione dell’avvertimento in luogo della censura. L’Ordine remittente chiede di sapere a chi sia attribuita la competenza ad eseguire la decisione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Osserva la Commissione che l’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver previsto che la competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione, precisa che “Il Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio”.

    Sulla scorta di tale inequivoco dato normativo ritiene quindi la Commissione che l’esecuzione delle deliberazioni con le quali sono irrogate le sanzioni disciplinari debba essere necessariamente ed esclusivamente attuata dal Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista sanzionato è iscritto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2005, n. 83

  • Il quesito (del COA di Nola) riguarda la possibilità, per un avvocato che abbia ricoperto la carica di membro della Commissione per l’esame di abilitazione professionale nella sessione 2003-04, di candidarsi ed essere eletto alla carica di consigliere dell’Ordine.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Ai sensi dell’art. 22, comma 6, r.d.l. 1578/1933, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella l. 18 luglio 2003, n. 180, “gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni (per l’esame di avvocato, ndr) non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”. Nonostante l’equivoco richiamo alla nozione di incandidabilità (la candidatura non assume, nel vigente ordinamento della professione, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto nell’albo) la norma in questione dovrebbe essere interpretata nel senso dell’integrazione di una causa di ineleggibilità per le elezioni immediatamente successive al momento nel quale si è assunto l’incarico di componente della commissione o delle sottocommissioni per l’esame di avvocato. La causa di ineleggibilità si protrae, secondo la norma, fino alle elezioni immediatamente successive al momento nel quale, una volta espletate le relative funzioni, cessa la condizione di componente della commissione o delle sottocommissioni. E ciò in ragione del fatto che la disposizione non contempla la nomina a commissario o sottocommissario, bensì il fatto dell’aver ricoperto l’incarico.

    Tuttavia pare necessario tenere conto della buona fede e dell’affidamento del soggetto che ricade nella fattispecie descritta.

    In questo senso sarà necessario, al proposito, valutare se la nomina dei componenti della Commissione d’esame sia intervenuta prima o dopo il 22 luglio 2003, data di entrata in vigore della nuova normativa. Se la nomina è avvenuta in data successiva la causa di ineleggibilità deve ritenersi operante a tutti gli effetti; se – al contrario – è avvenuta in epoca precedente deve aversi riguardo al contegno tenuto dal professionista una volta avuta conoscenza della nuova norma: ove egli si sia prontamente astenuto dal partecipare ai lavori della Commissione e abbia rassegnato le proprie dimissioni potrà ritenersi eleggibile alla carica di Consigliere nel corso della successiva tornata elettorale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2005, n. 82

  • Il quesito (del COA di Chieti) riguarda “la possibilità per un avvocato, regolarmente iscritto, di prestare la propria opera professionale, in via gratuita e sporadica, in favore di utenti di un consultorio familiare, a conclusione di un percorso formativo per il conseguimento di un master”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “È opinione della Commissione, ovvio essendo che il non uso è una facoltà dell’uso, che sia del tutto pacifico che l’avvocato possa rinunciare, sporadicamente, al compenso per l’attività svolta. Ove tuttavia non eserciti tale facoltà, l’avvocato deve osservare il principio della inderogabilità dei minimi tariffari sancito dall’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, pena la nullità della contraria sua determinazione.

    Ritiene pertanto la Commissione, facendo buon governo degli esposti principi, che una rinuncia totale, da parte dell’avvocato, alle proprie competenze, qualora la medesima rivesta il carattere della continuità o non sia ricollegabile ad un’autonoma causa di liberalità, in relazione a motivi etici o sociali meritevoli di tutela, possa ritenersi invalida e fonte di responsabilità di natura deontologica. Tanto più, poi, se la previsione della suddetta rinuncia, trovando ragione nell’interesse economico del professionista di consentire ai clienti un risparmio delle spese legali a fronte del vantaggio derivantegli dal prevedibile affidamento di pratiche future con preferenza e in danno di altri colleghi, finisca per dar luogo, attraverso la indebita derogabilità degli onorari minimi tariffari, ad ipotesi di procacciamento di clientela, con situazioni di anomala concorrenzialità tra gli iscritti.

    In definitiva, ove particolari ragioni suggeriscano all’avvocato di rinunciare al compenso o anche solo di ridurre i minimi di tariffa, sarà buona norma che egli si rivolga al Consiglio dell’ordine di appartenenza, cui per legge spetta di valutare le situazioni concrete sottoposte al suo esame, per avere, caso per caso, un parere preventivo al riguardo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2005, n. 81

  • Il quesito (del Comune di L.) riguarda la posizione deontologica di un consigliere comunale che assista un congiunto in una vertenza nella quale la controparte è rappresentata dal Comune medesimo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’art. 37 cod. deont. ha riguardo soprattutto al conflitto di interessi tra l’avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l’attività difensiva non può concretarsi in un’interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali.

    La prima ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l’avvocato non è titolare, quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell’ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica.

    Né, d’altronde, pare che l’attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il mandato di consigliere comunale.

    Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla deontologia forense ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un Comune, allorché questo dovessero lamentare un pregiudizio cagionato dall’attività di un membro dei propri organi rappresentativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 80

  • Il quesito (del COA di Torino) riguarda la possibilità di ammettere alla pratica forense i soggetti in possesso di laurea triennale in scienze giuridiche.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Da una disamina dei provvedimenti normativi che hanno riformulato gli studi universitari individuando le classi di laurea (D.M. 4 agosto 2000, suppl. ord. n. 170 alla G.U. n. 245 del 19/10/2000) e le classi di laurea specialistica (D.M. 28 novembre 2000, G.U. n. 18 del 23/01/2001), risultano sussistere un’unica classe di laurea (triennale) in “scienze giuridiche” (classe n. 31) ed un’unica classe di laurea specialistica in “giurisprudenza” (classe n. 22/S).

    La laurea specialistica in giurisprudenza, dunque, presenta non solo contenuti in tutto e per tutto simili alla “vecchia” laurea in giurisprudenza, ma – ciò che è più importante – ripete dalla precedente la stessa denominazione legale, con in più l’attributo “specialistica”, comune a tutte le lauree di cui alla recente riforma. Un dottore magistrale (questo il titolo che spetta ad un laureato “specialistico”) in giurisprudenza è pertanto, a tutti gli effetti, un “laureato in giurisprudenza”. Pare confermare l’indirizzo qui assunto il fatto che il d.m. 22 ottobre 2004, disponga, all’art. 13, comma 7, che “La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”.

    Tale corrispondenza non può essere invece predicata per i titoli di diploma di laurea (triennale) in scienze giuridiche: lo impediscono le diverse attività formative indispensabili (a mero titolo di esempio, il laureato triennale non deve studiare il diritto processuale, né civile, né penale), ma soprattutto la diversa denominazione del relativo titolo di studio: un dottore in scienze giuridiche non è, evidentemente, un dottore in giurisprudenza.

    Deve dunque escludersi in maniera completa la possibilità, per un possessore di diploma di laurea triennale in scienze giuridiche, di sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense e, dunque, di essere ammesso alla pratica forense, che costituisce un periodo formativo univocamente rivolto all’abilitazione professionale.

    Alla medesima conclusione si perviene anche considerando argomenti di carattere sistematico, quali l’ordinamento delle scuole di specializzazione (alle quali può accedersi solo con laurea quadriennale del previgente ordinamento o con la laurea specialistica), ovvero la circostanza che il praticante può conseguire l’abilitazione al patrocinio per un periodo sessennale, e che tale prestazione professionale non può prescindere in alcun caso dalla conoscenza del diritto processuale e di altri insegnamenti impartiti solo nel corso degli studi specialistici.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 79

  • Il quesito (dell’Università LUMSA) verte sulla possibilità di ammettere all’esame per l’abilitazione alla professione forense (e di accettarne l’iscrizione a scuole di specializzazione per le professioni forensi) non solo i detentori di laurea specialistica in Giurisprudenza, ma anche coloro che abbiano conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Da una disamina dei provvedimenti normativi che hanno riformulato gli studi universitari individuando le classi di laurea (D.M. 4 agosto 2000, suppl. ord. n. 170 alla G.U. n. 245 del 19/10/2000) e le classi di laurea specialistica (D.M. 28 novembre 2000, G.U. n. 18 del 23/01/2001), risultano sussistere un’unica classe di laurea (triennale) in “scienze giuridiche” (classe n. 31) ed un’unica classe di laurea specialistica in “giurisprudenza” (classe n. 22/S).

    La laurea specialistica in giurisprudenza, dunque, presenta non solo contenuti in tutto e per tutto simili alla “vecchia” laurea in giurisprudenza, ma – ciò che è più importante – ripete dalla precedente la stessa denominazione legale, con in più l’attributo “specialistica”, comune a tutte le lauree di cui alla recente riforma. Un dottore magistrale (questo il titolo che spetta ad un laureato “specialistico”) in giurisprudenza è pertanto, a tutti gli effetti, un “laureato in giurisprudenza”. Pare confermare l’indirizzo qui assunto il fatto che il d.m. 22 ottobre 2004, disponga, all’art. 13, comma 7, che “La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”.

    Tale corrispondenza non può essere invece predicata per i titoli di diploma di laurea (triennale) in scienze giuridiche: lo impediscono le diverse attività formative indispensabili (a mero titolo di esempio, il laureato triennale non deve studiare il diritto processuale, né civile, né penale), ma soprattutto la diversa denominazione del relativo titolo di studio: un dottore in scienze giuridiche non è, evidentemente, un dottore in giurisprudenza.

    Deve dunque escludersi in maniera completa la possibilità, per un possessore di diploma di laurea triennale in scienze giuridiche, di sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense.

    Quanto all’aspetto dell’ammissione alla scuola di specializzazione, la legge espressamente esclude l’iscrizione dei laureati triennali alle scuole di specializzazione per le professioni legali: a tenore degli art. 2-bis e 2-ter del d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, così come introdotti dalla l. 13 febbraio 2001, n. 48, i titoli utili per l’iscrizione a dette scuole sono rappresentati, in via esclusiva, dalla laurea quadriennale prevista dal previgente ordinamento ovvero dalla laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 6 ottobre 2005, n. 78