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  • Il quesito (del COA di Grosseto) riguarda la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di S.r.l. avente ad oggetto attività agricola

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Deve premettersi che il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, ed in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

    Nel caso di specie sono indicate chiaramente le generalità della professionista interessata.

    Si rammenta, tuttavia, il costante orientamento di questa Commissione (cfr., da ultimo i pareri 27 aprile 2005, n. 40 e 25 maggio 2005, n. 44), teso a distinguere nettamente i casi nei quali il professionista rivesta cariche di tipo simbolico o di vigilanza, e pertanto in generale compatibili con la professione forense, da quelli di attribuzione di poteri di gestione della cosa sociale, che determina invece una situazione d’incompatibilità.

    Tale valutazione deve farsi con riguardo alle previsioni dello statuto sociale e di eventuali atti integrativi dello stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 marzo 2006, n. 17

  • Quesito del COA di Roma

    Il quesito riguarda:

    a) la possibilità per un avvocato di entrare a far parte di una associazione professionale, mantenendo al contempo uno studio individuale e proseguendo l’attività anche presso detto ulteriore studio;

    b) se per divenire membro di un’associazione professionale sia sufficiente la sola laurea in giurisprudenza, ovvero sia necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti, ovvero ancora l’abilitazione al patrocinio (e, in tale ultimo caso, se possa proseguirsi il rapporto associativo alla scadenza del periodo di abilitazione in mancanza del conseguimento del titolo di avvocato)

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Deve premettersi che la richiesta di parere reca la data del 5 marzo 2003, ma risulta pervenuta solo in data 6 marzo 2006, e che non constano sulla questione altri documenti giunti presso questo Consiglio in data antecedente.

    Sulla prima questione si evidenzia la circostanza che nessuna norma vigente impedisce di esercitare la professione contemporaneamente in forma associata ed in forma individuale. In particolare non può desumersi alcun divieto né dalla l. 23 novembre 1939, n. 1815, in tema di associazioni professionali, né dalla normativa in tema di società tra avvocati di cui agli artt. 16 e segg. del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96; quest’ultima anzi, non stabilendo alcuna incompatibilità tra l’esercizio in forma societaria della professione forense e l’esercizio in via individuale – i lavori preparatori segnalano piuttosto che tale ipotesi era stata contemplata, ma che il legislatore delegato optò per non prevedere alcuna incompatibilità, cfr. R. DANOVI, G. COLAVITTI, S. BASTIANON, La libertà di stabilimento e la società tra avvocati, Milano 2001, pag. 119-120) – depone nel senso dell’impossibilità di prefigurare alcuna forma di incompatibilità tra l’esercizio in forma individuale e l’esercizio in forma associata, considerato che il grado di “afferenza” dell’avvocato all’associazione professionale è certamente minore di quello che si realizza con la società tra professionisti.

    Quanto alla qualità necessaria per costituire un’associazione professionale, si osserva quanto segue.

    L’esercizio delle professioni libere nella forma dello studio associato trova disciplina nella legge 23 novembre 1939, n. 1815. Le disposizioni di tale legge “…mirano ad impedire l’esercizio in forma anonima delle professioni protette ex art. 2229 c.c., il quale impedirebbe da un lato il controllo da parte di coloro che vi sono preposti, dall’altro contrasterebbe con la natura del rapporto di prestazione d’opera professionale, nel quale assume spiccato rilievo l’esecuzione personale dell’incarico” (Cassazione civile sez. II, 7 gennaio 1993, n. 79, in Giur. it. 1993,I,1,1927). A tale scopo l’art. 1 della legge citata dispone che venga usata come denominazione dell’ufficio e nei rapporti con i terzi, la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo, o tributario” seguita dal nome, cognome e titolo professionale degli associati. La norma fa altresì riferimento a persone che siano munite di titolo di abilitazione professionale, o autorizzate all’esercizio di talune attività in forza di disposizioni di legge, finendo indubitatamente per circoscrivere, nell’interesse della clientela, l’ipotesi dell’associazione alle forme di collaborazione con le quali due o più professionisti, danno luogo ad una variante organizzatoria dell’esercizio della libera professione in via individuale, basata sulla condivisione dei mezzi e delle risorse umane e materiali di supporto allo svolgimento della libera professione. Se è pur vero che lo studio associato non acquista personalità giuridica, e non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela (Cass.civ., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628, in Società, 1997, 1144), la disciplina di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 preclude la legittima costituzione di studi associati tra soggetti che siano professionisti regolarmente iscritti ad un albo professionale e soggetti che non lo siano, o non siano comunque abilitati all’esercizio di talune attività professionali.

    Esclusa dunque ogni possibilità di considerare legittima ogni ipotesi di costituzione di associazione professionale tra avvocati e laureati in giurisprudenza, relativamente alla situazione del praticante abilitato deve ribadirsi quanto già considerato nel parere 23 maggio 2001, n. 20, e, in particolare, nel successivo parere 24 ottobre 2002, n. 103 (entrambi in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. PANUCCIO, Milano 2005, risp. pag. 16 e 74): il praticante abilitato, in virtù della piena equiparazione all’avvocato, pur limitata temporalmente, può validamente far parte di un’associazione professionale. Tuttavia, alla scadenza del sessennio, questi deve essere considerato come soggetto non più abilitato all’esercizio della professione, e dunque non più idoneo a far parte di associazione professionale. In ogni caso, si ritengono comunemente ammissibili studi legali comuni tra avvocati e praticanti abilitati, purché ovviamente non si ingeneri alcuna confusione nella clientela, o addirittura non si lasci credere colpevolmente che il praticante abilitato sia invece in possesso del titolo di avvocato (particolare cautela dovrà essere applicata alla carta intestata e alle insegne dello studio).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 marzo 2006, n. 16

  • Il quesito è proposto da un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze e attiene alla possibilità di computare periodi di tirocinio presso ufficî del medesimo Dicastero, che svolgano attività contenziosa, ai fini della pratica legale

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

     “Sul punto deve confermarsi quanto già affermato nei pareri 24 gennaio 2003, nn. 108 e 109 nonché nel parere 17 luglio 2003, n. 137 (entrambi in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, risp. p. 79, 80 e 103): il praticante avvocato può, in linea generale, svolgere la pratica presso un ufficio pubblico. Tale possibilità, comunque, non importa alcuna deroga alla regolamentazione della pratica legale medesima, cosicché il praticante dovrà svolgere, all’interno dell’ufficio, il proprio tirocinio sotto la vigilanza di un avvocato validamente iscritto nell’elenco speciale dei difensori di enti pubblici e dovrà adempiere a tutti gli obblighi imposti ai praticanti dal Consiglio dell’Ordine di competenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 marzo 2006, n. 15

  • Il quesito (del Ministero della Giustizia) riguarda la possibilità, per un avvocato che abbia ricoperto la carica di membro della Commissione per l’esame di abilitazione professionale nella sessione 2004, di candidarsi ed essere eletto alla carica di consigliere dell’Ordine.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Ai sensi dell’art. 22, comma 6, r.d.l. 1578/1933, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella l. 18 luglio 2003, n. 180, “gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni (per l’esame di avvocato, ndr) non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”. Nonostante l’equivoco richiamo alla nozione di incandidabilità (la candidatura non assume, nel vigente ordinamento della professione, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto nell’albo) la norma in questione dovrebbe essere interpretata nel senso dell’integrazione di una causa di ineleggibilità per le elezioni immediatamente successive al momento nel quale si è assunto l’incarico di componente della commissione o delle sottocommissioni per l’esame di avvocato. La causa di ineleggibilità si protrae, secondo la norma, fino alle elezioni immediatamente successive al momento nel quale, una volta espletate le relative funzioni, cessa la condizione di componente della commissione o delle sottocommissioni. E ciò in ragione del fatto che la disposizione non assume a riferimento il momento della nomina a commissario o sottocommissario, e dunque un evento assai circoscritto temporalmente, bensì la più generale condizione di colui che ha ricoperto l’incarico.

    In conclusione deve dunque ritenersi che la sessione elettorale oggetto dell’incompatibilità sia la prima che intervenga dopo la cessazione della qualità di commissario d’esame, oltre ovviamente a quelle svolgentisi nel corso della sessione di esami”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 marzo 2006, n. 14

  • Il quesito (del COA di Bergamo) riguarda l’immediata esecutività o meno delle sanzioni disciplinari.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “L’art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 dispone che il ricorso al C.N.F. ha effetto sospensivo, mentre, in base all’art. 56, RDL cit., il ricorso alla Cassazione non ha effetto sospensivo.

    Ne deriva che le sanzioni disciplinari hanno immediata esecutività con la pubblicazione della decisione del C.N.F.. Va, peraltro, precisato che l’esecuzione ha effetto dal momento della notifica all’interessato.

    Le decisioni dei C.O.A. che comminano sanzioni disciplinari hanno effetto esecutivo decorso il termine di venti giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 R.D.L. citato, ove non sia stata proposta impugnazione.

    Si segnala che l’argomento è già stato affrontato e chiarito dalla Circolare di questo Consiglio n. 26-B/2003 del 22/07/2003, allegata per completezza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 marzo 2006, n. 13

  • Il quesito (del COA di Torino) riguarda l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 22 cod. deont., la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un avvocato contro altro avvocato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio parere 3 ottobre 2001, con il quale si riteneva l’opposizione a decreto ingiuntivo esclusa dal novero “iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega” di cui all’art. 22 del codice deontologico, con conseguente insussistenza dell’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 25 gennaio 2006, n. 5

  • Il quesito (del COA di Tivoli) riguarda il caso di una cittadina serbo-montenegrina, laureatasi in Italia, che il Consiglio dell’Ordine ha iscritto nel registro dei praticanti con riserva, in attesa di ottenere un parere quanto alla necessità della cittadinanza italiana per procedere alla predetta iscrizione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali (quali quelli afferenti all’iscrizione ed alla tenuta degli albi ed elenchi), i quali sono, peraltro, impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

    Cionondimeno la Commissione reputa di fare cosa utile ricordando che la questione è stata posta più volte, nei medesimi termini, già nel recente passato, e che quindi si è formato un orientamento piuttosto consolidato sul punto.

    In particolare devono richiamarsi i pareri 13 luglio 2005, n. 62 e 25 maggio 2005, n. 48, con i quali si è data risposta positiva al quesito sulla possibilità per l’Ordine di iscrivere nel registro dei praticanti cittadini extracomunitari laureati in Italia.

    In particolare nei pareri citati si rammenta che, a norma dell’art. 47, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale da parte di stranieri in possesso di specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno, che abbiano conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana, e la conseguente loro iscrizione negli albi professionali, sono formalità consentite indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana. Deve perciò ritenersi superata anche nei confronti dei cittadini extracomunitari, poiché abrogata in via tacita, la preclusione posta dall’art. 17 del R.D.L. 1578/1933.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 25 gennaio 2006, n. 3

  • Il quesito (del COA di Mantova) verte sulla possibilità di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di un pubblico dipendente che rivesta la qualifica di dirigente di un ufficio periferico di un’amministrazione e che, al contempo, svolga attività di difesa dell’ente avanti alle Commissioni tributarie.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento in tema di requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale, ed in particolare – per ciò che interessa in questo caso – la necessità, ai fini di detta iscrizione, che il pubblico dipendente sia preposto in via esclusiva all’ufficio legale e alla cura di cause ed affari dell’ente di appartenenza (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15).

    In questo senso tutte le forme di cumulo di incarichi estranei all’anzidetta funzione risultano necessariamente preclusive dell’iscrizione nell’elenco speciale.

    Quanto, poi, alla circostanza che un dipendente svolga attività difensiva dell’ente di afferenza dinanzi alle commissioni tributarie territoriali, ciò non costituisce in alcun caso titolo autonomo per l’iscrizione nell’elenco speciale, considerato che la legislazione vigente (segnatamente il d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) consente questa attività anche a pubblici dipendenti privi dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 25 gennaio 2006, n. 2

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Macerata) chiede se possa essere iscritto all’elenco speciale annesso all’albo un avvocato, divenuto dipendente di un ente pubblico (del quale sono fornite le generalità), il quale non è stato inquadrato nell’organico dell’ente come avvocato bensì come “istruttore direttivo amministrativo”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

    Tanto premesso, si ritiene di ricordare che il costante orientamento della Commissione (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15) considera, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, indefettibili i requisiti della precostituzione dell’ufficio legale dell’ente e dell’assegnazione esclusiva del dipendente all’ufficio stesso ed alla cura di cause ed affari propri dell’Ente.

    Anche la costante interpretazione della Corte di Cassazione è orientata nel medesimo senso (cfr. da ultimo le pronunzie a Sezioni Unite 6 luglio 2005, n. 14213 e 3 maggio 2005, n. 9096).

    Dunque deve inferirsi (come già chiarito nel recente par. 14 dicembre 2005, n. 91) che tutte le forme di cumulo d’incarichi comportano necessariamente il venir meno del requisito dell’esclusiva preposizione all’ufficio legale; del pari l’utilizzo temporaneo di personale afferente ad altri uffici e servizi per sopperire alle necessità dell’ufficio legale non può, evidentemente, considerarsi atto di valida e definitiva assegnazione del dipendente alla cura degli affari legali dell’ente di appartenenza, e dunque non può giustificare l’iscrizione nell’elenco speciale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 gennaio 2006, n. 1

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) verte sulla validità, nell’ambito delle elezioni dell’Ordine forense, di un voto che faccia riferimento non ai singoli iscritti quanto ad una lista, facendo uso di uno slogan o di una denominazione previamente indicati. Si chiede inoltre se, nel caso la lista raggiunga la maggioranza de voti validi espressi, debbano conseguentemente considerarsi eletti tutti i candidati facenti parte della lista.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Si ribadisce la giurisprudenza di Questo Consiglio, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’Ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 30 maggio 1997 e par. 30 gennaio 1998, n. 13, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), a cura di V. Panuccio, Milano 2001, p. 11).

    Ciò premesso, se, come nel caso di specie, non risulta essere stato adottato un apposito regolamento in sede locale, alla luce delle disposizioni generali in materia (D. lgsl. lgt. 23 novembre 1944, n. 382), si ritiene che il voto debba essere espresso con l’indicazione del nome del candidato (art. 2, comma 1, D. lgsl. lgt. cit.), che la scheda debba recare un numero di nomi corrispondente ai candidati da eleggere (15 nel caso di specie), e che dunque non sia possibile esprimere il voto con un generico richiamo ad uno slogan o ad altra locuzione che identifichi la lista. Ne consegue come non sia ammissibile ritenere che un voto espresso nel modo indicato possa essere ritenuto reso anche a favore di candidati non espressamente menzionati nella scheda di votazione.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 102