Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Venezia) riguarda la possibilità di costituire associazioni professionali con altri professionisti iscritti in albi, quali ad esempio i dottori commercialisti, ovvero con esercenti professioni non regolamentate.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ribadisce quanto rappresentato in precedenti pareri, ed in particolare che non sussistono motivi ostativi alla costituzione di associazioni con altri professionisti iscritti in albi, in ossequio alla lettera della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ivi si prevede (art. 1) la possibilità di associarsi per coloro che posseggano «titoli di studio di abilitazione professionale» ovvero siano «autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge».

    Non pare che gli esercenti le cd. “professioni non regolamentate” possano rientrare nella dizione di legge.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 24 maggio 2006, n. 34

  • Il Consiglio rimettente (Siracusa) chiede se un praticante, il quale abbia già terminato il periodo di pratica e conseguito la relativa certificazione, possa ottenere una nuova iscrizione nel registro speciale dei praticanti al solo fine di ottenere il patrocinio provvisorio, non goduto nel precedente periodo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La reiscrizione del praticante che abbia già compiuto il prescritto periodo di pratica non è esplicitamente vietata dalla legge (come hanno affermato le recenti sentenze Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2005, nn. 6685 e da 6689 a 6694) però concreta un atto che va oltre lo scopo al quale la pratica forense è preordinata, e l’orientamento di questa Commissione è pertanto nel senso che la cancellazione dal registro nel giorno di consegna del certificato di compiuta pratica sia una prassi più che legittima.

    Il fatto che il praticante non abbia chiesto l’abilitazione al patrocinio nel periodo a sua disposizione dipende da una libera scelta dello stesso e non pare sussistere una ragione meritevole per conferire tale beneficio dopo il termine del percorso formativo legislativamente previsto. In quest’ottica deve aversi anche riguardo alla circostanza che l’abilitazione provvisoria concreta una deroga rispetto alle ordinarie regole in tema di esercizio della professione, deroga che deve quindi avere un preciso riscontro nell’effettiva sussistenza di un percorso formativo in capo al praticante avvocato, all’apparenza non sussistente nel caso di specie.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 24 maggio 2006, n. 33

  • L’Ordine (di Foggia) invia una corposissima documentazione relativa ad una richiesta di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, promossa nel corso di un giudizio civile.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile poiché contiene le generalità del professionista interessato.

    Ai sensi del regolamento istitutivo della Commissione, questa può esprimere parere solo su quesiti anonimi, relativi a questioni di diritto e non può intervenire in vicende suscettibili di essere esaminate dal Consiglio in sede giurisdizionale.

    A latere si rappresenta, ad ogni buon conto, che la Commissione ha emesso numerosi pareri in tema di accesso agli atti del procedimento disciplinare, che potrebbero risultare di utilità per il Consiglio rimettente ai fini della propria decisione sulla questione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 24 maggio 2006, n. 32

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Genova) chiede se il praticante abilitato possa prestare la sua attività dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Al quesito deve essere data risposta negativa, atteso che le attività difensive consentite al praticante avvocato abilitato sono disciplinate in maniera specifica dall’art. 7 della l. 16 dicembre 1999, n. 479. L’abilitazione al patrocinio è un beneficio a carattere derogatorio rispetto alla regola ordinaria, secondo la quale chi presti attività difensiva in giudizio deve rivestire la qualifica di avvocato, e dunque gli ambiti di esercizio professionale concessi al praticante sono insuscettibili di interpretazione estensiva.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 31

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena), premessi cenni sull’articolazione territoriale dell’Ordine richiedente, chiede se sia possibile lo svolgimento delle elezioni forensi in contemporanea presso la sede del Tribunale e presso le sue sedi staccate ovvero, in mancanza, se l’Assemblea elettorale possa spostare la sede dei proprî lavori in corso d’elezione e, da ultimo, se sia necessaria una preventiva autorizzazione del C.N.F. per l’adozione di uno dei sistemi sopra indicati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La normativa in materia di elezioni forensi, ed in particolare l’art. 3 e segg. del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (applicabile agli avvocati in virtù dell’art. 18 del decreto medesimo), non fornisce una disciplina compiuta delle operazioni elettorali.

    La previsione di legge sull’Assemblea degli iscritti induce a ritenere che l’adunanza non possa dividersi tra luoghi e sedi differenti, ovvero interrompersi.

    Tuttavia la sostanziale indeterminatezza del decreto legislativo lascia spazio, secondo il costante orientamento di questo Consiglio, alla potestà regolamentare dei Consigli dell’Ordine, i quali, nell’ambito della propria autonomia, possono adottare una disciplina della materia idonea a regolare nel dettaglio lo svolgimento delle operazioni elettorali nel modo ritenuto più consono.

    Naturalmente la regolamentazione consiliare conosce limiti precisi, dati dal rispetto del pieno godimento del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché dei principî fondamentali dettati dalla normativa del 1944.

    Pertanto il Consiglio dell’Ordine potrà adottare un proprio regolamento con il quale disciplinerà le modalità di svolgimento dell’Assemblea deputata alle elezioni e di allestimento dei seggî, senza che sia necessario alcun intervento preventivo da parte del Consiglio nazionale forense.

    Sussisterà la giurisdizione del Consiglio solo nell’ipotesi che il regolamento elettorale, violando i diritti degli elettori o degli aspiranti alle cariche consiliari, dia luogo a controversia.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 24 maggio 2006, n. 30

  • Quesito del COA di Fermo

    Il Consiglio richiedente domanda:

    a) se l’inadempimento di un avvocato nei confronti di un collega, contegno considerato deontologicamente rilevante dall’art. 30 cod. deont., debba ritenersi violazione di carattere permanente e, in caso affermativo, come debba computarsi il termine di prescrizione dell’illecito deontologico;

    b) se, alla luce della vigente normativa in tema di esercizio della professione da parte del praticante abilitato, sussista un limite di valore anche ai fini del patrocinio nel corso procedure esecutive immobiliari o di opposizione alle stesse.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Per ciò che riguarda il quesito sub a), senza dubbio il comportamento dell’avvocato che non provveda a liquidare i compensi richiesti da un collega, incaricato di funzioni di rappresentanza ed assistenza, costituisce un illecito deontologico a carattere permanente. Ciò non toglie che il collega creditore debba formulare e coltivare con diligenza le proprie istanze, cosicché la prescrizione della violazione deontologica seguirà il regime di prescrizione del relativo credito.

    Quanto alla seconda questione, l’art. 7, lett. a, n. 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, disposizione che fa riferimento agli “affari civili” nel loro complesso, deve ritenersi comprensivo anche delle procedure esecutive e delle relative eventuali fasi di opposizione, cosicché il limite di valore al patrocinio sussiste anche in tale caso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 24 maggio 2006, n. 29

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Barcellona P.D.G.) chiede se possa iscriversi nel registro dei praticanti un soggetto possessore di laurea giuridica conseguita in Svizzera (denominata License en droit).

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il titolo conseguito al termine di un ciclo di studî può avere rilievo sotto un duplice profilo: da un lato per il rilievo accademico, connesso alla spendita del titolo ed alla prosecuzione degli studi, dall’altro per l’utilizzo al fine di esercitare professioni regolamentate ed accedere ai relativi tirocinî ed esami di Stato.

    Per ciò che riguarda il primo aspetto vi sono accordi bilaterali tra Italia e Confederazione Elvetica, che semplificano molto la procedura di riconoscimento: in particolare entrambi i Paesi hanno sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto efficace nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002) ed è stato, inoltre, concluso lo specifico “Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario”, firmato a Berna il 7 dicembre 2000 ed entrato in vigore il 1° agosto 2001.

    Per ciò che riguarda l’utilizzo immediato del titolo a fini professionali, e dunque per l’iscrizione nel registro dei praticanti, non risultano allo stato esservi accordi derogatorî della normativa generale.

    Dunque si deve ritenere che la strada da percorrere, in un caso come quello sottoposto, sia la richiesta di riconoscimento attraverso le istituzioni universitarie: la legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione di Lisbona ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).

    La laureata in giurisprudenza in un Paese extracomunitario potrà, allora, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 28

  • Il quesito (del COA di Pavia) riguarda la necessità di integrare nuovi componenti nel Consiglio dell’Ordine nel corso del mandato allorquando il Consiglio superi le soglie di iscritti legislativamente previsti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Le soglie previste dalla legge quanto al numero dei Consiglieri dell’Ordine (cfr. art. 1, d. lgs. 174/1948) devono riferirsi, in ossequio ad un principio generale della materia elettorale, alla consistenza degli iscritti al momento delle elezioni, cosicché l’aumento o la diminuzione degli iscritti nel corso della consiliatura non può ritenersi in alcun caso inficiare il mandato validamente conferito ai rappresentanti eletti”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 24 maggio 2006, n. 27

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Rieti) chiede se un Consigliere possa richiedere copia di tutte le deliberazioni adottate nel periodo del suo mandato, ivi comprese quelle relative ai procedimenti disciplinari.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La questione posta può trovare una propria soluzione solo alla luce degli interessi che il consigliere persegue con la richiesta di esibizione di tutti i deliberati adottati nell’arco temporale della consiliatura.

    È necessario, perciò, distinguere tra il caso del consigliere in carica e quello, diverso, di colui che sia già cessato dal mandato.

    Nel primo caso la conoscenza e l’acquisizione dei deliberati consiliari può ragionevolmente ritenersi strumentale rispetto all’esercizio dell’ufficio di consigliere per il restante periodo del mandato. Poiché è naturale, e in linea generale doveroso, che i consiglieri acquisiscano cognizione degli atti del Consiglio, adottati o adottandi, poco rileva che essi ne estraggano copia volta per volta durante i lavori relativi a ciascuna pratica ovvero con richiesta unica agli uffici del Consiglio.

    Diverso è il caso del soggetto che abbia perso la qualità di consigliere dell’Ordine: in tal caso viene meno il nesso funzionale tra la richiesta di conoscenza del documento e l’esercizio della funzione consiliare, cosicché il Consiglio potrà rifiutare l’accesso ai documenti, anche in considerazione dell’evidente disfavore dell’ordinamento per le pratiche di controllo generalizzato sull’operato degli enti pubblici attuate tramite l’esercizio del diritto di accesso (art. 24, l. 7 agosto 1990, anche nella rinnovata formulazione di cui all’art. 16, l. 11 febbraio 2005, n. 15).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 24 maggio 2006, n. 21

  • Il quesito (del COA di Castrovillari) verte sulla possibilità, per gli Ordini locali, di erogare sussidi a favore di iscritti che versino in stato di bisogno, a carico del bilancio dell’Ordine.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

     “La funzione assistenziale non pare rientrare tra quelle previste dalla legge in capo ai Consigli dell’Ordine, circostanza evidenziata ancor di più dalla specifica attribuzione di un onere analogo in capo alla Cassa di previdenza ed assistenza.

    Tuttavia non può questa Commissione esprimere valutazioni sul contegno in materia finanziaria dei Consigli dell’Ordine locali: spetta alla responsabile discrezionalità dell’organo valutare se il contributo assistenziale in oggetto possa ritenersi spesa necessaria e, come tale, finanziabile attraverso il contributo obbligatorio degli iscritti (cfr., di recente, l’analogo principio statuito nel parere 27 aprile 2005, n. 22 in tema di accensione di polizze assicurative a favore degli iscritti)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 marzo 2006, n. 20