L’avvocato di ente pubblico (art. 23 L. n. 247/2012) non può assumere ulteriori incarichi, incompatibili con il predetto ruolo, giacché deve esercitare esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico (Nella specie, l’avvocato di un Comune aveva contemporaneamente assunto l’incarico […]