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  • Il COA di Matera chiede di sapere se la produzione in giudizio ad opera di una parte di sue dichiarazioni rese nel corso di un incontro di mediazione consenta l’utilizzo di quelle dichiarazioni anche in altri giudizi tra le medesime parti.

    In via preliminare, si osserva che l’art. 10, co 1 D.Lgs. n. 28/2010 dispone che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”. Pertanto, l’obbligo di riservatezza di quanto appreso nel corso della mediazione viene meno con il consenso della parte che ha effettuato le dichiarazioni o dalla quale provengono le informazioni. Con l’allegazione o la produzione in giudizio di quelle dichiarazioni o informazioni, in base al principio dispositivo esse vengono acquisite nel processo ed escono dalla disponibilità della parte per far parte del compendio dei fatti e delle prove su cui il Giudice potrà base la propria decisione, con la conseguenza che tale condotta dovrà ritenersi rinunciativa dell’obbligo di riservatezza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 17 febbraio 2026

  • La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta

    Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato condannato per bancarotta (nella specie 6 anni di reclusione), in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Il Coa di Milano ha richiesto parere in ordine alla problematica di cui agli artt. 19 e 22 del d.m. n.55/2014 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte del d.m. n.147/2022). In particolare, è stato richiesto parere in materia di liquidazione degli onorari per attività stragiudiziale di valore superiore ad euro 520.000,00 – con riferimento al periodo 2017/2022 – nell’ipotesi in cui la pratica meriti aumenti o diminuzioni in base ai parametri generali ex art. 19 del d.m. n. 55/2014.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Il parere riguarda l’interpretazione da dare all’espressione “parametri numerici previsti di cui all’art. 22 del d.m. n. 55/2014” per le controversie di valore superiori ad € 520.000,00. In particolare, se l’aumento o la diminuzione ex art. 19 si applichi (tesi A) solo allo scaglione finale in cui è ricompreso il valore della pratica (in tal caso tutti gli scaglioni precedenti non subiscono modifiche, qualunque aumento o diminuzione meriti la pratica), oppure (tesi B) ogni scaglione abbia un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione in base all’art.19.
    Al riguardo, premesso che la dizione “parametro numerico” riportato nell’art. 22 del d.m. n. 55/2014 non ha lo stesso valore del valore medio riportato nell’art.19 dello stesso d.m. (valore medio e parametro numerico non sono sinonimi per indicare la stessa cosa), per la soluzione del parere occorre prendere le mosse dall’art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo il quale non si può attribuire ad una norma altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.
    Nel caso di specie, la formulazione letterale dell’art. 22, per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, statuisce che “Alla liquidazione dei compensi per gli affari superiori a euro 520.000,00 si applica il seguente aumento percentuale: per gli affari da euro 520.000.00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00” e così per gli scaglioni successivi fino a quello finale.
    Stante la riportata formulazione, è da ritenersi conforme alla norma di cui all’art. 22 del dm n. 55/2014 la seconda soluzione (tesi B): ogni scaglione ha un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione previsti dall’art. 19 (l’aumento o la diminuzione ex art.19 d.m. n. 55/2014 si applicano ad ognuno degli scaglioni che precedono quello finale); in pratica, il risultato dell’aumento o della diminuzione dello scaglione precedente è la base per il conteggio dello scaglione successivo. Eventuali “eccessi” (in aumento o in diminuzione) possono essere “attenuati” intervenendo sulla percentuale in aumento o in diminuzione di cui all’art. 19. Peraltro, la tesi A) determinerebbe un abbattimento rilevante dei compensi sia rispetto ai parametri in vigore in precedenza che a quelli successivi del 2022, con violazione del principio della continuità dei parametri.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 17 febbraio 2026

  • Il COA di Pescara chiede di sapere se il verbale dell’incontro di mediazione possa essere sottoscritto analogicamente dalla parte che ha partecipato in presenza all’incontro e digitalmente dalla parte collegata da remoto.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 149/2022, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 28/2010, gli incontri di mediazione possono tenersi in due modalità: a) in presenza di tutte le parti coinvolte, comprese i legali, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e b) telematicamente, ossia con la partecipazione da remoto anche di una sola parte, ai sensi dell’art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010. Nel primo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, formato analogicamente, deve essere sottoscritto analogicamente da tutte le parti partecipanti. Nel secondo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, ove vi sia il consenso di tutte le parti, deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le parti, sia che esse abbiano partecipato in presenza sia che abbiamo partecipato da remoto. Infatti, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 8-bis dispongono che gli atti del procedimento della mediazione svolta in modalità telematica sono formati su documento informatico, sono sottoscritti nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e la loro conservazione è svolta con modalità telematiche. In ogni caso, si evidenzia che ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) D.M. n. 150/2023 gli organismi di mediazione devono garantire “la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’articolo 8-bis del decreto legislativo” e, quindi, anche di sistemi di firma digitale ‘one shot’, in modo da consentire la sottoscrizione del verbale e degli accordi anche alle parti che non sono dotate di firma digitale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 17 febbraio 2026

  • Il Comune di Eboli formula quesito in merito alla gestione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati dipendenti dell’ente iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, con particolare riferimento all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine ovvero all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio, ciò che assicurerebbe un flusso centralizzato di comunicazioni, anche evitando l’eventuale uso promiscuo (personale/istituzionale) dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

    La risposta è resa nei termini seguenti, esclusivamente in relazione ai profili rilevanti per l’ordinamento forense.
    Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale forense, l’avvocato dipendente di ente pubblico è iscritto in apposito elenco speciale ed esercita la professione forense esclusivamente nella “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”. Pertanto, al di fuori da tale ambito l’avvocato dipendente di ente pubblico non può esercitare la professione.
    Allo stesso tempo, in sede di iscrizione nell’elenco speciale l’avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 1 e 2 del d.m. n. 178/2016) dedicato all’esercizio della professione. Tale indirizzo deve essere personale e non può, quindi, essere attribuito in via generica all’ufficio cui il professionista appartiene.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 17 febbraio 2026

  • Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Natura – Conseguenze – Indicazione specifica dei motivi – Necessità – Successiva proposizione di ulteriori motivi – Inammissibilità.

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l’atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d’ufficio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 372 del 3 dicembre 2025

  • Il COA di Venezia chiede di sapere “Se l’avvocato specialista possa decidere di rinunciarvi per motivi svincolati dal limite massimo di cui all’art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l’ente destinatario della relativa istanza di cancellazione; se l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Con il primo quesito viene chiesto “Se l’avvocato specialista possa decidere di rinunciarvi per motivi svincolati dal limite massimo di cui all’art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l’ente destinatario della relativa istanza di cancellazione”.
    L’art. 3, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che l’avvocato può conseguir il titolo di specialista in non più di due settori di specializzazione. Il dato testuale porta a ritenere che qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in due tra i settori di specializzazione di cui al medesimo art. 3, l’avvocato possa sempre rinunciare ad uno di essi. Tale opzione interpretativa si ritiene debba valere anche qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in un solo settore di specializzazione. Conforta la detta interpretazione la formulazione dell’art. 6, comma 3, del citato d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. che disciplina il caso in cui l’avvocato, già riconosciuto specialista in uno o due settori di specializzazione, rinunci anche solo ad uno di essi per conseguire la specializzazione in un altro tra i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, del d.m. citato. L’avvocato, dunque, può sempre rinunciare al riconoscimento del titolo di specialista anche qualora sia riconosciuto tale in un solo settore di specializzazione.
    Qualora l’avvocato sia stato riconosciuto specialista in un solo settore di specializzazione, ed espressamente rinunzi ad esso, perde il titolo. In questo caso il titolo potrà essere conseguito nuovamente secondo le modalità stabilite dall’ art. 6 del d.m. citato. Qualora sia stato riconosciuto specialista in due settori di specializzazione e rinunci ad uno solo di essi, l’avvocato non perde il titolo nel settore di specializzazione a cui non ha rinunciato. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’avvocato può sempre presentare una nuova domanda per il riconoscimento del titolo di avvocato di specialista ai sensi del citato art. 6 dovendo comunque dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla medesima disposizione e nel rispetto del limite di cui al comma 3 del medesimo art. 6.
    La rinuncia su base volontaria può sempre essere richiesta ad istanza di parte secondo le seguenti modalità: l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit.. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.
    Al caso della rinuncia al titolo di avvocato specialista è assimilabile, dal punto di vista procedimentale, quello della cancellazione volontaria dall’elenco. Quindi anche in caso di cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit., l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.
    Con il secondo quesito viene chiesto: “Se l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.
    La risposta è resa nei seguenti termini.
    L’art. 9, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che “1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.”.
    L’art. 10, comma 2, del d.m. cit. “2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.”.
    Il combinato disposto delle due citate previsioni conduce ad escludere che l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 17 febbraio 2026

  • Il COA di Bologna chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici l’avvocato che sia stato temporaneamente comandato dal proprio datore di lavoro a ricoprire l’incarico di dirigente dell’ufficio legale di altro ente, con l’esclusione di attività di difesa in sede giurisdizionale.

    Si deve osservare, preliminarmente, che – sul piano meramente formale – il comando presso altra amministrazione non determina il venir meno del rapporto con l’amministrazione che dispone il comando.
    Si tratta dunque di verificare se, e in che termini, la fattispecie del comando incida sul vincolo di esclusività nella trattazione degli affari legali dell’ente di appartenenza, prescritta dall’articolo 23 della legge professionale forense.
    Nel parere n. 37 del 17 ottobre 2022 (che richiama sul punto il parere n. 21/2013) si è ritenuto – in relazione alla creazione di un ufficio legale comune a più enti – che l’adozione di tale formula organizzativa non potesse far venir meno il vincolo di esclusività, sicché gli avvocati – pur destinati all’ufficio legale comune – avrebbero dovuto continuare a svolgere la loro attività “sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono”.
    Facendo buon governo di tali principi, lo stesso deve dirsi, pertanto, anche per l’avvocato comandato presso altro ente.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 27 gennaio 2026