Autore: admin

  • Procedimento disciplinare avanti al CNF: la tardiva o mancata riassunzione del giudizio interrotto per perdita dello jus postulandi del ricorrente in proprio

    In tema di procedimento disciplinare avanti al CNF, il venir meno dello jus postulandi dell’incolpato dopo la rituale proposizione dell’impugnazione in proprio comporta, ai sensi dell’art. 300 co. 3 c.p.c., l’interruzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi ai sensi dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del giudizio stesso e conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare impugnata (Nel caso di specie, dopo la proposizione in proprio del ricorso in sede giurisdizionale, il giudizio stesso veniva interrotto poiché, nelle more, l’incolpato perdeva lo jus postulandi in quanto sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio non tempestivamente riassunto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 354 del 25 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 266/2025, CNF n. 218/2025, CNF n. 219/2025, CNF n. 220/2025, CNF n. 221/2025, CNF n. 227/2025.

  • [IMPORTANTE] Avvocati stabiliti ed integrati: sull’anzianità per l’iscrizione nella sezione dell’albo cassazionisti

    Ai fini dell’anzianità necessaria per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo cassazionisti:
    1) l’avvocato stabilito può cumulare gli anni di esercizio della professione in uno o più Stati membri con quelli svolti in Italia (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001);
    2) dopo l’iscrizione all’albo ordinario, l’avvocato integrato (già stabilito) non può cumulare gli anni di esercizio della professione come avvocato stabilito in Italia o in uno Stato membro.
    La differente disciplina si giustifica in base alla diversità dei rispettivi percorsi professionali: infatti, in virtù dell’iscrizione ordinaria all’albo speciale, l’avvocato può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di avvocato; in virtù, invece, dell’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque, d’intesa con un professionista iscritto nell’albo speciale). Pertanto, la disciplina risulta costituzionalmente legittima e conforme al diritto comunitario, giacché la Direttiva 98/5 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire norme specifiche per l’accesso alle Corti Supreme allo scopo di assicurare il buon funzionamento della giustizia. Diversamente, si rischierebbe una discriminazione (a rovescio) ai danni dell’avvocato che conseguisse il titolo in Italia il quale, per accedere al patrocinio dinanzi alle giurisdizione superiori, dovrebbe maturare una anzianità professionale maggiore a quella dell’avvocato integrato, che beneficerebbe del meccanismo del cumulo con il periodo di iscrizione all’ordine di un diverso Stato membro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025

  • Estinzione del processo per rinuncia a seguito di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte del COA

    Va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia allorché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia annullato in autotutela il provvedimento impugnato e il ricorrente abbia conseguentemente comunicato al CNF la propria rinuncia al ricorso. (Nella specie, il COA aveva denegato la cancellazione dall’albo richiesta dall’avvocato ai sensi dell’art. 17, comma 16, L. 247/2012 in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare; successivamente, il medesimo COA aveva annullato in autotutela la propria delibera in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 23 maggio 2025, e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 348 del 17 novembre 2025

  • Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e stabilizzazione della decisione disciplinare impugnata

    La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con conseguente stabilizzazione della decisione disciplinare impugnata. (Nella specie, il ricorrente aveva rinunciato al ricorso avverso la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, irrogata per violazione degli artt. 30, comma 2, 33, comma 1, 35, comma 2 e 37, comma 1, CDF, in relazione a trattenimento di somme destinate al cliente oltre il tempo strettamente necessario, mancata restituzione dei documenti di causa al difensore subentrante, e pubblicazione su social network di informazioni professionali ingannevoli e suggestive con promessa di esecuzione dell’incarico a zero spese in caso di soccombenza.)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 347 del 17 novembre 2025

  • Determinazione della sanzione per illeciti tipici e atipici

    Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta illecita e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’ordinamento professionale (artt. 52 e 53 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024.

  • Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell’illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell’art. 9 CDF

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense — governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3, 17 c. 1 e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) — è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, Cass. SS.UU. 2 maggio 2025 n. 11519; CNF 10 marzo 2025 n. 64; Cass. SS.UU. 7 novembre 2024 n. 28705.

  • Criteri di dosimetria della sanzione disciplinare: valutazione complessiva e non mero calcolo matematico

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, dovendo essere commisurata alla gravità del fatto, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, e dovendosi altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari. La scelta del CDD di non irrogare la sanzione della radiazione — pur applicabile nei casi più gravi — e di pervenire a una sanzione più mite, valorizzando le circostanze attenuanti (nella specie: procedimenti non giurisdizionali inseriti in un contesto di disagio sociale importante; confessione e atteggiamento di resipiscenza dell’incolpato), costituisce buon governo dei criteri dosimetrici di cui all’art. 21 CDF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF 80/2025; CNF 57/2025; CNF 407/2024; CNF 394/2024; CNF 320/2024.

  • Illecito disciplinare atipico ex art. 9 cdf e potere discrezionale del giudicante nella determinazione della sanzione

    In caso di illecito disciplinare a forma libera ex art. 9 CDF, ovvero non rientrante tra le ipotesi tipizzate nei titoli II, III, IV, V e VI del Codice deontologico forense, spetta al giudicante determinare discrezionalmente la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva e del suo disvalore deontologico. In presenza di un capo di incolpazione che contesti sia un illecito atipico (art. 9 CDF) sia un illecito tipizzato (nella specie, art. 50 CDF), il riferimento a una sanzione “edittale” risulta improprio con riguardo alla violazione atipica, priva di sanzione predeterminata e sanzionabile in modo discrezionale ai sensi dell’art. 20 CDF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025