Autore: admin

  • Il praticante avvocato non è legittimato ad impugnare in proprio al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talchè non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; nè ciò determina alcun “vulnus” agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 2003, n. 19358, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Varrone M- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Procedimento disciplinare davanti al COA: il mutamento del Collegio non invalida la decisione

    L’art. 473 c.p.c., richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 è riferito al solo procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., sicché nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che ha natura amministrativa, non trova applicazione il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, ma solo quello del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

  • Il CNF ha competenza esclusiva a decidere e impugnazioni dei provvedimenti disciplinari dei COA

    A norma dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1927 n. 1578 al Consiglio Nazionale Forense è riservata la competenza esclusiva a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti degli avvocati e procuratori dai Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori, siano essi assolutori o inflittivi di sanzione, e di conseguenza a conoscere tutte le questioni connesse, pregiudiziali e preliminari, che in ordine a tali impugnazioni possono sorgere, ivi compresa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 novembre 1994, n. 9756, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Motivazione delle sentenze del CNF e limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione

    L’inosservanza da parte del Consiglio Nazionale forense dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto, integra violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell’art. 56, comma terzo del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n, 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima, in raffronto con le risultanze probatorie.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 settembre 1997, n. 8589, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Parz. Diff.)

  • La minaccia di azioni alla controparte

    Nell’adempimento del proprio mandato, l’avvocato ha il diritto/dovere di rivolgere alla controparte una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o istanze giudiziarie nonché denunzie, che tuttavia non dovranno mai essere sproporzionate e vessatorie (art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →), intendendosi per tali quelle che sottopongano la controparte ad indebite imposizioni materiali o morali, prive di collegamento funzionale con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, con la richiesta di adempimento pecuniario veniva altresì minacciato che, in caso di mancato pagamento, ne sarebbe stata data comunicazione al Sindaco ed ai Consiglieri comunali “al fine di rendere edotti gli stessi dell’etica della condotta” del debitore).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

  • La difesa in proprio nei procedimenti disciplinari avanti al CNF

    In tema di difesa personale della parte, la norma di cui all’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali di cui agli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 1578 del 1933 e 60 del R.D. 37 del 1934, con la duplice conseguenza che l’esercizio della funzione di avvocato e procuratore non è consentita se non ai soggetti iscritti all’albo professionale, e che la rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giudice speciale è consentita soltanto ai soggetti iscritti nell’albo speciale, salvo che norme di legge non dispongano diversamente. In particolare, nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense, al professionista non iscritto nell’albo speciale è consentito, in via eccezionale, l’esercizio personale dello “ius postulandi”, a condizione che egli risulti, comunque, iscritto nell’albo ordinario, con (l’eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale (art. 60, comma quarto, R.D. 37 del 1934 citato).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 luglio 1998, n. 7399, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Roselli F- P.M. Leo A (Conf.) – GARGANI c. CONSIGLIO DELL’ORDINE AVV. RIETI

  • L’omessa astensione in difetto di ricusazione

    In tema di procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

  • I requisiti soggettivi per assumere il patrocinio avanti al CNF

    La norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. va correlata con le norme speciali dell’ordinamento forense ed, in particolare, con gli artt. 1, 7, 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e 60 del R.D. n. 37 del 1934. Ne consegue che non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al Consiglio nazionale Forense, bensì solo a chi la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio Nazionale è consentito al professionista non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario e che si faccia assistere da un avvocato iscritto nell’albo speciale.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1998, n. 160, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione (art. 50 R.D.L. 1578/33) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione, né determina alcun vizio procedurale suscettibile di ripercuotersi sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare inflitta non sono censurabili in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)